Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 3

Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 32

Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2008, n. 22-9069

Art. 1, comma 4, l.r. 23/2/2004, n. 3. Definizione per l’anno 2008 dei criteri e modalita’ per la concessione ed erogazione dei contributi regionali finalizzati all’incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

La presente deliberazione è stata pubblicata sul 3° Supplemento al Bollettino Ufficiale  n. 27 del 4 luglio 2008 (ndr)

A relazione dell’Assessore Deorsola:

Vista la legge regionale 23/2/2004, n. 3, che introduce una politica di incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

visto che la suddetta legge regionale disciplina la competenza della Giunta regionale all’individuazione dei destinatari degli incentivi finanziari, dell’entità e delle modalità di concessione degli stessi, prevedendo criteri preferenziali e maggiorazioni per le fusioni, Unioni di Comuni e Comunità montane;

dato atto altresì che la stessa legge regionale disciplina la necessità di sottoporre tali criteri al parere della Conferenza permanente Regioni-Autonomie locali e della Commissione consiliare competente;

dato atto che annualmente la Giunta regionale ha provveduto alla definizione dei criteri finalizzati all’erogazione degli incentivi finanziari per la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali sulla base di un percorso destinato ad incentivare maggiormente le forme associative più strutturate, considerate in via privilegiata dalla l.r. 3/2004;

vista la D.G.R. n. 4-6265 del 25/6/ 2007 con la quale sono stati approvati, per l’anno 2007, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi regionali finalizzati a promuovere e sostenere l’esercizio associato volontario di funzioni e/o servizi comunali;

ritenuto opportuno, per l’anno in corso, confermare in linea generale i criteri e le modalità fissati con la suddetta deliberazione, tenendo tuttavia conto della necessità di continuare il percorso di incentivazione delle forme associative (Unioni di Comuni e Comunità montane) maggiormente considerate dalla legge regionale di riferimento;

ritenuto pertanto, per l’anno 2008, ed in uniformità a quanto sopra descritto, di apportare alcune innovazioni ai criteri generali fissati nell’anno 2007 finalizzate a:

- privilegiare le forme associative “strutturate” e fra queste le Unioni di Comuni (comprese le Comunità collinari) e le Comunità montane, prevedendo per tutte un aumento dell’importo massimo del contributo concedibile (da Euro 75.000,00 a Euro 80.000,00) e per quelle ricomprese nella fascia di popolazione tra 5.001 e 20.000 abitanti un aumento del valore (da Euro 1 a Euro 2 per abitante) da attribuirsi in rapporto alla popolazione della forma associativa, poiché si è rilevato, anche a livello nazionale, che quest’ultime hanno una dimensione demografica più consona per lo svolgimento in gestione associata di funzioni e/o servizi comunali;

- prevedere una deroga al principio di non ammissibilità a finanziamento delle convenzioni plurifunzionali di nuova istituzione costituite da Comuni aderenti a Unioni e Comunità montane. In particolare, si prevede di finanziare le convenzioni plurifunzionali di nuova istituzione costituite anche da Comuni aderenti a Unioni e Comunità montane e svolgenti la funzione di polizia locale, funzione rispondente alle attuali esigenze di tutela e sicurezza particolarmente sentita dalla popolazione;

- verificare l’esistenza dei presupposti per la concessione del contributo, nonché le reali modalità di gestione associata mediante un “monitoraggio” a campione presso le forme associative, da effettuarsi secondo le direttive dettate dalla Giunta regionale. Con ciò si intende dare piena attuazione all’art. 2, comma 6, della l.r 3/2004, il quale prevede che i contributi successivi alla prima annualità siano decurtati delle somme già concesse nell’anno precedente, laddove, anche sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l’effettiva gestione associata dei servizi finanziati o il raggiungimento dei risultati dichiarati sulla domanda di contributo.

Tutto ciò premesso,

La Giunta Regionale,

acquisiti i pareri della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e della Commissione consiliare competente;

vista la l.r. 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i.;

vista la l.r. 23 febbraio 2004 n. 3 e s.m.i.;

vista la l.r. 23 maggio 2008, n. 13: “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010";

vista la D.G.R. n. 3-8950 del 16/6/2008 relativa alla definizione del programma operativo con la quale sono state assegnate le risorse alla Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di dare mandato alla competente Direzione regionale “Affari istituzionali e Avvocatura” di avviare il procedimento di erogazione dei contributi regionali i cui fondi risultano assegnati con la DGR n. 3-8950 del 16/6/2008 e destinati all’incentivazione finanziaria dell’esercizio associato di funzioni e/o servizi comunali per l’anno 2008 attraverso l’approvazione di apposito bando di selezione da adottarsi nel rispetto dei criteri approvati con la presente deliberazione e di seguito delineati;

- di garantire la disponibilità del Settore regionale Autonomie Locali a fornire assistenza e supporto tecnico e giuridico alle forme associative che ne facciano richiesta per la soluzione di problemi gestionali e organizzativi di ostacolo alla gestione associata;

- di approvare, ai sensi della l.r. n. 3/2004 e s.m.i., i seguenti criteri e modalità per la concessione dei contributi regionali finalizzati a promuovere e sostenere l’esercizio associato volontario di funzioni e/o servizi comunali validi per l’anno 2008:

1. Finalita’ dei contributi

I contributi sono destinati alle forme associative di cui al successivo punto 3 a copertura, nei limiti previsti al punto 2, delle spese impegnate nell’anno di presentazione della domanda di contributo per l’attivazione di nuove forme associative e/o l’effettivo svolgimento di funzioni/servizi rientranti nell’allegato elenco “A” che del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Spese ammesse a contributo

Il contributo è utilizzato per qualsiasi spesa connessa alle specifiche finalità per cui è stato concesso, ad esclusione delle spese per il funzionamento degli organi istituzionali della forma associativa.

Non sono ammesse a contributo annuale le spese inerenti i servizi il cui esercizio associato è già finanziato totalmente, per l’anno di riferimento del bando, da soggetti pubblici o privati, ivi comprese altre Direzioni regionali della Regione Piemonte.

3. Destinatari dei contributi

Sono destinatarie dei contributi, alle condizioni e secondo le modalità indicate nei successivi punti, le seguenti forme associative:

- Unioni di Comuni (ivi comprese le Unioni - Comunità collinari) previste dall’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di cui non facciano parte Comuni già componenti di altre Unioni (ivi comprese le Unioni - Comunità collinari) o di Comunità montane;

- Comunità montane per la gestione associata di cui all’art. 28 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esercitata anche mediante articolazione del territorio di riferimento in sottoambiti omogenei;

- Convenzioni plurifunzionali tra Comuni di cui all’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., fatte salve le Convenzioni effettivamente operanti finanziate (1) dalla Regione per un solo servizio comunale, in relazione ai bandi per l’incentivazione dell’associazionismo locale emanati prima dell’entrata in vigore della l.r. 3/2004, con esclusione del bando approvato con D.D. n. 116 del 19/11/2002, concernente la concessione di contributi regionali alle forme associative per la realizzazione di progetti di sviluppo e/o di ottimizzazione della gestione associata di servizi comunali;

- Consorzi tra Comuni di cui all’art. 31, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Sono ammessi a contribuzione le convenzioni plurifunzionali e i Consorzi di nuova istituzione di cui agli art. 30 e 31 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. alla sola condizione che tutti i Comuni facenti parte degli stessi non aderiscano ad Unioni o Comunità montane per la gestione associata di funzioni o servizi.

In deroga a quanto sopra, sono ammesse a contribuzione le convenzioni plurifunzionali di nuova istituzione che gestiscano in forma associata la funzione di polizia locale, qualora tale funzione non sia esercitata dall’Unione di comuni o dalla Comunità montana di appartenenza dei Comuni aderenti alla convenzione.

4. Requisiti per accedere ai contributi

Per accedere ai contributi le forme associative di cui al punto 3 devono presentare annualmente richiesta di contributo regionale e trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) essere nuove forme associative costituite dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008.

Sono considerate nuove forme associative quelle formalmente istituite ai sensi di legge nei termini di cui sopra, sia come nuove aggregazioni, sia come trasformazioni di preesistenti aggregazioni secondo i seguenti percorsi: da Convenzione a Consorzio, da Convenzione ad Unione, da Consorzio ad Unione, sia come ricostituzioni di preesistenti aggregazioni quando, in quest’ultimo caso, siano incrementati il numero dei Comuni aderenti alla forma associativa oppure le/i funzioni/servizi gestiti in forma associata oppure entrambi.

Le forme associative devono avere una durata minima di 3 anni e devono essere istituite per la gestione associata di almeno due servizi rientranti nell’allegato elenco “A”, per tutti i Comuni componenti le forme associative stesse, ad eccezione delle Comunità montane.

Ai fini del contributo si computano solo i servizi finanziabili ai sensi dei precedenti punti 1 e 2.

Ogni Comunità montana può presentare una sola domanda di contributo relativa o a una nuova gestione associata istituita senza articolare il territorio in sottoambiti omogenei (Convenzione unica) o, in alternativa, relativa a nuove gestioni associate istituite per sottoambiti (una Convenzione per ogni sottoambito).

oppure

b) essere forme associative già finanziate per la gestione associata dalla Regione Piemonte in uniformità alle disposizioni di cui alla l.r. 3/2004 e s.m.i. od in deroga ad esse, nei limiti di cui all’art.7 della l.r. 3/2004 e s.m.i.

Per accedere al finanziamento le forme associative già finanziate devono gestire in forma associata i servizi per i quali richiedono il contributo nonché dichiarare le variazioni intervenute nella composizione della forma associativa e nella gestione associata. Fermo restando che deve trattarsi di servizi finanziabili secondo quanto previsto ai precedenti punti 1. e 2. il contributo può essere richiesto sia per servizi già finanziati dalla Regione (ivi compresi i servizi già attivati e previsti in progetti di sviluppo finanziati e conclusi) sia per ulteriori servizi successivamente attivati realmente gestiti. La gestione deve essere realizzata da tutti i Comuni componenti le forme associative stesse, ad eccezione delle Comunità montane.

Le forme associative di cui ai punti a) e b) devono essere in possesso dei livelli ottimali di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., salvo richiesta di deroga ai sensi dell’art. 6 della legge citata da presentarsi secondo le modalità seguenti:

le proposte di deroga presentate dalle Province competenti, formulate di concerto con gli Enti locali interessati, sono prese in esame solo se motivate in modo puntuale e dettagliato. Devono perciò:

- compiutamente illustrare le specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali che non consentono, in relazione all’esigenza di tutelare particolari evidenziate condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, il rispetto dei criteri previsti per i livelli ottimali.

Per situazioni territoriali e funzionali di cui sopra, si intendono le caratteristiche del territorio sia “naturali” ( es. l’orografia, la morfologia e la struttura del territorio ecc. ) che “artificiali” (es. le strade, le ferrovie ecc.), nonché la connessa organizzazione territoriale di funzioni pubbliche.

Per le suddette condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, si intende somiglianza per quanto concerne le caratteristiche generali dei Comuni aderenti alla forma associativa, la struttura delle popolazioni, le risorse umane e produttive, la struttura delle attività, i servizi, la struttura delle residenze, la ricchezza prodotta, le tradizioni culturali ecc.;

- comprovare l’idoneità delle forma associativa a garantire comunque modalità di esercizio dei servizi conformi ai principi di cui all’art.4, comma 2, della l.r. 34/98.

A tale scopo devono, in particolare, dettagliare l’adeguatezza delle risorse professionali e finanziarie disponibili nei Comuni interessati, nonché la rilevanza delle eventuali forme di cooperazione già in atto tra i Comuni stessi.

Per le Unioni (ivi comprese le Unioni - Comunità collinari), i Consorzi e le Convenzioni possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa Provincia, purché i servizi da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, il rispetto dei predetti criteri e non vi siano specifiche norme che impongano l’osservanza di tali vincoli.

Per i Consorzi le Convenzioni non di nuova istituzione, a cui partecipano Comuni non appartenenti alla stessa Comunità montana, possono formularsi proposte di deroga alla appartenenza alla stessa Comunità montana purché i servizi da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, il rispetto del predetto criterio e non vi siano specifiche norme che impongano l’osservanza di tale vincolo.

Per le Comunità montane che, in qualità di Enti capo-fila, gestiscono servizi comunali in forma associata per Comuni confinanti con le stesse e non appartenenti ad altre Comunità montane possono formularsi proposte di deroga “all’appartenenza alla stessa Comunità montana”, purché le funzioni/servizi da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, il rispetto del predetto criterio e non vi siano specifiche norme che impongano l’osservanza di tale vincolo.

L’atto formale di proposta di deroga espresso dal competente organo provinciale, di concerto con gli Enti locali interessati, deve essere trasmesso alla Regione Piemonte, Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura - Settore Autonomie locali.

In particolare le Province devono produrre alla Regione Piemonte l’elenco delle forme associative che hanno richiesto alle stesse la deroga ai livelli ottimali entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda formale di contributo.

Entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo le Province devono procedere alla trasmissione dell’atto formale di proposta di deroga ai livelli ottimali.

5. Modalita’ di concessione dei contributi

I contributi sono concessi ed erogati con determinazione del Responsabile del procedimento, individuato con provvedimento del Direttore della Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura, nei limiti delle disponibilità effettive di bilancio 2008, alle forme associative che ne abbiano titolo e che trasmettano la richiesta entro e non oltre il termine perentorio previsto dal bando.

Le richieste di contributo devono rispettare le modalità indicate in apposito bando approvato con determinazione del Direttore della Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura, nel rispetto delle direttive di cui alla presente deliberazione. In particolare, qualora le/i funzioni/servizi per i quali si richiede il contributo siano oggetto di progetti di sviluppo finanziati, tale determinazione deve prevedere che le forme associative attestino l’avvenuta conclusione dei progetti stessi.

Le determinazioni di cui sopra saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito Web del Settore Autonomie locali: http://www.regione.piemonte.it/autonomie/ e sul portale dell’associazionismo locale “Comuni in Comune”.

Il procedimento di erogazione del contributo deve concludersi entro il termine di180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

La eventuale richiesta di integrazione istruttoria sospende il termine sopra previsto, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni medesime, da prodursi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di esclusione.

La concessione dei contributi avviene sulla base di una graduatoria predisposta nel rispetto del seguente ordine di priorità:

1° Unioni di Comuni (ivi comprese le Unioni - Comunità collinari) e Comunità montane.

2° Consorzi tra Comuni e Convenzioni plurifunzionali tra Comuni.

Nell’ambito di ciascuna delle predette tipologie associative, la graduatoria è predisposta, nel rispetto dei criteri di priorità di cui sopra, sulla base di un punteggio derivante:

1. dal numero di Comuni componenti la forma associativa (non conteggiando i Comuni superiori a 5.000 abitanti)

+

2. il numero dei servizi gestiti in modo associato

+

3. il peso di ogni servizio indicato nell’allegato “A”.

In caso di parità avrà precedenza la forma associativa che gestisce il maggior numero di servizi di cui all’allegato elenco “B”; in caso di ulteriore parità avrà precedenza la forma associativa con maggior numero di Comuni non superiori a 1.000 abitanti.

Ai fini della graduatoria di cui sopra la popolazione dei Comuni è quella risultante dal censimento 2001.

Le domande di contributo relative a forme associative non in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i. sono collocate in graduatoria con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i. della predetta legge. In caso di provvedimento negativo sono escluse dalla concessione di contributo.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione o documentazione che si rendesse necessaria ai fini del procedimento di concessione del contributo.

La mancata presentazione della domanda di contributo, o l’esclusione dal contributo o il mancato finanziamento per indisponibilità di fondi comportano la perdita di un’annualità di finanziamento ai fini del calcolo della durata massima di contribuzione stabilita dall’art. 2, comma 1, della l.r. 3/2004 e s.m.i.

6. Determinazione dell’ammontare dei contributi

1) Il contributo per le Unioni di Comuni (comprese le Unioni-Comunità collinari) e le Comunità montane è determinato in base ai seguenti criteri:

a) al numero dei Comuni componenti la forma associativa, non conteggiando i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti

b) alla popolazione della forma associativa

c) al valore attribuito nell’allegato elenco “A”, di ogni servizio gestito e finanziabile ai sensi dei precedenti punti 1 e 2

e precisamente secondo la seguente formula:

Euro 1.000,00 per Comune (esclusi i Comuni superiori a 5.000 abitanti)

+

Euro 1 per abitante fino a 5.000 abitanti ( della Unione o Comunità montana) + Euro 2 per abitante oltre 5.000 e fino a 20.000 abitanti (della Unione o Comunità montana)

+

il valore in Euro di ogni servizio gestito di cui all’allegato “A”, se finanziabile ai sensi dei precedenti punti 1 e 2

Fino ad un limite massimo della quota di finanziamento pari ad Euro 80.000,00.

Ai fini della quantificazione del contributo, secondo i criteri di cui sopra, la popolazione dei Comuni e della forma associativa è quella risultante dal censimento 2001.

2) Le Unioni (ivi comprese le Unioni - Comunità collinari) e le Comunità montane, che abbiano i requisiti di cui al punto 4 lettere a e b della presente deliberazione, beneficiano di un contributo maggiorato, secondo la misura di seguito specificata, qualora svolgano in forma associata almeno 4 funzioni complete indicate nell’allegato “A” alla presente deliberazione, di cui due obbligatorie e precisamente:"Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo" - “ Funzioni di polizia locale ” e le restanti a scelta.

Al contributo regionale, conteggiato secondo quanto stabilito al punto 1), si aggiunge una maggiorazione del 50% .

3) Il contributo per i Consorzi e le Convenzioni è determinato in base ai seguenti criteri:

a) al numero dei Comuni componenti la forma associativa, non conteggiando i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti

b) alla popolazione della forma associativa nel limite massimo di 20.000 abitanti

c) al valore attribuito nell’allegato elenco “A”, di ogni servizio gestito e finanziabile ai sensi dei precedenti punti 1 e 2

e precisamente secondo la seguente formula:

Euro 1.000,00 per Comune (esclusi i Comuni superiori a 5.000 abitanti)

+

Euro 1,00 per abitante della forma associativa (nel limite massimo di 20.000 abitanti).

+

il valore in Euro di ogni servizio gestito di cui all’allegato “A”, se finanziabile ai sensi dei precedenti punti 1 e 2.

Fino ad un limite massimo della quota di finanziamento pari a Euro 30.000,00.

Ai fini della quantificazione del contributo, secondo i criteri di cui sopra, la popolazione dei Comuni e della forma associativa è quella risultante dal censimento 2001.

4) I Consorzi e le Convenzioni, che abbiano i requisiti di cui al punto 4 lettere a e b della presente deliberazione, beneficiano di un contributo maggiorato, secondo la misura di seguito specificata, qualora svolgano in forma associata almeno 2 funzioni obbligatorie complete indicate nell’allegato “A” alla presente deliberazione, e precisamente:"Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo" - “ Funzioni di Polizia locale” .

Al contributo regionale, conteggiato secondo quanto stabilito al punto 1), si aggiunge una maggiorazione del 25% .

L’eventuale contributo regionale concesso per l’anno 2008 alle forme associative beneficiarie di contributo regionale nell’anno 2007 sarà decurtato della somma corrispondente alla parte del contributo 2007 non impegnata sul bilancio 2007, qualora dalla rendicontazione risulti che le spese impegnate nell’anno 2007 siano inferiori al contributo concesso per il 2007.

7. Modalita’ di erogazione dei contributi

I contributi sono erogati in un’unica soluzione a seguito dell’adozione della determinazione di individuazione delle forme associative beneficiarie, nei limiti delle disponibilità effettive di bilancio 2008.

Alle forme associative beneficiarie con riserva, in attesa del provvedimento autorizzativo di deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., il contributo viene erogato a partire dal mese successivo all’intervenuta adozione del predetto provvedimento. Il predetto provvedimento di deroga è adottato entro 60 giorni dalla data di emanazione della determinazione di individuazione dei beneficiari.

In sede di erogazione dei contributi successivi alla prima annualità, si procede, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della l.r. 3/2004 e secondo le modalità di cui al successivo punto 8.

8. Rendicontazione dei contributi

Entro il termine perentorio del 31 luglio 2009 la forma associativa beneficiaria di contributo per l’anno precedente è tenuta a rendicontare le spese impegnate nell’anno di presentazione della domanda e in coerenza con le finalità del finanziamento concesso. Devono essere rendicontati, entro tale termine, tutti i servizi finanziati.

La rendicontazione deve contenere, nel limite del contributo concesso ed in coerenza con le finalità per cui è stato accordato, l’elenco analitico delle spese impegnate nell’anno di concessione del contributo regionale, corredato dell’elenco delle determinazioni di impegno delle spese stesse, entrambi sottoscritti dal Responsabile dei servizi finanziari e dal Responsabile del/i servizio/i finanziato/i. A fini istruttori, potrà essere richiesta copia delle determinazioni di impegno delle spese.

Qualora la forma associativa rendiconti tutti i servizi finanziati, ma per una somma complessivamente inferiore al contributo ricevuto, la somma non rendicontata sarà detratta dal contributo dell’anno successivo (qualora concesso). Qualora la forma associativa non rendiconti uno o più servizi finanziati dovrà attestare che gli stessi sono stati finanziati con fondi propri o con fondi provenienti da altre Direzioni regionali o da soggetti pubblici o privati. In caso contrario il contributo concesso nell’anno successivo sarà decurtato di una somma pari al/i valore/i del/i servizio/i finanziato/i e non rendicontato/i.

Nel caso in cui la rendicontazione non sia effettuata secondo le modalità e i termini di cui sopra e non si possa procedere alla decurtazione del contributo per mancata presentazione della domanda di contributo nell’anno successivo, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo, provvedendo al recupero della somma già erogata nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.

La mancata rendicontazione non consente alla forma associativa di beneficiare del contributo per l’anno successivo.

9. Revoca dei contributi

Il Settore Autonomie locali provvede, secondo le direttive indicate in apposita deliberazione della Giunta regionale, ad effettuare un “monitoraggio”a campione presso le forme associative finanziate, al fine di verificare l’esistenza dei presupposti per la concessione del contributo, nonché le reali modalità di gestione associata, anche attraverso la verifica degli atti relativi alla stessa..

La mancanza dei presupposti per la concessione del contributo previsti nel relativo bando, comporta la revoca del contributo, con il recupero della somma già erogata nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.

Qualora si accerti che il contributo è stato destinato totalmente o parzialmente a spese non attinenti il/i servizio/i finanziato/i, si provvederà alla revoca totale o parziale del contributo.

Nel caso di revoca totale la somma da recuperare è data dalla somma già erogata più gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.

Nel caso di revoca parziale la somma da recuperare è pari al valore del/i servizio/i finanziati più gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.

10. Rinuncia ai contributi

La rinuncia da parte dei beneficiari al contributo concesso comporta la contestuale restituzione del contributo erogato. Qualora tale restituzione avvenga oltre i 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuta concessione, si applicano gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione alla data di restituzione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato