Bollettino Ufficiale n. 34 del 21 / 08 / 2008
ANNUNCI LEGALI
Comune di Barolo (Cuneo)
Delibera C.C. n. 14 del 11/06/2008 di oggetto: Regolamentazione per la mitigazione dellimpatto paesaggistico derivante dallinstallazione di impianti solari nel territorio del Comune di Barolo. Integrazione regolamento edilizio comunale
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1) Di adottare il regolamento tipo in materia di mitigazione dellimpatto paesaggistico derivante dallinstallazione di impianti solari nel territorio del Comune di Barolo associato allUnione di Comuni Colline di Langa e del Barolo predisposto dalla Commissione Ambiente integrata dal Responsabile del servizio ambiente dellUnione e dai tecnici dei Comuni associati inserendo, nel regolamento edilizio comunale dopo lArt. 32, il seguente Art. 32/bis:
Art. 32bis - Pannelli solari.
1. Finalità: La presente regolamentazione stabilisce i criteri, le modalità ed i limiti allinstallazione degli impianti solari termici e fotovoltaici, con la finalità di coniugare lesigenza ambientale di captazione dellenergia solare con lesigenza di conservazione dei valori paesaggistici del territorio locale.
2. Definizioni: Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) impianto solare è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite leffetto fotovoltaico oppure energia termica tramite lo sfruttamento dellirraggiamento solare; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici o termici, nel seguito denominati anche pannelli solari, collegati ad un sistema di componenti elettrici o ad un sistema di accumulo acqua calda;
b1) impianto solare non integrato è limpianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
b2) impianto solare parzialmente integrato è limpianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
b3) impianto solare con integrazione architettonica totale è limpianto i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
Ai fini della corretta interpretazione delle definizioni suindicate e della loro pratica applicazione si fa riferimento alla Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dellintegrazione architettonica del fotovoltaico redatta dal GSE (Gestore dei Servizi elettrici - GSE spa) in applicazione del Decreto 19.02.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico recante Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dellart. 7 del D.lgs. 29.12.2003, n. 387". Ai fini del presente regolamento, le linee guida sullintegrazione architettonica redatte dal GSE per il fotovoltaico, sono valide anche per gli impianti solari termici.
3. Ambito di applicazione:
La presente regolamentazione si applica a tutti gli impianti solari nel territorio del Comune di Barolo associato allUnione collinare Comuni di Langa e del Barolo di installazione successiva alla sua entrata in vigore.
4. Installazione degli impianti solari:
In tutto il territorio comunale le installazioni devono essere ad integrazione architettonica totale nei tetti, sia nei vecchi e sia nei nuovi edifici. E dobbligo nellintero territorio adottare materiali che per forme, linee e colori più si avvicinano ai laterizi per le coperture tradizionali. Trattandosi di un settore in forte evoluzione, va quindi posta particolare attenzione alle proposte innovative che, oltre a tener conto delle tipologie locali, minimizzano limpatto dei diversi moduli o elementi nel contesto architettonico. Sempre nellintero territorio comunale sono vietate le installazioni sulle pareti verticali.
Gli impianti solari non integrati sono vietati in tutto il territorio comunale e per qualsiasi tipo d intervento. Sono ammesse deroghe al presente comma in caso di oggettiva impossibilità tecnico-funzionale dimostrata dal progetto e valutata dalla Commissione Edilizia. In ogni caso gli eventuali impianti non integrati:
a) Non dovranno interferire con visuali panoramiche o di pregio storico-architettonico e ambientale;
b) Non dovranno interferire con la viabilità e la sicurezza stradale;
c) Dovranno contribuire al miglioramento estetico complessivo degli edifici in essere.
5. Procedimento di autorizzazione.
Linstallazione dimpianti solari è soggetta a presentazione al Comune di progetto architettonico redatto da professionista abilitato, completo di relazione tecnica, planimetrie, prospetti, sezioni e documentazione fotografica nel quale vanno evidenziati i particolari di integrazione con ledificio e/o con lambiente circostante. Il responsabile del procedimento potrà graduare il livello di approfondimento del progetto in relazione allentità dellintervento. In ogni caso è fatto obbligo di presentare una dichiarazione sottoscritta dal richiedente, che attesti il grado di integrazione di cui al comma 2 lettere b1, b2 o b3;
Nel caso di installazione di impianti solari su fabbricati di nuova costruzione il progetto di cui al comma 1 costituirà allegato al progetto del nuovo edificio sottoposto a permesso di costruire;
Nel caso dinstallazione di impianti solari nellambito di interventi edilizi di recupero tale progetto costituirà allegato al progetto dellintervento sottoposto a DIA o permesso di costruire;
Nel caso di installazione di impianti solari al di fuori di altri interventi edilizi il progetto costituirà allegato a DIA, salvo che lopera rientri tra gli interventi di nuova costruzione definiti dalla lettera e, dellart.3 del DPR 380/2001 e s.m.i., soggetti a permesso di costruire.
In ogni caso tutti gli interventi di installazione di impianti solari, siano essi sottoposti a DIA o Permesso di costruire, possono essere assoggettati al preventivo parere della Commissione Edilizia comunale, ove il responsabile del procedimento lo valuti necessario in relazione allentità e importanza dellintervento. E invece obbligatorio il parere della Commissione Edilizia nel caso di deroghe di cui al comma 4.
6. Monitoraggio
Una copia del progetto autorizzato dellimpianto solare è trasmessa, entro 30 giorni dal rilascio, al Gruppo Tecnico per le Energie Rinnovabili istituito presso lUnione Collinare Colline di Langa e del Barolo. Tale organismo valuta eventuali proposte di modifica del presente regolamento per meglio aderire alle finalità di cui al punto 1.
Allegati allart 32bis: omissis
2) di dare atto che le integrazioni effettuate non sono sostanziali e rientrano in quelle ammesse di competenza comunale secondo le istruzioni riportate in premessa e nelle istruzioni riportate al Titolo III Parametri ed indici edilizi ed urbanistici approvate con D.G.R. n. 548-9691 del 29.07.1999 approvante il testo del R.E. tipo Regionale.
3) di pubblicare per estratto la presente delibera, divenuta esecutiva, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi Art. 3 comma 3 della L.R. 19/99.
4) di dare atto che la presente integrazione assume la sua efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della presente deliberazione di approvazione.
5) di trasmettere, dopo la pubblicazione, la presente integrazione al R.E.C. con la presente deliberazione di approvazione alla Regione Piemonte.
Successivamente con n. (omissis), la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.
Barolo, 8 agosto 2008
Il Segretario Comunale
Susanna Vuillermoz