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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 33

Codice DA1409
D.D. 16 maggio 2008, n. 1055

Autorizzazione idraulica n. 33/08 relativa a spostamento temporaneo dell’alveo del rio Pianezze con confluenza nel limitrofo alveo del rio Groppale e coltivazione di alveo demaniale in roccia, in localita’ Oira Campieno Superiore nel Comune di Crevoladossola (VB). Richiedente: Domo Graniti S.p.A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Domo Graniti S.p.A. all’esecuzione degli interventi in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all’osservanza delle seguenti condizioni:

- gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- durante i lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua interessati;

- al termine dell’attività di coltivazione dovrà essere ripristinato l’attuale tracciato dell’alveo del torrente Pianezze;

- la Ditta dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dei lavori il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine ai rischi per l’attività di coltivazione della cava derivanti dal variabile regime idraulico del corso d’acqua;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2. le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;

3. il soggetto autorizzato, per il rilascio della concessione, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla D.Lgs. 42/04; alla L.R. 45/89; ecc.);

4. Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 11 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Direttore regionale
Giovanni Ercole