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Bollettino Ufficiale n. 35 del 28 / 08 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2008, n. 48-9318

Servizi di sviluppo agricolo - Approvazione linee generali in materia di iniziative di assistenza tecnica agricola applicata ad ampia ricaduta territoriale - Procedure per concessione contributi.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare, ai sensi della normativa di riferimento, le linee generali e le procedure in materia di concessione di contributi, per il sostegno di progetti di assistenza tecnica agraria applicata, ad ampia ricaduta territoriale, valide a partire dall’anno 2008, contenute nell’Allegato A facente parte integrante della presente deliberazione;

di demandare alla Direzione regionale Agricoltura, Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, la predisposizione e l’approvazione della modulistica per la redazione del progetto e la formulazione delle domande di contributo, nonché per la presentazione della rendicontazione a consuntivo, secondo le linee fissate nell’Allegato A;

di prendere atto che, per la concessione di contributi per il sostegno di progetti di assistenza tecnica agraria applicata, ad ampia ricaduta territoriale, (la cui percentuale di intervento finanziario può variare dal 50% al 90% delle spese ammissibili, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento sopra indicata e tenuto conto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e/o della normativa relativa all’applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), la Direzione Regionale Agricoltura farà ricorso alle risorse finanziarie destinate a tale scopo sui capitoli annualmente individuati dalla legge di Bilancio annuale di previsione, istituiti in relazione alla tipologia dei soggetti beneficiari e codificati attraverso il Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE).

L’Unità Previsionale di Base di riferimento è la UPB 11081 del bilancio annuale e pluriennale di previsione.

La concessione di contributi in regime “De Minimis”, in attuazione del Reg. CE n. 1998/2006, è disposta in linea con quanto previsto dalla D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

NORME PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI ASSISTENZA TECNICA APPLICATA AD AMPIA RICADUTA TERRITORIALE.

1. PREMESSA

Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di selezione, di approvazione e di finanziamento di progetti di assistenza tecnica applicata ad ampia ricaduta territoriale.

Per progetti di assistenza tecnica applicata si intendono iniziative volte a supportare lo sviluppo delle aziende agricole, in fase già applicativa anche attraverso progetti pilota, volti a dimostrare sul territorio l’applicabilità su ampia scala, di risultati scientifici o la fattibilità di interventi legati ad esigenze del settore agro industriale o a nuovi sbocchi produttivi e/o commerciali.

La presente normativa (tenuto conto in particolare dei vincoli posti dagli “Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato”) disciplina e finanzia questa tipologia di interventi che coinvolgono il territorio regionale in parte o anche nel suo insieme.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti norme riguardano le tipologie di progetti finanziabili, l’individuazione dei beneficiari degli aiuti, le modalità di presentazione delle domande di contributo, i contenuti, l’approvazione ed il finanziamento dei progetti stessi.

I progetti di assistenza tecnica applicata ad ampia ricaduta territoriale possono essere finanziati dalla Regione Piemonte, a seconda della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti e dei Soggetti proponenti i progetti (e quindi beneficiari dei contributi) ai sensi dei seguenti riferimenti legislativi:

A) L.R. 12.10.1978, n. 63, “Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste”.

Art. 41 (Assistenza tecnica alla cooperazione)

Art. 47 (Sperimentazione agraria, ricerca e servizi di analisi)

Art. 48 (Assistenza tecnica ed economica alle aziende agricole)

B) Legge regionale n. 95 del 22 dicembre 1995 “Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese”

Art. 4 - Destinatari degli interventi

Art. 6 - Interventi di impianto, consolidamento e sviluppo

Art. 7 - Interventi ordinari

C) Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

Art. 13. Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione.

D) Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01).

IV.K. Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

E) Reg. CE n. 70/2001 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese.

Art. 5. Consulenza ed altri servizi ed attività

F) Reg. CE n. 1857/2006 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

Art. 14. Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità.

Art. 15 Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

G) Reg. CE n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”)

Art. 2. Aiuti di importanza minore (“de minimis”)

3. I PROGETTI

Si tratta di progetti ed interventi di assistenza tecnica agricola applicata, ad ampia ricaduta territoriale, che possono essere riferiti a:

- esecuzione di studi di fattibilità;

- applicazione preliminare, a titolo di sviluppo sperimentale, dei risultati di studi e ricerche;

La divulgazione dei risultati deve essere sempre prevista.

Trattasi di progetti della durata massima di tre anni che possono riguardare:

- lo sviluppo dell’innovazione in agricoltura (scientifica, tecnica, normativa, ecc.);

- la fornitura di nuovi servizi di sviluppo alle aziende agricole, forniti anche con nuove modalità (telematiche, informatiche, ICT, ecc.);

- il contenimento dell’impatto ambientale dell’attività agraria;

- la razionalizzazione e valorizzazione della produzione agricola puntando sulla qualità del prodotto ottenuto e la sua commercializzazione;

- la certificazione di processo e di prodotto (interventi di studio e di supporto);

- l’impostazione metodologica, realizzazione della rilevazione nonché elaborazione dei costi di produzione dei principali prodotti agricoli;

- gli studi per sbocchi di mercato dei prodotti agricoli;

- la progettazione e realizzazione di testi, manuali, pubblicazioni, CD e DVD destinati al mondo agricolo e rurale.

I progetti possono essere presentati alla Regione Piemonte, al fine di ottenerne il finanziamento, da Soggetti pubblici e privati come caratterizzati al successivo punto “4. Beneficiari”, oppure la Regione stessa può affidare la realizzazione di progetti di assistenza tecnica applicata, di proprio interesse e a ricaduta regionale, agli stessi Soggetti pubblici o privati individuati secondo le competenze richieste dalla tipologia e contenuti del progetto.

In questo caso si farà riferimento alle procedure e modalità di affidamento di “attività negoziata o a regia regionale” così come disciplinate dalla DGR n. 27-9074 del 01.07.2008 “Servizi di sviluppo agricolo - Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola. Approvazione disposizioni per il triennio 2008 - 2010".

4. BENEFICIARI

Beneficiari dei contributi sono soggetti pubblici e privati che operano nel settore agricolo come individuati dagli art. 41, 47 e 48 della L.r. n. 63/1978, dall’art. 7 della L.r. n. 95/1995 e dall’art. 13 del D. Lgs. n. 173/1998.

Trattasi di soggetti pubblici quali Istituti e Scuole agrarie, Fondazioni aventi finalità legate al sostegno del mondo agricolo, rurale e dedite alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente naturale nonché soggetti privati quali Enti ed Organismi rappresentanti degli agricoltori, Associazioni dei Produttori, Agricoltori riuniti in forme associate e Consorzi.

Gli Organismi scientifici (quali Università, CRA, CNR ecc.) possono essere coinvolti nei progetti quali supporti tecnico scientifici al Soggetto attuatore per una corretta ed efficace attuazione del progetto stesso.

5. SPESE AMMISSIBILI

1. Le spese finanziabili, per l’attuazione dei progetti, sono le seguenti:

- personale tecnico coinvolto nel progetto;

- trasferte del personale;

- costo uso attrezzature;

- analisi;

- materiale di consumo;

- spese generali (in forma forfetaria);

- altre spese.

Più in particolare:

Personale del progetto:

Ruolo: va indicato il ruolo o i ruoli che la singola unità lavorativa ha all’interno del progetto (es. coordinatore, analista, tecnico agricolo, ecc.).

Tempo dedicato al progetto: si indicano i giorni e le attività in cui la singola unità lavorativa è impegnata.

Per la quantificazione della spesa massima ammissibile per il personale tecnico ed amministrativo si fa riferimento ai livelli stipendiali dei dipendenti regionali vigenti al momento della presentazione del progetto.

Spese di trasferta del personale:

Comprendono le seguenti voci di spesa:

- diaria;

- pasti;

- rimborso chilometrico calcolato ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde (rilevato al 1° gennaio di ciascun anno) per chilometro percorso:

- pedaggi autostradali;

- parcheggi;

- biglietti mezzi di trasporto pubblici.

Costo uso attrezzature:

Non è mai ammesso l’acquisto di attrezzature. Non sono comprese le attrezzature di base per l’ufficio quali pc, stampanti e fotocopiatrici il cui costo d’uso rientra nelle spese generali.

Possono essere comprese le seguenti tipologie di costi: ammortamento, assicurazione, manutenzioni.

Analisi:

Sono ammissibili, all’interno del progetto, spese per analisi chimico-fisiche a supporto dell’attività di studio, sperimentazione e dimostrazione (analisi terreni, foraggi, mangimi, diagnostica fogliare, monitoraggio residui fitofarmaci, analisi dei prodotti agricoli (materie prime e prodotti trasformati, ecc.);

Materiale di consumo:

per materiale di consumo si intendono: materiali di laboratorio, di campo, mezzi tecnici, combustibili, carburanti (esclusi quelli relativi alle auto in quanto compresi nei costi di trasferta), ecc.

Altre spese:

si intendono: affitti, noleggi, conto terzi, mancate produzioni, acquisto servizi, consulenze, uso attrezzature aziendali, costi per la divulgazione dei risultati del progetto, ecc.

Spese generali:

sono riconosciute nella misura massima dell’8% delle altre voci sopra indicate.

Tale voce comprende: cancelleria, spese di amministrazione e di segreteria, uso PC, utenze, ecc.

6. FINANZIAMENTO

Il limite di finanziamento dei progetti di assistenza tecnica applicata viene fissato in euro 50.000,00 per anno con un limite massimo di euro 150.000,00 per progetti di durata triennale.

La percentuale di contributo concedibile è definita dalla normativa di riferimento che disciplina, a seconda della tipologia di intervento e del beneficiario, il progetto di assistenza tecnica agricola applicata.

La Direzione Regionale Agricoltura può pertanto finanziare i progetto di assistenza tecnica agricola applicata concedendo, per la loro attuazione, un contributo finanziario non superiore alla percentuale prevista dalla normativa di riferimento di cui ai precedenti punti 2.A), 2.B), 2.C), 2.D), 2.E), 2.F), 2.G) - che può variare, a seconda dei casi dal 50% al 90% delle spese previste e ritenute ammissibili.

Il superamento della soglia di euro 50.000 per progetti annuali e di euro 150.000 per progetti triennali, può essere eccezionalmente autorizzato dalla Giunta Regionale a sostegno di progetti di particolare rilevanza, anche strategica, per il mondo agricolo e rurale con importanti ricadute di tipo socio-economico, individuati di volta in volta da apposita valutazione effettuata dal Responsabile del Settore Servizi di Sviluppo Agricolo e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

AI progetto di assistenza tecnica applicata possono inoltre aderire soggetti pubblici e/o privati (sponsor) che non partecipano alle attività ma le cofinanziano nell’ambito del finanziamento regionale. Il cofinanziamento di Soggetto non partecipante (sponsor) si aggiunge e non sostituisce la percentuale di autofinanziamento che deve essere comunque assicurato dal Soggetto attuatore e/o dai Partecipanti al progetto.

7. PROCEDURE

La selezione dei progetti, l’approvazione, la concessione del finanziamento ed il controllo del progetto avviene secondo le seguenti fasi:

- Presentazione progetto;

- Istruttoria delle domande;

- Approvazione dei progetti;

- Finanziamento dei progetti;

Più in particolare:

1. Presentazione progetto.

Il progetto di assistenza tecnica applicata viene predisposto dal soggetto proponente e presentato alla Regione Piemonte - Direzione 11 Agricoltura - Settore Servizi di Sviluppo Agricolo con richiesta di finanziamento.

Oppure:

la Regione stessa può assegnare, attraverso le procedure e modalità di affidamento di “attività negoziata o a regia regionale”, la realizzazione di progetti di assistenza tecnica applicata, di proprio interesse e ad ampia ricaduta territoriale, a Soggetti pubblici o privati individuati secondo le competenze richieste dalla tipologia e contenuti del progetto.

2. Istruttoria, approvazione e finanziamento del progetto.

Il Settore Servizi di Sviluppo Agricolo della Direzione 11 Agricoltura procede all’istruttoria della domanda di contributo presentata dal soggetto proponente e, se valutata positivamente, alla sua approvazione e alla concessione del finanziamento.

Nel caso di progetti a regia regionale per il loro affidamento e relativo finanziamento saranno seguite le procedure definite dalla citata DGR n. 27-9074 del 01.07.2008 “Servizi di sviluppo agricolo - Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola. Approvazione disposizioni per il triennio 2008 - 2010".

Al soggetto beneficiario il contributo potrà essere erogato nei seguenti modi:

- Erogazione di anticipi od acconti:

a. Anticipo: il soggetto beneficiario, dopo l’approvazione del progetto da parte della Regione, può presentare richiesta di erogazione di un anticipo, fino al 50% del contributo concesso, a seguito di rilascio di fideiussione.

Tale fideiussione sarà svincolata dalla Regione, dopo la conclusione dell’attività e dell’approvazione del programma consuntivo, al momento della concessione del saldo.

La fideiussione (bancaria od assicurativa), da presentarsi da parte del soggetto proponente alla Regione, dovrà essere conforme al modello che sarà predisposto dalla Direzione regionale 11 Agricoltura.

b. Acconto: il soggetto beneficiario può optare, in alternativa, per la richiesta di erogazione fino a due acconti con presentazione di due rendiconti parziali delle spese sostenute in due successivi periodi dell’anno (semestri).

Sulla base di tali rendiconti saranno erogati due acconti con un limite massimo dell’80% del contributo approvato a preventivo.

- Erogazione del saldo:

Il saldo sarà erogato al soggetto beneficiario al termine dell’attività sulla base di presentazione della richiesta di saldo accompagnata dal programma consuntivo (costituito da una puntuale relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti, nonché la rendicontazione delle spese sostenute).

Le spese generali, anche se liquidate forfetariamente, devono comunque comparire nel bilancio consuntivo del soggetto beneficiario.

La richiesta del saldo, accompagnata dalla documentazione indicata, deve essere presentata alla Regione Piemonte entro massimo tre mesi dalla chiusura del progetto.

8. CONTROLLI

La Regione si riserva di effettuare controlli a campione sullo svolgimento dei progetti approvati.

I controlli possono riguardare sia gli aspetti amministrativi, sia quelli tecnici, l’efficacia e la ricaduta dell’intervento in corso di realizzazione o realizzato.