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Bollettino Ufficiale n. 34 del 21 / 08 / 2008

Codice DA1000
D.D. 27 maggio 2008, n. 299

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell’area di salvaguardia della sorgente denominata “Albertini”, in Comune di Cannero Riviera (VB).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

a) L’area di salvaguardia della sorgente denominata “Albertini”, in Comune di Cannero Riviera (VB), è definita come risulta nella planimetria “Aree di rispetto della Sorgente Albertini - Tav. n. 02 - scala 1:2.000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta e allargata.

c) Il gestore, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall’art. 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere recintata, ove possibile, e completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sede stradale comunale Barbè-Donego-Oggiogno e degli eventuali parcheggi esistenti procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno dell’area di salvaguardia medesima;

- provvedere alla verifica delle eventuali attività che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall’articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006.

d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all’Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell’ARPA.

e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Cannero Riviera, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla ridefinizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta ridefinizione delle aree di salvaguardia;

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di ridefinizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del regolamento n. 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio