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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 32

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 116-9440

Disposizioni attuative del regolamento regionale 28 ottobre 2007 n. 10/R e s.m.i (Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola). Schema del programma di adeguamento delle strutture delle aziende esistenti.

A relazione dell’Assessore Taricco:

Il regolamento regionale 28 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, comporta, per le aziende agricole che producono effluenti zootecnici e acque reflue, l’esigenza di realizzare alcuni lavori di adeguamento delle strutture aziendali per il rispetto delle norme poste dal citato regolamento.

L’articolo 32, comma 3 del regolamento 10/R prevede che le aziende tenute ad effettuare investimenti finalizzati al rispetto delle norme stabilite dal regolamento stesso, presentino alle province competenti per territorio, entro il 31 dicembre 2008, un programma di adeguamento redatto secondo lo schema definito dalla Giunta regionale. Il medesimo articolo prevede che tale schema stabilisca, tra l’altro, le tolleranze massime ammissibili per l’adeguamento strutturale delle aziende.

Lo schema per la predisposizione del programma di adeguamento, che le aziende possono comunque integrare con informazioni aggiuntive, è delineato nell’allegato alla presente deliberazione ed è stato predisposto tenendo anche conto dell’esperienza acquisita in occasione dei procedimenti autorizzativi per le aziende già oggetto di adeguamento ai sensi del previgente regolamento 18 ottobre 2002, n. 9/R.

Considerato che parte delle aziende è già dotata di strutture di stoccaggio, anche se non sempre conformi ai canoni introdotti con il regolamento 10/R del 2007, e al fine di tener conto di quanto già attuato da dette aziende per ottemperare alla previgente normativa, sono state individuate soglie di tolleranza al di sotto delle quali non è necessario un ulteriore adeguamento;

tali soglie di tolleranza massima ammissibile sono state individuate con l’intento di rendere obbligatorio l’adeguamento per le aziende le cui dotazioni strutturali si discostano in modo significativo da quelle previste dal regolamento 10/R/2007, con conseguenti impatti significativi sull’ambiente;

al fine di consentire alle aziende interessate di effettuare investimenti commisurati ad un efficace beneficio ambientale, la definizione delle soglie di tolleranza ha inoltre tenuto conto della disponibilità offerta dal mercato in termini di strutture prefabbricate di stoccaggio;

le soglie di tolleranza individuate nell’allegato alla presente deliberazione sono differenziate in base alla tipologia di effluente zootecnico, in considerazione del fatto che i materiali palabili presentano, rispetto a quelli non palabili, migliori caratteristiche ammendanti, minore contenuto in acqua e maggiore facilità di trasporto. Inoltre, il periodo di stoccaggio del materiale palabile può essere garantito anche attraverso modalità di accumulo non ottimale, ma tali da garantire un periodo sufficiente di stoccaggio prima della distribuzione in campo;

considerato che quanto sopra è stato oggetto di confronto nell’ambito del Comitato tecnico istituito con deliberazione del 23 dicembre 2002 n° 65-8111;

vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

visto il Piano di tutela delle acque;

visto l’articolo 17 della l.r. 51/1997;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l’Allegato costituente parte integrante della presente deliberazione e contenente disposizioni attuative del regolamento regionale 28 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i (Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola) relative allo schema del programma di adeguamento delle strutture delle aziende esistenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R del 2002.

(omissis)

Allegato