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Bollettino Ufficiale n. 35 del 28 / 08 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2008, n. 33-9303

Art. 40 L.R.14/2006. Conferma criteri per l’accesso ai contributi di cui al Fondo Regionale per il sostegno delle vittime di pedofilia di cui alla D.G.R. n. 22-3995 del 9/10/2006.

A relazione dell’Assessore Migliasso:

Premesso che l’art. 40 della L.R. 14/2006 ha istituito il “Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia”, per far fronte agli oneri economici sopportati ai fini della tutela della dignità e dell’integrità psichica del soggetto che ha subito la violenza, demandando alla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, la definizione delle modalità di accesso ai contributi e della misura dell’erogazione;

dato atto che con D.G.R. n. 22-3995 del 9.10.2006 sono stati approvati i criteri per l’accesso ai contributi di cui al “Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia”, contenuti nell’Allegato 1, parte integrante della suddetta Deliberazione, individuando quali destinatari dei contributi i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali del Piemonte, in qualità di Soggetti delegati all’esercizio delle funzioni di sostegno in oggetto da parte dei Comuni;

verificato che, in fase di prima attuazione delle disposizioni di cui all’art. 40 L.R. 14/2006, il periodo di riferimento per i casi seguiti e le relative spese ammissibili a contributo veniva fissato dal I luglio 2005 al 30 giugno 2006;

verificato che, con DGR n. 20-5647 del 10.4.2007, sono stati confermati i criteri per l’accesso ai contributi di cui al “Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia”, ex art. 40 L.R. 14/2006, contenuti nell’Allegato 1 alla DGR n. 22-3995 del 9.10.2006, per il periodo dal I luglio 2006 al 30 giugno 2007;

visti gli esiti positivi delle prime due annualità di finanziamento;

appare opportuno confermare i criteri per l’accesso ai contributi di cui al “Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia”, contenuti nell’Allegato 1, parte integrante della D.G.R. n. 22-3995 del 9.10.2006, stabilendo che il periodo di riferimento per i casi seguiti e le relative spese ammissibili a contributo sia fissato dal I luglio 2007 al 30 giugno 2008.

Le istanze inviate saranno verificate dalla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia ai fini dell’assegnazione dei contributi spettanti con apposita Determinazione del Dirigente Responsabile.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad Euro 250.000 trovano copertura mediante assegnazione n. 100703 sul cap. 155316/2008, che presenta la necessaria disponibilità.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale,

vista la L. 269/98,

visto l’art. 17 della L.R. 51/97,

visto l’art. 40 della L.R. 14/2006,

vista la D.G.R. n. 42-29997 del 2.5.2000,

vista la D.G.R .n. 22-3995 del 9.10.2006,

vista la D.G.R. n. 20-5647 del 10.4.2007,

vista la D.G.R. n. 3-8950 del 16 giugno 2008,

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di confermare, per le considerazioni in premessa descritte, i criteri per l’accesso ai contributi di cui al “Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia”, istituito dall’art. 40 L.R. 14/2006 per far fronte agli oneri economici sopportati ai fini della tutela della dignità e dell’integrità psichica del soggetto che ha subito la violenza, contenuti nell’Allegato 1, parte integrante della Deliberazione n. 22-3995 del 9.10.2006;

- di stabilire che il periodo di riferimento per i casi seguiti e le relative spese ammissibili a contributo sia fissato dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2008;

- di dare atto che la spesa complessiva di Euro 250.000,00 trova copertura mediante assegnazione n. 100703 sul cap. n. 155316/2008, che presenta la necessaria disponibilità;

- di dare mandato al Direttore Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia di provvedere agli adempimenti conseguenti all’allegato 1 alla DGR n. 22-3995 del 9.10.2006.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)