Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2008
ANNUNCI LEGALI
Comune di Bosio (Alessandria)
Statuto Comunale (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/03/2008)
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Definizione
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il comune di Bosio, Croce al valor militare per lattività partigiana, è ente locale autonomo nellambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 2
Finalità
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economico e culturale della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali allamministrazione.
3. La sfera di governo del comune è costituita dallambito territoriale.
4. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) la promozione della funzione sociale delliniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con lattività delle organizzazioni di volontariato;
c) la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
d) la tutela socio-assistenziale nelle forme previste dalla legge.
Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della regione avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia, la comunità montana e la regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il comune può delegare proprie funzioni alla comunità montana.
Art. 4
Sede
(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La sede del comune è sita in via Umberto I, n. 37.
La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.
Art. 5
Territorio e sede comunale
(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La circoscrizione del comune è costituita da: frazioni di Costa Santo Stefano e Capanne di Marcarolo, nuclei di Ponassi, Perghelle e Val Pagani. Le medesime sono storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del comune si estende per Kmq. 67,02 confinante con i comuni di: Gavi, Voltaggio, Campomorone, Ceranesi, Genova, Mele, Masone, Campoligure, Rossiglione, Tagliolo, Lerma, Casaleggio, Mornese e Parodi Ligure.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico che è il capoluogo.
4. Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono disposte con legge regionale ai sensi dellart. 133 della Costituzione, sentita la popolazione del comune.
Art. 6
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore -
Distintivo del sindaco
(Artt.
6, c. 2, e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di comune di Bosio, e con lo stemma concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 1957.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 16 aprile 1957.
3. Luso e la riproduzione del gonfalone per fini non istituzionali, sono vietati.
4. Luso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
5. La festa patronale di San Bernardo ricorre il 20 agosto.
Art. 7
Pari opportunità
(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui allart. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Leventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;
c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 23 del presente statuto.
Art. 8
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento degli interventi
1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e lazienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui allart. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
Art. 9
Tutela dei dati personali
1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Sindaco - Giunta)
CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE
Art. 10
Presidenza
(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco.
2. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.
Art. 11
Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo
(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. I consiglieri comunali rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.
3. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura lassistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi allespletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con lente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il comune ripeterà dallamministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
4. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dellart. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
6. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
7. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
8. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con lapprovazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nellatto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
9. La verifica da parte del consiglio dellattuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente allaccertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dallart. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 12
Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri
(Artt. 38
e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;
b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, unadeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.
c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno 4 membri.
d) richiedere, per lapprovazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
e) riservare al sindaco il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;
h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate allufficio di presidenza del consiglio.
2. In pendenza dellapprovazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere scelto dalla maggioranza stessa.
b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.
3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nellanno solare, senza giustificato motivo da comunicare al massimo entro le 24 ore successive, dà luogo allavvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso allinteressato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dellavviso.
4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata allinteressato entro 10 giorni.
5. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.
Art. 13
Sessioni del consiglio
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
a) per lapprovazione del rendiconto della gestione dellesercizio precedente;
b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui allart. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
c) per lapprovazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
d) per eventuali modifiche dello statuto.
3. Le sessioni straordinarie possono aver luogo in qualsiasi periodo.
Art. 14
Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267)
1. Il consiglio e la giunta comunale, nellesercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. Per la pubblicazione e lentrata in vigore, trova applicazione larticolo 42.
Art. 15
Commissioni consiliari permanenti
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267)
1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
Art. 16
Costituzione di commissioni speciali
(Artt. 38 e 44, del T.U. 18
agosto 2000, n. 267)
1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dellarticolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
3. Con latto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure dindagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dellopposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.
Art. 17
Indirizzi per le nomine e le designazioni
(Art. 42, c. 2, lettera
m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.
Art. 18
Interrogazioni
(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che linterrogante chiede risposta scritta.
3. Il sindaco, dispone:
a) se deve essere data risposta scritta, che lufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;
b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto allordine del giorno della prima seduta del consiglio;
c) se linterrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato allinterrogazione.
4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.
CAPO II
SINDACO E GIUNTA
Art. 19
Elezione del sindaco
(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n.
267)
1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune ed esercita le funzioni e le competenze previste dagli art. 50 e 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dellente spetta, nellordine, al vicesindaco e allassessore più anziano di età.
Art. 20
Linee programmatiche
(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
Art. 21
Vicesindaco
(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dallesercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede lassessore più anziano di età.
Art. 22
Delegati del sindaco
1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il sindaco può modificare lattribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.
5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.
Art. 23
La giunta - Composizione e nomina - Presidenza
(Artt. 47 e 64, del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La giunta è lorgano di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dellefficienza.
3. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da non meno di due e non più di quattro assessori, compreso il vicesindaco, in ogni caso in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
4. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di uno se la giunta è composta da due assessori e nel numero massimo di due se la giunta è composta da quattro assessori e comunque in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.
5. Il sindaco, per la nomina della giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.
6. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.
Art. 24
Competenze della giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Le competenze della giunta sono disciplinate dallart. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Laccettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dellart. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 25
Funzionamento della giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n.
267)
1. Lattività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa lordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il sindaco dirige e coordina lattività della giunta e assicura lunità di indirizzo
politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. Leventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
Art. 26
Cessazione dalla carica di assessore
1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dallufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO
CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI
ISTANZE
E PROPOSTE
Art. 27
Partecipazione dei cittadini
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n.
267)
1. Il comune garantisce leffettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini allattività
politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nellesercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente lamministrazione comunale favorisce:
a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
b) liniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. Lamministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, lautonomia e luguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo alladozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallapposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nellosservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 28
Riunioni e assemblee
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. Lamministrazione comunale ne facilita lesercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità duso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sullesercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
Art. 29
Consultazioni
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nellapposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo alladozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.
Art. 30
Istanze, petizioni e proposte
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267)
1. Un decimo degli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dellistanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.
3. Le proposte sono sottoscritte almeno da un quarto del corpo elettorale al 31 dicembre dellanno precedente con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
Art. 31
Cittadini dellUnione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione
alla vita pubblica locale
(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dellUnione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:
a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dellUnione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
b) promuove la partecipazione dei cittadini allUnione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.
CAPO II
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO
Art. 32
Azione referendaria
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nellultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il trenta per cento del corpo elettorale;
b) il consiglio comunale.
4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
Art. 33
Disciplina del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento prevede:
a) i requisiti di ammissibilità;
b) i tempi;
c) le condizioni di accoglimento;
d) le modalità organizzative;
e) i casi di revoca e sospensione;
f) le modalità di attuazione.
Art. 34
Effetti del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se lesito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sulloggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se lesito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sulloggetto del quesito sottoposto a referendum.
Art. 35
Diritto di accesso
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dellamministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite da regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 36
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellamministrazione, degli organismi di partecipazione e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. Lente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione allAlbo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. Linformazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire linformazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dallart. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.
CAPO III
DIFENSORE CIVICO
Art. 37
Nomina
(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il difensore civico può essere nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della giunta.
2. Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino allinsediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente forma: giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene.
Art. 38
Incompatibilità e decadenza
1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri comunali, provinciali, comunali, i membri delle comunità montane e delle aziende sanitarie locali;
c) i ministri di culto;
d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituzioni e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con lamministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca loggetto di rapporti giuridici con lamministrazione comunale;
f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado che siano amministratori, segretario o dipendenti del comune.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali ed approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune. Può essere revocato dallufficio con deliberazione del consiglio, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune, per grave inadempienza ai doveri dufficio.
Art. 39
Mezzi e prerogative
1. lufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dallamministrazione comunale, di attrezzature dufficio e di quanto necessario e per il buon funzionamento dellufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa presso lamministrazione comunale, le istituzioni, le aziende speciali, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nellambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3.A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto dufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto lintervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovra ordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. Lamministrazione ha lobbligo di specifica motivazione, se il contenuto dellatto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco è comunque tenuto a porre la questione allordine del giorno del consiglio comunale.
7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione allattività del difensore civico.
Art. 40
Rapporti con il consiglio
1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sullattività svolta nellanno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e limparzialità della gestione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal consiglio e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.
Art. 41
Difensore civico di altri enti locali
1. Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per listituzione di un comune ufficio del difensore civico. Lorganizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti sono disciplinati nellaccordo medesimo e inseriti nellapposito regolamento.
2. Il consiglio comunale può valutare, previa intesa con la comunità montana, che il difensore civico venga eletto, daccordo con tutti i comuni della circoscrizione, dal consiglio della comunità ed assolva le sue funzioni per tutti i cittadini della valle.
TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Art. 42
Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti
(Art. 124, del T.U.
18 agosto 2000, n. 267)
1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, lalbo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dallorgano competente, sono pubblicati allalbo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.
Art. 43
Svolgimento dellattività amministrativa
1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dellassetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sullazione amministrativa.
3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Art. 44
Statuto dei diritti del contribuente
(Art. 1, c. 4, della legge 27
luglio 2000, n. 212)
1. In relazione al disposto dellart. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dallentrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
a) allinformazione del contribuente (art. 5);
b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
d) alla remissione in termini (art. 9);
e) alla tutela dellaffidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
f) allinterpello del contribuente (artt. 11 e 19).
TITOLO V
FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO
Art. 45
Ordinamento finanziario e contabile
(Artt. da 149 a 241, del T.U.
18 agosto 2000, n. 267)
1. Lordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con lart. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 46
Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione
(Artt. da
234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 45, prevede, altresì, che lorgano di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. Lorgano di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
4. Lorgano di revisione, ai sensi dellart. 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui allarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
Art. 47
Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
(Art.
141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga dufficio per sottoporlo al consiglio.
2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il commissario nominato dal prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.
3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dellavvenuto il prefetto, per lavviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dellarticolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 48
Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
(Art. 193 del T.U.
18 agosto 2000, n. 267)
1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui allart. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui allart. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dellorgano di revisione, determina lavvio delle procedure ai sensi dellarticolo 47 del presente statuto.
Art. 49
Omissione della deliberazione di dissesto
1. Ove dalle deliberazioni dellente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza delleventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione allorgano di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente lipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale dichiara lo stato di dissesto.
4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dellente, ai sensi dellart. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 50
Controlli interni
1. Ai sensi del combinato disposto dellart. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dellart. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:
a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dellazione amministrativa;
b) controllo di gestione: finalizzato a verificare lefficacia, efficienza ed economicità dellazione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale ovvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dellart. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000;
d) controllo strategico: finalizzato a valutare ladeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dellindirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. Con i regolamenti:
- di contabilità, previsto dallart. 152 del T.U. n. 267/2000;
- sullordinamento generale degli uffici e servizi previsto dallart. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
è disciplinata lorganizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.
TITOLO VI
I SERVIZI
Art. 51
Forma di gestione
(Artt. 113, 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267)
1. Per la gestione delle reti e lerogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui allarticolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.
2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con lente o gli enti pubblici che la controllano.
3. E consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 52, comma 2.
4. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui allart. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5. Per i servizi privi di rilevanza economica trova in ogni caso applicazione lart. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dallart. 35, comma 15, della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.
Art. 52
Gestione in economia
(Art. 113-bis, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267)
1. Lorganizzazione e lesercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dellarticolo 51.
Art. 53
Aziende speciali
(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n.
267)
1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui allarticolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dallart. 35 della legge 448/2001 e successive modificazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di unazienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dellazienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dellazienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dellazienda disciplina le condizioni e modalità per laffidamento dellincarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con lazienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dellazienda speciale.
5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dellintero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
6. Lordinamento dellazienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
7. Lorganizzazione e il funzionamento sono disciplinati dallazienda stessa, con suo regolamento.
8. Lazienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha lobbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo statuto dellazienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
Art. 54
Istituzioni
(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con latto istitutivo, dal consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dallart. 53 per le aziende speciali.
4. Il direttore generale dellistituzione è lorgano al quale è attribuita la direzione gestionale dellistituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dallorgano competente in seguito a pubblico concorso.
5. Lordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno lobbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso lequilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lorgano di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 55
Società
(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Per lesercizio dei servizi pubblici di cui allarticolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
2. Per lapplicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui allart. 116 del T.U. n. 267/2000.
Art. 56
Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi
(Art. 113-bis, commi
3 e 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il comune può procedere allaffidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.
Art. 57
Tariffe dei servizi
(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui allart. 117 del T.U. n. 267/2000.
2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare lequilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dellanno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.
TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
UNIONE E ASSOCIAZIONI
INTERCOMUNALI
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 58
Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali
(Art. 30, c. 1,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare lesercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti allaccordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti allaccordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con lobiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficenti servizi alla collettività.
Art. 59
Accordi di programma
(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.
TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Art. 60
Criteri generali in materia di organizzazione
(Art. 6, c. 2, del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando lapparato produttivo ai seguenti principi:
- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante lincremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica allespletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui allart. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dellart. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 61
Ordinamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267)
1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, lordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché allorganizzazione e gestione del personale, nellambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
Art. 62
Organizzazione del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267)
1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dallordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dellaccrescimento dellefficienza ed efficacia dellazione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.
Art. 63
Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 64
Incarichi esterni
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E
SERVIZI - RAPPRESENTANZA DEL COMUNE IN GIUDIZIO
Art. 65
Segretario comunale - Direttore generale
(Artt. da 97 a 106 e 108,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
2. Il regolamento comunale sullordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina lesercizio delle funzioni del segretario comunale.
3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dellincarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.
Art. 66
Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267)
1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui allarticolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva lapplicazione dellarticolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa ladozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano lamministrazione verso lesterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure dappalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dellabusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
l) ladozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui allart. 50, c. 5 e allart. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
m) lemissione di provvedimenti in materia di occupazione durgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
n) lattribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di messo comunale autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.
4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dellente, della correttezza amministrativa, dellefficienza e dei risultati della gestione.
5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora linerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.
Art. 67
Messi notificatori
1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.
2. I messi notificano gli atti dellamministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nellinteresse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.
3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.
Art. 68
Rappresentanza del comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18
agosto 2000, n. 267)
1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il comune si costituisce mediante il sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dellente, o suo delegato.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 69
Violazione delle norme regolamentari
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto
2000, n. 267)
1. In relazione al disposto dellart. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dallart. 16 della legge 16 giungo 2003, n. 3 e successive modificazioni, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.
Art. 70
Violazione alle ordinanze del sindaco
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto
2000, n. 267)
1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dallart. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dallart. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.
Art. 71
Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi
1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.
2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.
Art. 72
Violazione alle norme di legge - Sanzioni
1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui allart. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.
Art. 73
Modifiche dello statuto
(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267)
1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. Lentrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per lautonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.
Art. 74
Organi collegiali
Computo della maggioranza richiesta
1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede allarrotondamento aritmetico.
2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.
Art. 75
Abrogazioni
1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
2. Entro sei mesi dallentrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.
Art. 76
Entrata in vigore
(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il presente statuto:
- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
- affisso allalbo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;
- inviato al ministero dellinterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione allalbo pretorio del comune.