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Bollettino Ufficiale n. 34 del 21 / 08 / 2008

Codice DA1001
D.D. 6 giugno 2008, n. 315

L.R. 02.11.1982 n. 32 - articolo 35: “Raccolta a fini scientifici e didattici”. Legge 23.08.93 n. 352 - articolo 8.- Autorizzazione alla raccolta funghi a fini scientifici e didattici all’A.S.L. CN2 - Alba - Bra a favore del Sig. Pietro Maimone.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di autorizzare ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 02.11.1982 n. 32 e dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n. 352 il Signor Pietro Maimone (omissis) dell’A.S.L. CN2 Alba - Bra, alla raccolta e alla detenzione di esemplari di specie fungine;

3) di stabilire che degli esemplari raccolti è autorizzata la detenzione presso l’ASL CN2 - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - Via Vida 10 - Alba;

2) di consentire l’attività testé autorizzata su tutto il territorio regionale, per il periodo fino al 31 dicembre del corrente anno, in deroga a quanto previsto dall’art. 20 della L.R. 02.11.82 n. 32 ed ai sensi dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n. 352;

4) di prendere atto che l’autorizzazione testé rilasciata a fini scientifici, è finalizzata all’aggiornamento per l’espletamento delle mansioni lavorative;

5) di stabilire che la presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela e, nell’eventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti. Il soggetto testé autorizzato, in quanto dipendente di un ente pubblico istituzionalmente deputato alle attività di ricerca e controllo scientifico in campo micologico, è, esclusivamente nell’espletamento di mansioni di servizio e nel relativo orario certificabile, esentato dal possesso dell’autorizzazione alla raccolta di cui all’art. 22 “Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi” della legge regionale 02.11.1982 n. 32.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dall’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino