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Bollettino Ufficiale n. 34 del 21 / 08 / 2008
Avvocatura dello Stato
Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dellart. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956. Ricorso n. 39 depositato il 29 luglio 2008.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentata e difesa dallAvvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12
Ricorrente
contro
la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica
Intimata
per la declaratoria dellillegittimitá costituzionale dellart. 2 della legge della Regione Piemonte del 23 maggio 2008, n. 12, recante Legge finanziaria per lanno 2008, pubblicata sul BUR n. 21 del 23 maggio 2008", per violazione degli artt. 3; 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost.,
in virtú della deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri ai sensi dellart. 31, terzo comma, della 1. 11 marzo 1953, n. 87, nella riunione del 4 luglio 2008.
Fatto
La Regione Piemonte ha emanato la l.r. del 23 maggio 2008, n. 12, recante Legge finanziaria per lanno 2008 , pubblicata in pari data sul B.U.R. n. 21. Lart. 2 di tale legge, rubricato Base imponibile per il calcolo dellIRAP, dispone che ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dellimposta regionale sulle attivitá produttive (IRAP), sono esclusi i contributi regionali erogati nellambito del piano casa regionale 10.000 alloggi per il 2012" approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 93-43238 del 20 dicembre 2006".
In conformitá con la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 4 luglio 2008, con il presente ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri promuove questione di legittimitá costituzionale della predetta disposizione, in quanto eccede le competenze della Regione e si pone in contrasto con gli artt. 3, 117, secondo comma, lett. e) e 119, secondo comma, Cost., per le seguenti ragioni di
Diritto
La norma censurata dispone lesclusione dei contributi regionali erogati nellambito del piano casa regionale 10.000 alloggi per il 2012" dalla base imponibile per la determinazione dellimposta regionale sulle attivitá produttive (I.R.A.P.), istituita e disciplinata dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni. In tal modo, la norma regionale modifica la disciplina sostanziale del tributo, perché introduce una nuova ipotesi di deduzione, al di lá ed al di fuori di quelle tassativamente previste dagli artt. 11, 11 bis e 12 della legge statale istitutiva ed in mancanza di qualunque disposizione che preveda una qualsiasi facoltá di intervento del legislatore regionale per una diversa determinazione della base imponibile.
In tal modo, sono manifestamente violati i limiti della competenza legislativa regionale.
Come ripetutamente affermato da codesta Ecc.ma Corte Costituzionale in precedenti occasioni, devono considerarsi tributi propri delle Regioni i soli tributi autonomamente da esse istituiti con leggi proprie, e non pure quelli che - pur essendo devoluti a loro favore - siano istituiti e disciplinati con legge dello Stato (in tal senso, in via generale, Corte Cost., 26 gennaio 2004 n. 37; Corte Cost., 13 gennaio 2004, n. 29).
In base a tale presupposto ed alla stregua dei criteri di coordinamento stabiliti dallart. 119, secondo comma, Cost., deve ritenersi preclusa in via generale alle Regioni la possibilitá di incidere sulla disciplina sostanziale di queste ultime imposte, fatte salve le sole determinazioni che la legge statale espressamente attribuisca a quella regionale. In mancanza di deroghe espresse, dunque, la disciplina dei tributi statali rientra nella potestá legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dallart. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (cfr., ex pluribus, Corte Cost., 21 dicembre 2007, n. 451; Corte Cost., 14 dicembre 2006, nn. 412 e 413; Corte Cost., 23 dicembre 2005, n. 455).
Questi principi sono stati ripetutamente affermati, in analoghe controversie, con specifico riferimento allI.R.A.P. Codesta Ecc.ma Corte ha infatti piú volte statuito che listituzione dellI.R.A.P. con legge statale e lattribuzione alle Regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, di competenze di carattere solo attuativo, rendono palese che limposta non puó considerarsi un tributo proprio della Regione , nel senso in cui oggi tale espressione é adoperata dallart. 119, secondo comma, Cost., dovendosi intendere il riferimento della norma ai soli tributi istituiti dalla Regione con legge propria (Corte Cost., 14 dicembre 2004, n. 381); con la conseguenza che devono ritenersi incostituzionali, perché invasive della competenza esclusiva dello Stato in materia, le norme di leggi regionali che contengano disposizioni di carattere sostanziale inerenti a tale imposta (cfr. Corte Cost., n. 155 del 2006, Corte Cost., n. 431 e n. 241 del 2004; Corte Cost., nn. 296 e 297 del 2003).
La norma censurata finisce anche per violare il principio di uguaglianza sancito dallart. 3 della Costituzione, perché - derogando ai criteri generali di determinazione della base imponibile, individuato dallart. 5 della legge statale in misura pari al valore della produzione netta derivante dallattivitá esercitata nel territorio della Regione, con le sole deduzioni espressamente previste dagli artt. 11, 11 bis e 12 del citato d.lgs. 446 del 1997 - introduce un ingiustificato privilegio a favore dei cittadini della Regione Piemonte che fruiscano del contributo erogato nellambito del piano casa regionale.
P.Q.M.
la Presidenza del Consiglio dei Ministri confida nellaccoglimento delle seguenti
Conclusioni
Voglia lEcc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare lincostituzionalitá dellimpugnato art. 2 della l.r. Piemonte del 23 maggio 2008, n. 12, recante legge finanziaria per lanno 2008", per contrasto con gli artt. 3, 117, secondo comma, lett. e) e 119, secondo comma, Cost..
Unitamente al presente ricorso, saranno depositati:
a) copia della l.r. Piemonte del 23 maggio 2008, n. 12, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 23 maggio 2008, recante: Legge finanziaria per lanno 2008;
b) estratto della delibera di impugnazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 4 luglio 2008.
Roma, 19 luglio 2008
LAvvocato dello Stato
Alessandro De Stefano