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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 32
Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 116-9440
Disposizioni attuative del regolamento regionale 28 ottobre 2007 n. 10/R e s.m.i (Disciplina generale dellutilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola). Schema del programma di adeguamento delle strutture delle aziende esistenti.
A relazione dellAssessore Taricco:
Il regolamento regionale 28 ottobre 2007, n. 10/R recante Disciplina generale dellutilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, comporta, per le aziende agricole che producono effluenti zootecnici e acque reflue, lesigenza di realizzare alcuni lavori di adeguamento delle strutture aziendali per il rispetto delle norme poste dal citato regolamento.
Larticolo 32, comma 3 del regolamento 10/R prevede che le aziende tenute ad effettuare investimenti finalizzati al rispetto delle norme stabilite dal regolamento stesso, presentino alle province competenti per territorio, entro il 31 dicembre 2008, un programma di adeguamento redatto secondo lo schema definito dalla Giunta regionale. Il medesimo articolo prevede che tale schema stabilisca, tra laltro, le tolleranze massime ammissibili per ladeguamento strutturale delle aziende.
Lo schema per la predisposizione del programma di adeguamento, che le aziende possono comunque integrare con informazioni aggiuntive, è delineato nellallegato alla presente deliberazione ed è stato predisposto tenendo anche conto dellesperienza acquisita in occasione dei procedimenti autorizzativi per le aziende già oggetto di adeguamento ai sensi del previgente regolamento 18 ottobre 2002, n. 9/R.
Considerato che parte delle aziende è già dotata di strutture di stoccaggio, anche se non sempre conformi ai canoni introdotti con il regolamento 10/R del 2007, e al fine di tener conto di quanto già attuato da dette aziende per ottemperare alla previgente normativa, sono state individuate soglie di tolleranza al di sotto delle quali non è necessario un ulteriore adeguamento;
tali soglie di tolleranza massima ammissibile sono state individuate con lintento di rendere obbligatorio ladeguamento per le aziende le cui dotazioni strutturali si discostano in modo significativo da quelle previste dal regolamento 10/R/2007, con conseguenti impatti significativi sullambiente;
al fine di consentire alle aziende interessate di effettuare investimenti commisurati ad un efficace beneficio ambientale, la definizione delle soglie di tolleranza ha inoltre tenuto conto della disponibilità offerta dal mercato in termini di strutture prefabbricate di stoccaggio;
le soglie di tolleranza individuate nellallegato alla presente deliberazione sono differenziate in base alla tipologia di effluente zootecnico, in considerazione del fatto che i materiali palabili presentano, rispetto a quelli non palabili, migliori caratteristiche ammendanti, minore contenuto in acqua e maggiore facilità di trasporto. Inoltre, il periodo di stoccaggio del materiale palabile può essere garantito anche attraverso modalità di accumulo non ottimale, ma tali da garantire un periodo sufficiente di stoccaggio prima della distribuzione in campo;
considerato che quanto sopra è stato oggetto di confronto nellambito del Comitato tecnico istituito con deliberazione del 23 dicembre 2002 n° 65-8111;
vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;
visto il Piano di tutela delle acque;
visto larticolo 17 della l.r. 51/1997;
la Giunta regionale, a voti unanimi,
delibera
di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, lAllegato costituente parte integrante della presente deliberazione e contenente disposizioni attuative del regolamento regionale 28 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i (Disciplina generale dellutilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola) relative allo schema del programma di adeguamento delle strutture delle aziende esistenti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellarticolo 61 dello Statuto e dellarticolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R del 2002.
(omissis)