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Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 86-9412

Approvazione dei piani di abbattimento nelle aziende faunistico-venatorie e dell’elenco delle specie oggetto di prelievo nelle aziende agri-turistico-venatorie per la stagione venatoria 2008/2009.

A relazione dell’Assessore Taricco:

Visto l’art. 20 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70;

vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20 luglio 1998, modificata con successiva D.G.R. n. 15-27562 del 14.6.1999, con la quale sono state approvate le linee guida per gli adempimenti tecnici dei direttori concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

vista la D.G.R. n. 28-8945 del 9.6.2008 con la quale è stato approvato, a norma dell’art. 45 della L. R. 70/96, il calendario venatorio per l’intero territorio regionale relativo alla stagione venatoria 2008/2009;

considerato che nelle aziende faunistico-venatorie è autorizzata la caccia secondo piani annuali di abbattimento - proposti dai singoli concessionari ed approvati dalla Giunta regionale - elaborati sulla base della consistenza faunistica di fine stagione venatoria e sulla base delle eventuali immissioni stagionali di fauna selvatica a scopo di ripopolamento per le finalità naturalistiche e faunistiche;

ritenuto pertanto di determinare il quantum autorizzato tenuto conto delle richieste presentate dai concessionari nella percentuale massima di prelievo dell’80%, peraltro, valutate in relazione alle esigenze di garantire alla chiusura della stagione venatoria una consistenza faunistica commisurata all’areale di ognuna di esse;

ritenuto di autorizzare l’esercizio dell’attività venatoria all’interno delle aziende faunistico-venatorie per le specie di fauna selvatica di seguito elencate:

- fagiano, lepre comune, germano reale, starna e pernice rossa nelle quantità indicate nelle tabelle allegate alla presente deliberazione;

- migratoria od erratica e tutte le altre specie cacciabili non previste negli allegati, con i limiti di carniere giornaliero e stagionale stabiliti con il calendario venatorio regionale;

- cinghiale, con il limite di carniere giornaliero e stagionale stabilito con il calendario venatorio regionale, ove non sono previsti piani di abbattimento selettivi;

- gallo forcello, pernice bianca, lepre variabile, coturnice, secondo piani di prelievo numerici, predisposti dai concessionari dopo il censimento estivo, approvati con successivo provvedimento;

- camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino e cinghiale secondo piani di abbattimento selettivo nella misura massima, per i periodi e con le modalità indicate nelle tabelle allegate alla presente deliberazione;

vista la D.G.R. n. 42-9206 del 14.07.2008 con la quale sono stati approvati “Piani di Programmazione per la Gestione degli Ungulati selvatici in regione Piemonte (PPGU) 2008-2012 nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie”;

considerata l’istruttoria tecnica dell’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica che ha, tra l’altro, verificato la corrispondenza delle richieste con le disposizioni delle Linee guida e i suddetti PPGU;

considerato che, per quanto riguarda la specie cervo, i dati sono stati elaborati dall’Osservatorio regionale tenendo conto della distribuzione della specie sull’intero areale e stabilendo la percentuale di prelievo su ciascun istituto;

ritenuta l’opportunità di approvare i piani annuali di abbattimento della fauna selvatica nelle aziende faunistico-venatorie, come riportati nelle schede allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante, con l’obbligo per il concessionario di tenere nota degli abbattimenti effettuati all’interno dell’azienda su apposito registro a disposizione degli Organi di vigilanza venatoria;

ritenuto che, per quanto riguarda gli abbattimenti selettivi relativi alle specie: camoscio, muflone, cervo, capriolo, daino e per quanto riguarda il cinghiale nella zona delle Alpi dovrà essere redatta, da parte del concessionario, apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell’animale abbattuto in originale e duplice copia, con le seguenti destinazioni: l’originale da trasmettere all’Assessorato regionale alla Caccia, una copia da consegnarsi all’abbattitore e una copia da trattenersi dalla direzione dell’azienda faunistico-venatoria; infine all’atto dell’abbattimento delle specie suddette dovrà essere apposto al garretto dell’arto posteriore dell’animale un contrassegno avente le seguenti caratteristiche: materiale plastico riportante la seguente dizione “Regione Piemonte”; numerazione, indicazione giorno e mese dell’anno; le schede di rilevamento dati e i contrassegni verranno messi a disposizione del concessionario dalla Regione; per il cinghiale deve essere applicato un contrassegno;

considerato che in ordine al periodo dell’esercizio dell’attività venatoria alcuni concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie hanno richiesto ai sensi dell’art. 44, comma 5 della l.r. 70/96, la modifica dei periodi dell’esercizio venatorio agli ungulati, ai fasianidi (fagiano e starna) nelle sole aziende agri-turistico-venatorie, e alle specie migratorie (tortora, colombaccio e corvidi) da appostamento temporaneo, rispetto a quelli previsti dal calendario venatorio, così come riportate nelle schede allegate alla presente deliberazione;

dato atto che il calendario venatorio demanda alla Giunta regionale la possibilità di modificare i termini del periodo dell’esercizio dell’attività venatoria alle specie di cui sopra, ai sensi dell’art. 44, comma 5 della l.r. 70/96, a far data dal 1 agosto e fino al 31 gennaio;

considerato che i nuovi termini richiesti sono comunque contenuti nel rispetto dei limiti dell’arco temporale massimo indicati dall’art. 44, comma 1 della citata l.r. 70/96;

considerato che in ordine alla richiesta di parere circa la modifica dei periodi dell’esercizio venatorio, l’Istituto nazionale per la fauna selvatica si è espresso con nota n. 0003178/T-A11 del 22.05.2008;

ritenuto, di autorizzare la modifica dei periodi dell’esercizio venatorio come richiesto dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

considerato, altresì, che, per quanto riguarda le aziende agri-turistico-venatorie, i concessionari devono presentare, ogni anno, entro il 15 giugno, l’elenco delle specie di fauna selvatica che intendono immettere e abbattere;

viste le comunicazioni dei direttori concessionari pervenute in merito;

ritenuto, pertanto, di approvare l’elenco delle specie cacciabili nelle aziende agri-turistico-venatorie così come riportate nella tabella allegata, ivi compresi i piani di prelievo selettivo agli ungulati, ai quali si applicano le disposizioni previste per le aziende faunistico-venatorie;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa:

a) i piani di abbattimento nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie (allegato A);

b) l’elenco delle specie oggetto di prelievo venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie (allegato B),

per la stagione 2008/2009;

c) la modifica dei periodi dell’esercizio dell’attività venatoria nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie. I periodi sono comunque contenuti nel rispetto dei limiti dell’arco temporale massimo indicati dall’art. 44, comma 1 della l.r. 70/96;

come indicati nei citati allegate.

Per le specie gallo forcello, pernice bianca, lepre variabile, coturnice, i piani di prelievo numerici, predisposti dai concessionari dopo il censimento estivo, verranno approvati con successivo provvedimento.

Degli abbattimenti effettuati all’interno delle aziende faunistico-venatorie il concessionario dovrà tenere nota in apposito registro a disposizione dell’Amministrazione regionale e degli Organi di vigilanza venatoria.

Da parte dei concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie per ogni abbattimento relativo al camoscio, cervo, muflone, capriolo, daino, cinghiale nella zona delle Alpi, dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell’animale abbattuto, in originale e duplice copia con le seguenti destinazioni: l’originale da trasmettere all’Assessorato regionale alla Caccia, una copia da consegnarsi all’abbattitore e una copia da trattenersi dalla Direzione dell’azienda.

Infine all’atto dell’abbattimento delle specie suddette dovrà essere apposto, al garretto dell’arto posteriore dell’animale, un contrassegno avente le seguenti caratteristiche: materiale plastico riportante la seguente dizione “Regione Piemonte”; numerazione; indicazione giorni e mesi dell’anno, e per il cinghiale, un contrassegno.

Per tutte le altre specie cacciabili non previste negli allegati si applicano le disposizioni stabilite con il calendario venatorio regionale.

La presente deliberazione sarà trasmessa ai direttori concessionari e alle Province competenti per territorio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato