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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 34
Codice DA1403
D.D. 3 giugno 2008, n. 1178
R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 19/08 per lavori di manutenzione ordinaria su un tratto del rio Gendola in Comune di Mompantero (TO). Richiedente: Comune di Mompantero.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare, ai soli fini idraulici, Comune di Mompantero, con sede in Mompantero, Piazza G. Bolaffi, 1 (omissis), ad eseguire lopera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si restituiscono ai richiedenti vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione allintervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiale che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché lutilizzo dei materiali medesimi ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare gli stessi lavori;
3. il materiale legnoso sradicato potrà essere liberamente rimosso e allontanato dallalveo in quanto non soggetto ad alcuna procedura né valutazione economica;
4. il materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo e/o sulle sponde dovrà essere depositato esclusivamente nelle aree alluopo individuate e comunque poste al di sopra del livello di massima piena con tempo di ritorno duecentennale;
5. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica di stabilità dell opera di difesa spondale del corso dacqua in argomento realizzata con gabbioni di pietrame, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena; il piano di appoggio della struttura di fondazione dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate o, laddove in presenza di trovanti rocciosi, lancoraggio, come da progetto dovrà assicurare la stabilità del manufatto.
6. il paramento esterno dellopera di difesa spondale dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
8. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. durante la costruzione dellopera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
11. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che lopera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
12. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
13. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche allopera autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi dacqua o che lopera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
15. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
16. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 42/2004-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc).
Con il presente provvedimento è autorizzato lingresso in alveo e loccupazione del sedime demaniale per la realizzazione dellopera di che trattasi.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi