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Bollettino Ufficiale n. 34 del 21 / 08 / 2008

Codice DA0900
D.D. 1 agosto 2008, n. 239

L.R 34/2004 - Programma 2006-2008 per le attivita’ produttive - Asse 3 Misura INT-2 - Contratto di insediamento e sviluppo - Sostituzione dello schema di convenzione per la concessione di finanziamenti approvato con la determinazione n. 206 in data 10 luglio 2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Per le motivazioni in premessa specificate è approvato lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione per la concessione di finanziamenti in attuazione della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e relativa alla Misura INT-2 “Contratto di insediamento e sviluppo”.

Lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione sostituisce quello approvato con determinazione n. 206 in data 10 luglio 2008 che viene pertanto annullato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Pierluigi Lesca

Allegato

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE
DI FINANZIAMENTI

Legge Regionale 22/11/2004, N. 34 e successive modificazioni ed integrazioni- Misura INT 2":Contratto di insediamento e sviluppo".

TRA

La Banca _________ con sede in ______, ______, rappresentata dal ___________ qui di seguito indicata per brevità “Banca”

E

La Regione Piemonte con sede in Torino, Piazza Castello n. 165 - Torino, rappresentata dal ________, nato a _____, il ________,

PREMESSO

- che la Giunta regionale con deliberazione n. 90-7616 del 26/11/2007 ha approvato i contenuti generali della misura;

- che il responsabile della Direzione regionale Attività produttive, con propria determinazione n. 25 del 14/02/2008, ha approvato la scheda della misura che dettaglia procedure e modalità di accesso al Contratto di insediamento (di seguito “Contratto”), forma, misura e modalità di erogazione delle agevolazioni;

- che il responsabile della Direzione regionale Attività produttive, con propria determinazione n. 66 del 3/04/2008, ha disposto l’affidamento al Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte s.c.a.r.l. (di seguito CEIPiemonte) di attività funzionali alla gestione della misura ‘Contratto’;

- che le agevolazioni erogabili in applicazione della misura consistono:

a) in “contributi a fondo perduto” erogati direttamente dalla Regione all’impresa beneficiaria;

e/o

b) in “finanziamenti agevolati” a valere sulle risorse di un fondo rotativo regionale, i quali dovranno essere necessariamente affiancati da finanziamenti erogati dalla Banca, previa valutazione del merito creditizio dell’impresa, a condizioni liberamente concordate tra le parti. I finanziamenti agevolati saranno erogati dalla Regione per il tramite della Banca in unica soluzione, ad avvenuta stipula di un Contratto unitario avente ad oggetto la concessione sia del finanziamento bancario sia dei finanziamenti agevolati, oppure a stati di avanzamento lavori.

- che la Banca si dichiara disponibile, previa stipula della presente Convenzione, ad esaminare - secondo le proprie procedure interne - le richieste di finanziamento anche per conto della Regione per la parte di finanziamento agevolato, secondo le finalità sopra esposte, ed inoltre a gestire i finanziamenti agevolati a valere sul fondo rotativo regionale di cui alla precedente lett. b), come mandataria della Regione Piemonte in virtù di apposito Contratto di Mandato allegato alla presente Convenzione e secondo quanto nello stesso indicato.

- che nell’attività, di cui al precedente punto, posta a carico della Banca non rientrano i controlli sull’effettiva realizzazione dell’investimento e sull’espletamento degli adempimenti posti a carico delle imprese beneficiarie, la cui competenza e relative incombenze restano in via esclusiva a carico della Regione.

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Premesse e Allegati)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

(Mandato)

1. Al fine di consentire che il finanziamento complessivamente accordato, inteso come somma dei finanziamenti agevolati e dei finanziamenti bancari (di seguito “Finanziamento”) abbia caratteristiche unitarie e sia perfezionato mediante la stipula di un unico contratto (di seguito “Contratto di Finanziamento”) è necessario che sia conferito dalla Regione apposito Mandato alla Banca.

2. Il contratto di Mandato tra la Regione e la Banca dovrà stipularsi prima dell’avvio di tutte le attività previste nella presente Convenzione.

3. Il Mandato è a titolo gratuito e dovrà prevedere:

a) il conferimento da parte della Regione alla Banca dei poteri di fare quanto necessario, opportuno ed utile per l’espletamento delle attività di cui al successivo art 4, ed in particolare per l’istruttoria del credito, la stipula del Contratto di Finanziamento, l’erogazione e la gestione dell’attività di Finanziamento, l’acquisizione delle garanzie previste in contratto, il recupero del credito anche a mezzo di azioni giudiziali ed ogni attività strumentale e funzionale a quelle indicate nonché ogni atto necessario ed opportuno per svolgere quanto previsto nella presente Convenzione per gli effetti e nell’ambito di cui al Contratto di Finanziamento e nel rispetto delle disposizioni ivi previste;

b) l’esplicita rinuncia da parte della Regione alla gestione dei rapporti derivanti dal Contratto di Finanziamento, ivi compresa la rinuncia a svolgere azioni per l’incasso ed il recupero delle somme, tenuto conto degli obblighi assunti dalla Banca con la sottoscrizione della presente Convenzione e del contratto di Mandato;

c) l’impegno della Banca, nel caso di avvio delle azioni di recupero coattivo del credito, di informare preventivamente la Regione circa le azioni medesime;

d) la permanenza in capo alla Regione dei rapporti con la Corte dei Conti, anche ai fini delle conseguenti comunicazioni di presunti danni erariali da parte delle imprese beneficiarie.

Articolo 3

(Forma delle agevolazioni e caratteristiche del Finanziamento)

1. Le agevolazioni sono concesse entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria di riferimento e sono articolate nella forma di “contributo in conto capitale” e di “finanziamento agevolato”. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla delibera di concessione di finanziamento bancario erogato alle migliori condizioni di tasso, di importo e durata pari a quelli del finanziamento agevolato, destinato alla copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, fino ad un massimo del 50% degli stessi,

2. Il finanziamento agevolato, erogato ad un tasso pari allo 0,50 (zerovirgolacinquantapercento) per un ammontare massimo del 50% delle spese ammissibili, ha una durata, decorrente dalla data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento, non superiore a 15 anni per gli investimenti immobiliari e per la realizzazione di opere edili, ivi compreso il periodo di preammortamento fino a 4 anni commisurato alla durata del programma di investimenti e non superiore a 5 anni, ivi compreso un anno di preammortamento per tutte le altre tipologie di investimento.

3. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

4. L’ammontare complessivo dell’agevolazione, intesa come somma del contributo in conto capitale e del differenziale di tasso, come precisato al comma precedente, per singola impresa non potrà superare l’importo:

- di euro 5.000.000,00 per le piccole imprese;

- di euro 7.500.000,00 per le medie imprese;

- di euro 10.000.000,00 per le grandi imprese.

5. Il Finanziamento sarà erogato a seguito della stipula di un Contratto di Finanziamento unico che, conformemente al disposto di cui all’art. 2, comma 1, della presente Convenzione, regolerà in modo unitario sia il finanziamento agevolato, sia il finanziamento bancario che l’eventuale finanziamento bancario integrativo (1).

6. Il Contratto di Finanziamento, stipulato dalla Banca anche in nome e per conto della Regione relativamente alla quota di finanziamento pubblico, prevederà una durata pari a quella indicata per il finanziamento agevolato, con rate semestrali con scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

7. Il rimborso del Finanziamento deve assicurare - rata per rata - che il rapporto tra la somma del residuo debito del finanziamento bancario e del residuo debito dell’eventuale finanziamento bancario integrativo sul residuo debito del Finanziamento sia non inferiore all’originario rapporto, fissato nel Contratto di Finanziamento, tra la somma degli importi del finanziamento bancario e dell’eventuale finanziamento bancario integrativo sull’importo del Finanziamento.

8. Le garanzie previste dal Contratto di Finanziamento assisteranno sia il finanziamento agevolato sia il finanziamento bancario nonché l’eventuale finanziamento bancario integrativo, in misura direttamente proporzionale all’ammontare iniziale di ciascuno di essi.

L’importo del Finanziamento e dell’eventuale agevolazione in conto capitale non può essere superiore al fabbisogno per la completa copertura finanziaria degli investimenti di cui alla domanda di agevolazione dell’impresa Beneficiario.

Articolo 4

(Impegni della Banca)

1. La Banca si impegna a svolgere tutti gli adempimenti connessi all’istruttoria del merito di credito, alla stipula del Contratto di Finanziamento, alla erogazione e gestione del Finanziamento medesimo, ed in particolare:

a) ad effettuare la valutazione del merito creditizio in maniera unitaria, oltre che per proprio conto anche per conto della Regione, avendo riguardo all’importo complessivo del finanziamento bancario, dell’eventuale finanziamento bancario integrativo e del finanziamento agevolato, nonché ad effettuare tutte le istruttorie tecniche e legali necessarie e/o opportune alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento e all’accertamento della consistenza e acquisibilità delle eventuali garanzie relative a ciascun Finanziamento;

b) a predisporre e sottoscrivere, anche in nome e per conto della Regione, il Contratto di Finanziamento, da stipularsi con atto pubblico, ed i contratti e gli atti necessari per l’acquisizione delle garanzie a copertura del Finanziamento complessivamente erogato, ivi inclusa la quota del finanziamento agevolato;

c) a compiere tutte le attività di recupero, anche coattivo, del credito della Regione derivante dal Contratto di Finanziamento, ivi inclusa ogni opportuna azione giudiziaria e stragiudiziaria in sede cautelare, di cognizione, di esecuzione e concorsuale, escutendo tutte le garanzie personali e/o reali acquisite a tutela del credito della Regione;

d) a ripartire le eventuali somme recuperate in esito all’attività di recupero del credito di cui alla precedente lett. c) tra la Regione e la Banca stessa in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al Finanziamento, inteso come somma del finanziamento bancario e del finanziamento agevolato.

Articolo 5

(Domanda di agevolazione)

1. Le domande di agevolazione corredate da un Piano progettuale dettagliato del programma di investimento presentato dall’impresa e la delibera di finanziamento bancario condizionata alla concessione delle agevolazioni regionali dovranno essere inviate dall’impresa richiedente al Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte (CEIPiemonte).

Articolo 6

(Istruttoria del CEIPiemonte)

1. Il CEIPiemonte avvierà autonomamente la propria istruttoria sul progetto di investimento e a tal fine potrà richiedere agli interessati ogni altra documentazione ritenuta necessaria. .

2. Al termine della procedura di istruttoria, il CEIPiemonte comunicherà alla Regione Piemonte entro giorni dal termine finale di presentazione delle domande, le risultanze istruttorie complete delle indicazioni riguardanti l’avvenuta adozione delle delibere del finanziamento bancario ordinario necessarie per l’assunzione delle conseguenti delibere di finanziamento agevolato da parte della Regione stessa. Contestualmente, il CEIPiemonte comunicherà alla Banca l’esito delle risultante istruttorie.

Articolo 7

(Concessione delle agevolazioni)

1. La Regione, successivamente alla ricezione delle risultanze istruttorie da parte del CEIPiemonte e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, ivi comprese quelle a valere sul fondo rotativo, adotta i provvedimenti di concessione delle agevolazioni in favore delle domande che hanno ottenuto un esito positivo.

2. Detti provvedimenti sono trasmessi alla Banca per la conseguente stipula del Contratto di Finanziamento con l’impresa beneficiaria.

3. Il Contratto di Finanziamento, relativo sia alla quota agevolata che a quella ordinaria, è stipulato successivamente alla concessione delle agevolazioni da parte della Regione a norma del precedente comma 1 ed entro—————- giorni dal ricevimento da parte della Banca del provvedimento di concessione delle agevolazioni all’impresa.

Articolo 8

(Erogazione del Finanziamento)

1. L’erogazione del Finanziamento avviene previa la valida acquisizione da parte della Banca delle garanzie previste nella delibera di cui all’art. 5 e l’assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant’altro previsto nel Contratto di Finanziamento.

2. Nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia preferito l’erogazione del Finanziamento in un’unica soluzione, la Banca comunica alla Regione Piemonte, almeno cinque giorni lavorativi antecedenti, la data dell’erogazione del finanziamento.

3. La Banca provvede a versare al beneficiario anche la quota di finanziamento di competenza regionale. A tal fine, la Regione Piemonte trasferisce alla Banca convenzionata l’importo anticipato per suo conto disponendone l’accredito con valuta “data erogazione finanziamento”.

4. La Banca invierà alla Regione Piemonte e al CeiPiemonte i piani di ammortamento del finanziamento erogato, sia per la parte agevolata che per quella bancaria, dai quali devono risultare:

- il tasso bancario applicato;

- la data di inizio e la data di fine ammortamento;

- la quota di capitale e la quota di interessi semestrale;

- il numero delle rate e la loro scadenza.

5. Nel caso in cui il beneficiario richieda l’erogazione del Finanziamento a stato di avanzamento lavori (di seguito “SAL”), questa avverrà previa acquisizione delle garanzie previste nella delibera di cui all’art. 5 e l’assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant’altro previsto nel Contratto di Finanziamento, in relazione allo stato di realizzazione del progetto agevolato, e secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento.

6. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 5 le singole erogazioni avverranno in misura direttamente proporzionale agli importi del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario nonché dell’eventuale finanziamento bancario integrativo.

7. Il mancato trasferimento alla Banca, da parte della Regione, dell’importo di spettanza a fronte di ogni erogazione è circostanza idonea a legittimare la mancata corresponsione da parte della Banca stessa all’impresa beneficiaria dell’importo di finanziamento a carico della Regione.

8. Sulla base dei SAL documentati dalla Regione, la Banca richiederà i fondi relativi alla quota di finanziamento agevolato alla Regione. I fondi verranno messi a disposizione della Banca e da questa accreditati all’impresa beneficiaria su un conto corrente alla stessa intestato.

9. La Banca provvederà a trasmettere semestralmente alla Regione un tabulato da cui risultino gli importi erogati nel periodo a valere sui finanziamenti agevolati.

Articolo 9

(Rientri del Finanziamento)

1. La Banca provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare alle scadenze previste nel Contratto di Finanziamento di cui all’art. ......le rate del Finanziamento medesimo e trasferirà alla Regione, attraverso appositi accrediti sul conto corrente presso la Banca Tesoriera da questa indicato al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, le quote di competenza del Finanziamento tanto in linea capitale quanto in linea interessi.

2. Il mancato pagamento - anche parziale - alla scadenza di ciascuna rata delle somme messe a disposizione dalla Regione Piemonte dovute dall’impresa beneficiaria produrrà, dal giorno di scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori a favore di Regione Piemonte.

3. Detti interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo, pari al tasso per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla Banca Centrale Europea pubblicato sul sito www.ecb.int ovvero sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 o su “Il Sole 24 Ore” pro tempore vigente durante la mora, maggiorato di 2,50 (duevirgolacinquanta) punti percentuali annui (parametro sostitutivo: Euribor 6 mesi).

Articolo 10

(Estinzione anticipata del Finanziamento)

1. L’impresa beneficiaria avrà la facoltà di estinguere anticipatamente - anche parzialmente - il Finanziamento secondo le regole dell’ordinamento; in caso di estinzione parziale, essa sarà computata in misura tale che sia sempre rispettata l’originaria proporzione tra il finanziamento Agevolato e il finanziamento bancario.

Articolo 11

(Revoca delle agevolazioni)

1. In caso di inadempienza da parte del soggetto finanziato degli obblighi derivanti dal Contratto di Finanziamento, la Regione Piemonte può disporre la revoca parziale o totale del finanziamento concesso dandone immediata comunicazione alla Banca.

2. La revoca di cui al precedente comma 1 non si estende automaticamente al finanziamento concesso con fondi bancari, laddove non espressamente disposto dalla Banca.

3. Tutti i controlli sull’effettiva realizzazione dell’investimento, nonché quelli sull’espletamento degli adempimenti posti a carico dei soggetti beneficiari sono di esclusiva competenza della Regione, che agisce con procedure stabilite dalla stessa. Nessuna verifica viene posta a carico della Banca.

Articolo 12

(Azioni di recupero del Finanziamento)

1. La Banca procederà al recupero del Finanziamento complessivamente erogato, attraverso le azioni stragiudiziali e giudiziali ritenute opportune, e provvederà a fornire annualmente un’informativa alla Regione di tutte le azioni intraprese per il recupero del credito incluso quello di competenza regionale.

2. Le spese relative a tale attività di recupero sono a carico della Regione e della Banca in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al Finanziamento e verranno liquidate alla Banca stessa semestralmente su presentazione di idonea documentazione.

Articolo 13

(Scritture contabili del Finanziamento)

1. Al fine dell’accertamento delle somme dovute faranno stato di prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca.

Articolo 14

(Arbitrato)

1. La soluzione di ogni controversia in dipendenza dell’applicazione e interpretazione della presente Convenzione, o comunque connessa o dipendente, sarà demandata al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati, uno per ciascuno, dalla Regione e dalla Banca ed il terzo designato dalle parti stesse di comune accordo, oppure, in caso di loro disaccordo, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino.

Articolo 15

(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione e sarà valida fino al 31 dicembre dell’anno successivo, ferme restando, in ogni caso, la conclusione delle operazioni di finanziamento già in corso. La presente Convenzione sarà comunque prorogabile tacitamente di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale.

2. Qualunque onere fiscale derivante dal presente contratto o che comunque dovesse derivare dall’applicazione della Convenzione è a carico di Regione Piemonte.

Articolo 16

(Elezione di domicilio)

Ai fini delle presente convenzione le parti eleggono domicilio rispettivamente:

Regione Piemonte presso la propria sede sita in Piazza Castello, 165 - Torino

Banca presso la propria sede sita in ____- _____

Torino, _____________________

NOTE:

(1) Eventuale finanziamento bancario richiesto dall’impresa per la copertura finanziaria dell’intero investimento.