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Bollettino Ufficiale n. 35 del 28 / 08 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2008, n. 46-9316

L.R. 40/1998 - Fase di valutazione della procedura di VIA inerente al progetto “Sistemazione argini lungo il torrente Sangone” nei comuni di Nichelino, Moncalieri e Torino (TO), presentato dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Giudizio di compatibilita’ ambientale e autorizzazioni coordinate.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, in merito al progetto “Sistemazione argini lungo il torrente Sangone”, localizzato nei comuni di Nichelino, Moncalieri e Torino (TO), presentato dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per le motivazioni dettagliatamente evidenziate in premessa e di seguito sintetizzate:

- gli interventi in progetto sono necessari per ottenere condizioni di sufficiente sicurezza idraulica rispetto al rischio di inondazione;

- gli interventi in progetto sono conformi a quanto previsto dal “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico” e non ricadono nell’ambito di applicazione della “Direttiva tecnica per la Programmazione degli Interventi di Gestione dei Sedimenti degli alvei dei corsi dell’acqua” dell’Autorità di Bacino del fiume Po;

- gli interventi previsti sono compatibili con le norme di attuazione del piano d’area adottato dall’ Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto Torinese;

- gli interventi in progetto sono compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica, nonché con la tutela delle acque e degli ecosistemi;

di condizionare l’efficacia del presente provvedimento all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Relativamente alle aree interessate dal rimodellamento delle sponde, dovrà essere attivata la procedura di ridelimitazione dell’alveo, mentre per le aree sede dei nuovi argini, si dovrà procedere a loro censimento.

2. Prima dell’inizio dei lavori, dovrà essere acquisita presso il Settore Regionale Decentrato OO.PP. di Torino la concessione inerente all’occupazione demaniale ai sensi della L.R. 20/2002 e s.m.i..

3. Le opere in progetto non dovranno variare le attuali condizioni di sicurezza dell’esistente ponte ferroviario.

4. Il disalveo in sponda sinistra in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario dovrà essere tale da non provocare scalzamento della spalla e della pila del ponte ed inoltre, in sponda sinistra, dovrà essere realizzata un’opportuna difesa a ridosso del rilevato ferroviario.

5. Qualora le opere previste prevedano l’esproprio di aree di proprietà di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana, le stesse non potranno essere sottratte alla loro destinazione senza il preventivo consenso di R.F.I., come previsto dall’art. 15 c. 2 della L. 210/1985 (“Istituzione dell’ente ”Ferrovie dello Stato".").

6. L’eventuale occupazione di aree ferroviarie occorrenti per la realizzazione dell’intervento, sia a titolo provvisorio sia definitivo, nonché le spese derivanti da modifiche agli impianti e ad interventi provvisionali necessari per garantire la continuità dell’esercizio ferroviario durante i lavori, dovranno essere regolate da apposita convenzione da redigersi da parte di R.F.I., che regolerà tempi, modi e rapporti tra le parti.

7. Il proponente, ai fini di ottenere l’autorizzazione ai sensi del D.P.R. 753/1980 (“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.”), dovrà presentare apposita richiesta ad R.F.I. - Direzione Compartimentale Infrastruttura di Torino, allegando il progetto esecutivo delle opere in n. 4 copie cartacee.

8. In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà concordare con l’Ente di gestione del parco fluviale del Po tratto torinese il cronoprogramma dei lavori e l’individuazione dei periodi di fermo biologico da attuare nell’Area protetta a tutela dell’ittiofauna e dell’avifauna.

9. Per quanto attiene all’area di cantiere n. 6 all’interno dell’Area Attrezzata “Le Vallere”, in fase di progettazione esecutiva, dovranno essere coordinate e concertate, tra progettisti, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed Ente Parco Fluviale del Po Torinese, tutte le misure che saranno adottate in termini di:

a. esatta localizzazione dell’area cantiere;

b. percorsi dei mezzi di cantiere ed accesso all’area attrezzata (solo attraverso il cancello in prossimità del ponte);

c. apertura e chiusura del cancello;

d. ripristini del manto erboso e della viabilità;

e. ripristino della staccionata lungo il Sangone;

f. ogni altro ripristino che si renderà necessario.

10. La sistemazione del materiale di scavo in esubero quattro superfici, messe a disposizione dal comune di Moncalieri, ubicate all’interno dei confini dell’area parco su superfici attualmente a seminativo presso la Cascina Vallere, dovrà privilegiare ubicazioni il più possibile distanti dai fabbricati presenti e che consentano di ottimizzare e contenere il numero dei viaggi e gli spostamenti in loco. Rispetto alle suddette aree di deposito temporaneo, dovranno essere adottate analoghe cautele a quelle previste per altre aree di cantiere e lungo la viabilità di accesso. Dovranno adottate anche le soluzioni applicabili ai cantieri per limitare non solo il disturbo acustico ma anche il sollevamento delle polveri. L’utilizzazione delle aree stesse dovrà avvalersi prioritariamente della viabilità esistente, limitando al minimo possibile gli accessi alternativi e dovrà essere ridotta al minimo necessario la movimentazione delle macchine pesanti, al fine di evitare eccessive costipazioni del terreno.

11. Lo stoccaggio temporaneo del materiale di scavo in esubero dovrà essere limitato al periodo di realizzazione dei lavori, pari a circa 1 anno (art. 186, comma 2 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), elevabile a 3 anni nel caso in cui le opere di arginatura previste successivamente in comune di Moncalieri e attualmente in fase di progettazione siano ricondotte e coordinate al presente progetto.

12. In merito alla demolizione dei fabbricati industriali abbandonati, dovrà essere effettuata una verifica preventiva della presenza di materiali e sostanze pericolose prima di procedere alle operazioni di demolizione. In particolare, si segnala la possibile presenza di tetti realizzati con manufatti contenenti amianto ed eventuali rifiuti pericolosi abbandonati, considerato lo stato di degrado, frequentazione ed abbandono delle ex strutture industriali.

13. Per quanto attiene agli impatti sul clima acustico in fase di cantiere, il proponente dovrà attivare le procedure di autorizzazione in deroga per i cantieri.

14. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere eseguito nel periodo invernale. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

15. Dovranno essere ottemperate le misure di mitigazione ambientale contenute nello Studio di Impatto Ambientale (elaborato f1) e nella documentazione integrativa (elaborato a.A).

16. Gli interventi di sistemazione e di recupero ambientale (inerbimenti, messa a dimora di alberi e arbusti) delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto dovranno procedere per lotti funzionali parallelamente all’avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde. Per la realizzazione di tali opere dovranno essere utilizzate specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone adatte alle condizioni stazionali. Al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi nel primo anno successivo alla realizzazione delle stesse nel caso dei soli inerbimenti o nel primo triennio nel caso di impianto di specie arboree ed arbustive, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.

17. Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall’articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Torino e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del proponente.

18. Durante la fase di cantiere dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidimento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.

19. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile i tempi delle operazioni in alveo e le deviazioni del corso d’acqua. Al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario.

20. Per quanto riguarda le aree agricole interferite dall’opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l’accesso alle proprietà.

21. Al termine degli interventi i terreni agricoli utilizzati per lo stoccaggio temporaneo dei materiali terrosi dovranno essere ripristinati in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino.

22. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/1998,il presente provvedimento ricomprende le seguenti autorizzazioni rese, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, all’interno della conferenza di servizi dalle autorità competenti alla loro emanazione:

- nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904;

- autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004;

- dichiarazione di conformità urbanistica.

di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di 3 anni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 9 della L.R. 40/1998;

di stabilire altresì che il proponente comunichi all’ARPA competente per territorio la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo;

di dare atto che ARPA provvederà, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 L.R. 40/1998, ad assicurare il controllo delle condizioni previste per la realizzazione.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità competente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998.

(omissis)