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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 32

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 55-9381

Giudizio positivo di compatibilita’ ambientale art. 12 l.r. 40/1998 in merito al progetto “Rinnovo della Concessione mineraria per marna da cemento denominata ”Zenevreto" sita nel territorio del Comune di Grazzano Badoglio (AT)", presentato dalla Societa’ Cementi Victoria SpA. Codice: C91S.

A relazione del Vicepresidente Peveraro e dell’Assessore De Ruggiero:

In data 4 agosto 2006 l’ing. Carlo Piazza, in qualità di Amministratore della Società Cementi Victoria S.p.A. con sede in Trino (VC), Via Monte Santo 17, ha presentato al Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico dell’Autorità competente domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 comma 1 della l.r. 40/1998, relativamente al progetto “Rinnovo della Concessione mineraria denominata ”Zenevreto", localizzata nel territorio del Comune di Grazzano Badoglio (AT), allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

Il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all’art. 12, comma 2, lettera a) della citata l.r. 40/1998 e alla contestuale pubblicazione dell’avviso al pubblico dell’avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano “Il Giornale” pagina dell’inserto “Il Giornale Nuovo del Piemonte”, nonché agli ulteriori adempimenti prescritti dal citato art. 12.

Il Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall’articolo 7 comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla d.g.r. citata e s.m.i., verificate la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato la Direzione regionale Attività Produttive quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate all’istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l’approccio integrato all’istruttoria.

Il progetto presentato, relativo all’attuazione di attività di miniera, rientra nella categoria progettuale n. 8 dell’allegato A1 alla l.r. 40/1998 (come aggiornato dalla D.G.R. 19 marzo 2002 n. 75-5611) “Attività di coltivazione di minerali solidi”.

La Direzione Attività Produttive ha provveduto a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 21 settembre 2006 e dell’avvio del procedimento della Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. individuando il responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i..

L’intervento minerario si sviluppa in località “Zenevreto” del Comune di Grazzano Badoglio (AT). La concessione originariamente conferita con Decreto del Distretto Minerario di Torino del 16 maggio 1995, occupa un’area di 97.000 metri quadri ed è sita in un’area assoggettata al vincolo ambientale ai sensi del D. lgs. 42/2004.

Il progetto, con le modifiche ed integrazioni richieste, si articola su un arco temporale di 5 anni su una porzione di versante compreso tra le quote 218 e 260 m s.l.m., interessando un’area massima di 11.000 metri quadrati. Il volume complessivo di minerale da estrarre è stato valutato in 41.000 metri cubi.

Il responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 l.r. 40/1998, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati di cui all’articolo 9 della medesima l.r. 40/1998.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di V.I.A. non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

In data 28 settembre 2006 si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi, in cui si è definito il cronoprogramma dell’istruttoria e stabilito che l’autorizzazione ai sensi del D. lgs. 42/2004 e s.m.i. sarà assorbita nel giudizio di compatibilità.

In data 11 ottobre 2006 si è svolta la seconda riunione della Conferenza con contestuale sopralluogo istruttorio presso il sito della miniera. Durante la riunione si evidenziava la necessità di approfondimenti in merito al progetto originario (relativo al primo decennio di durata della concessione) e la possibile interferenza con un’area di frana quiescente riconosciuta dal Piano di Assetto Idrogeologico e cartografata sul Piano Regolatore Comunale, nonché possibili interferenze con il crinale collinare sottoposto a vincolo dal Piano Territoriale Provinciale.

In data 24 novembre 2006 si teneva la terza riunione della Conferenza durante la quale veniva confermata la rispondenza dell’attuale progetto come prosecuzione e completamento del primitivo progetto. Esaminate la problematiche connesse alla presenza di una frana quiescente inserita nel P.R.G.C. e l’applicazione del Piano Territoriale Provinciale di Asti, relativamente a interferenze con il crinale collinare, venivano segnalate limitazioni al progetto e la necessità di integrazioni allo scopo di tutelare il crinale collinare e nella zona Nord procedere unicamente a sistemazioni morfologiche del versante, con esclusione della coltivazione mineraria. Nella medesima riunione si rilevavano le caratteristiche di limitata coltivazione mineraria e la necessità che l’area fosse celermente sottoposta a riqualificazione ambientale. A tale fine veniva richiesto un impegno da parte della Società proponente, attraverso un apposito accordo con l’Amministrazione Comunale per concludere i lavori di coltivazione e riassetto ambientale entro e non oltre il periodo di 5 anni. Veniva, inoltre, stabilito che entro 20 giorni dalla riunione i soggetti interessati al procedimento inviassero i propri contributi, considerazioni ed eventuali richieste di integrazioni progettuali.

Dall’esame della documentazione presentata, a seguito degli approfondimenti svolti dall’Organo Tecnico con il supporto tecnico di ARPA e di quanto emerso nel corso delle riunioni della Conferenza di Servizi e del sopralluogo sono state ritenute necessarie integrazioni documentali, che sono state richieste al proponente con nota n. 14635/16.4 del 20 dicembre 2006, con la quale sono stati interrotti i termini del procedimento (comma 6 art. 12 l.r. 40/1998).

Con successiva nota n. 243/16.4 dell’8 gennaio 2007 veniva inviata al proponente copia della richiesta di integrazioni prodotta dalla Provincia di Asti con lettera n. 82221 del 22 dicembre 2006, oltre il termine di 20 giorni dalla data della terza riunione della Conferenza di Servizi.

Con nota del 7 marzo 2007 la Società Cementi Victoria S.p.A. richiedeva una proroga di 90 giorni per la presentazione della documentazione integrativa richiesta, tale proroga veniva concessa con nota n. 3340/16.4 del 23 marzo 2007; successivamente con lettera del 12 giugno 2007 la medesima Società richiedeva, a fronte della necessità di incontri bilaterali con il Comune di Grazzano Badoglio per definire le modifiche al progetto, una ulteriore proroga di 90 giorni, proroga concessa con nota n. 7012/16.4 del 28 giugno 2007.

Con richiesta pervenuta il 18 settembre 2007 (prot. n. 9687/16.4) il proponente richiedeva ulteriori 90 giorni per definire gli accordi con il Comune. Con nota n. 9892/16.4 del 25 settembre 2007 veniva concessa la proroga richiesta.

In data 20 dicembre 2007 sono state presentate le integrazioni richieste, acquisite con prot. n. 3803/16.4, inviate in copia a tutti i soggetti interessati. L’iter procedurale ha quindi ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento ai sensi del comma 6 dell’art. 12 della l.r. 40/1998; il proponente provvedeva inoltre a pubblicare un nuovo annuncio sul quotidiano “Il Giornale” del 28 dicembre 2007, inserto “Il Giornale Nuovo del Piemonte” in considerazione delle notevoli variazioni apportate al progetto originario.

In data 7 marzo 2008, si è tenuta la quarta riunione della Conferenza di Servizi durante la quale è stata esaminata la documentazione integrativa presentata dal proponente nonché i contributi delle Direzioni regionali coinvolte nel procedimento, e di ARPA.

Durante la riunione della Conferenza di Servizi, venivano illustrati i contenuti della bozza di convenzione da sottoscrivere tra il Comune e la Società proponente e i punti significativi delle integrazioni presentate. In base a quanto esposto i partecipanti alla Conferenza di Servizi, preso anche atto dei pareri del Settore regionale Difesa del Suolo e di ARPA ritenevano che il progetto non escludesse la possibile interferenza con l’area di frana quiescente riconosciuta dal Piano di Assetto Idrogeologico e cartografata sul Piano Regolatore Comunale. Nella medesima riunione si prendeva atto che il proponente aveva provveduto a elaborare un piano per lo spostamento della linea elettrica a bassa tensione esistente nel perimetro dell’area di coltivazione, prendendo gli opportuni accordi con il gestore. Al termine della riunione il proponente, preso atto di quanto esposto e dei pareri espressi, richiedeva una sospensione dei termini del procedimento di 45 giorni allo scopo di fornire integrazioni spontanee ai sensi dell’art. 14 comma 5 della l.r. 40/1998 e s.m.i. relative all’adeguamento del progetto e al perfezionamento della convenzione con il Comune.

Con lettera n. 4108/DA1604 del 18 marzo 2008, integrata successivamente con nota n. 5167/DA1604 dell’8 aprile 2008, contestualmente alla trasmissione del verbale della quarta riunione, venivano concessi 45 giorni di sospensione del procedimento per permettere la redazione della documentazione necessaria.

In data 5 maggio 2008 venivano presentate le integrazioni progettuali; le modifiche introdotte riducono l’area ove verranno eseguiti lavori di coltivazione e recupero ambientale a 11.000 metri quadri, escludendo completamente la zona ove è cartografata l’area di frana. Di conseguenza la volumetria da estrarre viene ridotta a 41.000 metri cubi di marna da cemento.

In data 11 giugno 2008, si è tenuta la quinta riunione della Conferenza di Servizi per l’esame congiunto delle modifiche progettuali proposte spontaneamente dal proponente, dei contributi delle Direzioni regionali coinvolte nel procedimento e di ARPA e per concludere il procedimento.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, esaminata la versione finale del progetto, preso atto dei pareri favorevoli con prescrizioni espressi Settore regionale Difesa del Suolo, Provincia di Asti e Comune di Grazzano Badoglio, preso atto che durante la riunione il Sindaco di Grazzano Badoglio e l’ing. Carlo Piazza, Amministratore della Società proponente, hanno sottoscritto la convenzione relativa alla coltivazione e recupero ambientale della miniera in questione, alla luce di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell’istruttoria dell’Organo Tecnico, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA è emerso che per la realizzazione dell’intervento proposto, come modificato con le integrazioni del 5 maggio 2008, sussistano i presupposti per l’espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998 per le motivazioni di seguito evidenziate:

- La prosecuzione della coltivazione del giacimento minerario riconosciuto e classificato nella Ia categoria del R.D. 1443/1927 (miniere), costituito da marna da cemento, appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per il settore dell’industria del cemento secondo quanto espresso dalla Direzione Attività Produttive in premessa.

- Per il completamento della coltivazione vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi.

- Il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione del completamento della coltivazione mineraria e contestualmente gli interventi di riassetto morfologico e vegetazionale, salvaguardando la zona Nord dell’area, inserita come “frana quiescente” nel Piano di Assetto Idrogeologico.

- Gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche vegetazionali e di riqualificare dal punto di vista ambientale tutta l’area.

Tuttavia per mitigare ulteriormente gli impatti sulle altre componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente in corso d’opera e per ottimizzare la sistemazione finale, emerge l’esigenza di definire le seguenti specifiche prescrizioni:

1. la coltivazione della miniera e il suo recupero ambientale siano eseguiti secondo il progetto presentato con le modifiche introdotte dalle integrazioni tecniche presentate in data 5 maggio 2008 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed al recupero ambientale - allegato tecnico A - alla presente deliberazione;

2. al fine di garantire il corretto riassetto ambientale dell’area, il cronoprogramma inserito nelle integrazioni del 5 maggio 2008 deve essere modificato prevedendo l’inizio delle opere di recupero ambientale dal primo anno, contestualmente alla coltivazione mineraria, inoltre non sono ammessi lavori di recupero ambientale dopo il quinto anno, salvo la manutenzione delle opere attuate; tali modifiche al cronoprogramma devono essere inserite nel programma dei lavori annuali da presentare ai sensi del D.P.R. 128/1959;

3. la coltivazione e il recupero ambientale della miniera devono essere conclusi entro cinque anni dall’inizio dei lavori;

4. al fine di tutelare l’Amministrazione regionale, relativamente alla realizzazione del piano di recupero ambientale approvato, la ditta proponente, prima della determina relativa alla Concessione Mineraria della miniera denominata “Zenevreto”, anche in applicazione dell’art. 9 della legge 221/1990, sia tenuta a presentare a favore dell’Amministrazione regionale, fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di euro 73.000,00 (settantatremila/00). Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di Grazzano Badoglio. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

a. estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte, che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza della Concessione;

b. esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

c. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale:

d. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la miniera, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

5. Realizzare lo spostamento della linea elettrica Bassa Tensione esistente come indicato nelle integrazioni progettuali presentate e secondo le intese con l’Ente distributore di energia elettrica;

6. deve essere prevista la sistemazione dell’attuale accesso in modo tale da permettere l’uscita e l’entrata contemporanea di due mezzi dalla miniera, l’accesso deve essere mantenuto libero e sgombro da detriti e da acque;

7. deve essere definito e specificato il raccordo morfologico tra la zona di coltivazione e la zona di frana, al fine di scongiurare l’innesco di dissesti. Tale documento dovrà essere presentato in allegato al programma lavori del 1° anno;

8. devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Asti - Servizio Pianificazione Territoriale e Ufficio Geologico espresse con nota n. 53097 del 04/06/2008 relative alla tutela dei crinali e dei calanchi e quelle espresse dall’ASL 19 con nota n. 2448/1373 del 27/05/2008.

Oltre alle condizioni sopraelencate il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nella nota n° 8177/0824 del 23 febbraio 2008 del Settore regionale Gestione Beni Ambientali, relative all’autorizzazione paesistica ai sensi dell’art. 159 del D. lgs. 42/2004 e s.m.i. che viene assorbita nel giudizio di compatibilità ambientale ed alle prescrizioni inserite nell’"Allegato tecnico A" alla presente deliberazione.

Per il controllo dell’andamento dei lavori di coltivazione e riassetto ambientale la Direzione regionale Attività Produttive, nella determinazione con cui sarà conferito il rinnovo della Concessione mineraria istituirà una Commissione, costituita da un rappresentante per ogni Ente elencato: Amministrazione comunale, Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, il competente Settore della Provincia di Asti e da un rappresentante della Società esercente; la Commissione verificherà l’andamento dei lavori di coltivazione e di recupero della miniera ed eventualmente affinerà le tecniche di recupero ambientale per assicurare la riqualificazione del versante interessato dai lavori, effettuando sopralluoghi sul sito con cadenza almeno annuale, ai lavori della Commissione sarà invitata anche ARPA.

La Concessione per la coltivazione della miniera denominata “Zenevreto” sarà rinnovata dalla Direzione regionale Attività Produttive entro 60 giorni dal giudizio di compatibilità ambientale fatta salva la presentazione da parte della Società proponente della fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria sopra indicata.

Pertanto, visti i verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi e le risultanze istruttorie dei soggetti coinvolti nel procedimento, da cui emergono condizioni e prescrizioni volte a mitigare l’impatto dei lavori in corso d’opera e ad ottimizzare gli interventi di recupero dell’area, si evidenzia che il progetto proposto risulta compatibile dal punto di vista ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni e prescrizioni sopra richiamate.

Visto il R.D. 1443 del 29 luglio 1927 e s.m.i.;

vista la l.r. 44 del 26 aprile 2000;

visto il D. lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i;

vista la l.r. 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di “Rinnovo della Concessione mineraria per marna da cemento denominata ”Zenevreto" sita nel territorio del Comune di Grazzano Badoglio (AT)" per il rinnovo della Concessione mineraria per marna da cemento presentato dalla Società Cementi Victoria S.p.A. con sede in Trino (VC), via Monte Santo, 17, comprensivo dell’autorizzazione ambientale ai sensi del D. lgs. 42/2004, nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la prosecuzione della coltivazione del giacimento minerario riconosciuto e classificato nella Ia categoria del R.D. 1443/1927 (miniere), costituito da marna da cemento, appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per il settore dell’industria del cemento.

- Per il completamento della coltivazione vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi.

- Il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione del completamento della coltivazione mineraria e contestualmente gli interventi di riassetto morfologico e vegetazionale, salvaguardando la zona Nord dell’area, inserita come “frana quiescente” nel Piano di Assetto Idrogeologico.

- Gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche vegetazionali e di riqualificare dal punto di vista ambientale tutta l’area.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per contenere e mitigare gli impatti indotti in corso d’opera e per ottimizzare la sistemazione dell’area, è valido alle seguenti condizioni:

1. la coltivazione della miniera e il suo recupero ambientale siano eseguiti secondo il progetto presentato con le modifiche introdotte dalle integrazioni tecniche presentate in data 5 maggio 2008 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed al recupero ambientale - allegato tecnico A - alla presente deliberazione;

2. al fine di garantire il corretto riassetto ambientale dell’area, il cronoprogramma inserito nelle integrazioni del 5 maggio 2008 deve essere modificato prevedendo l’inizio delle opere di recupero ambientale dal primo anno, contestualmente alla coltivazione mineraria, inoltre non sono ammessi lavori di recupero ambientale dopo il quinto anno, salvo la manutenzione delle opere attuate; tali modifiche al cronoprogramma devono essere inserite nel programma dei lavori annuali da presentare ai sensi del D.P.R. 128/1959;

3. la coltivazione e il recupero ambientale della miniera devono essere conclusi entro cinque anni dall’inizio dei lavori;

4. al fine di tutelare l’Amministrazione regionale, relativamente alla realizzazione del piano di recupero ambientale approvato, la ditta proponente, prima della determina relativa alla Concessione mineraria della miniera denominata “Zenevreto”, anche in applicazione dell’art. 9 della legge 221/1990, sia tenuta a presentare a favore dell’Amministrazione regionale, fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 73.000,00 (settantatremila/00). Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di Grazzano Badoglio. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

a. estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte, che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza della Concessione;

b. esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

c. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

d. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la miniera, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

5. Realizzare lo spostamento della linea elettrica Bassa Tensione esistente come indicato nelle integrazioni progettuali presentate e secondo le intese con l’Ente distributore di energia elettrica;

6. deve essere prevista la sistemazione dell’attuale accesso in modo tale da permettere l’uscita e l’entrata contemporanea di due mezzi dalla miniera, l’accesso deve essere mantenuto libero e sgombro da detriti e da acque;

7. deve essere definito e specificato il raccordo morfologico tra la zona di coltivazione e la zona di frana, al fine di scongiurare l’innesco di dissesti. Tale documento dovrà essere presentato in allegato al programma lavori del 1° anno;

8. devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Asti - Servizio Pianificazione Territoriale e Ufficio Geologico espresse con nota n. 53097 del 04/06/2008 relative alla tutela dei crinali e dei calanchi e quelle espresse dall’ASL 19 con nota n. 2448/1373 del 27/05/2008.

Di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998, assorbe l’autorizzazione paesistica ex art. 159 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., di competenza dell’Amministrazione regionale, della durata di 5 anni, a decorrere dalla data della presente deliberazione, in ottemperanza a quanto definito in sede della riunione della Conferenza di Servizi in data 28 settembre 2006.

Oltre condizioni sopraelencate il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nella nota n° 8177/0824 del 23 febbraio 2008 del Settore regionale Gestione Beni Ambientali, relative all’autorizzazione paesistica ai sensi dell’art. 159 del D. lgs. 42/2004 e s.m.i. ed alle prescrizioni inserite nell’"Allegato tecnico A" alla presente deliberazione.

Per il controllo dell’andamento dei lavori di coltivazione e riassetto ambientale la Direzione regionale Attività Produttive, nella determinazione con cui sarà conferito il rinnovo della Concessione mineraria istituirà una Commissione, costituita da un rappresentante per ogni Ente elencato: Amministrazione comunale, Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, il competente Settore della Provincia di Asti e da un rappresentante della Società esercente; la Commissione verificherà l’andamento dei lavori di coltivazione e di recupero della miniera ed eventualmente affinerà le tecniche di recupero ambientale per assicurare la riqualificazione del versante interessato dai lavori, effettuando sopralluoghi sul sito con cadenza almeno annuale, ai lavori della Commissione sarà invitata anche ARPA.

La concessione per la coltivazione della miniera denominata “Zenevreto” sarà rinnovata dalla Direzione regionale Attività Produttive entro 60 giorni dal giudizio di compatibilità ambientale fatta salva la presentazione da parte della Società proponente della fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria sopra indicata.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

Allegato tecnico comprendente le prescrizioni di carattere minerario e di recupero ambientale (Allegato tecnico A);

- nota del Settore Gestione Beni Ambientali della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica n. 8177/0824 del 23 febbraio 2008 (Allegato B).

- convenzione, sottoscritta in sede della riunione della Conferenza di Servizi in data 11 giugno 2008 dal Sindaco di Grazzano Badoglio e dall’ing. Carlo Piazza, Amministratore della Società proponente, relativa all’"Attuazione del progetto di coltivazione e del contestuale recupero ambientale dell’area mineraria Zenevreto" (Allegato C);

- verbale di Conferenza relativo alla riunione dell’11 giugno 2008 (Allegato D).

Il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della miniera, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Il proponente è tenuto a comunicare all’A.R.P.A. l’inizio lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati, al Ministero competente per quanto concerne l’autorizzazione ex D. lgs. 42/2004, nonché depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive e presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso al presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)

Allegato