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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 32

Legge regionale 4 agosto 2008, n. 25.

Integrazione alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Integrazione alla l.r. 46/1986)

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna) sono aggiunte le parole: “in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze”.

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. La Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna adegua la composizione del proprio ufficio di presidenza e del regolamento interno di funzionamento alle modifiche apportate dall’articolo 1, dall’entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 agosto 2008

p. Mercedes Bresso
Il Vicepresidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 532

Integrazione alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).

- Presentata dai Consiglieri Davide Gariglio, Mariangela Cotto, Maria Cristina Spinosa, Vincenzo Chieppa, Agostino Ghiglia, Roberto Placido, il 3 aprile 2008.

- Assegnata alla VIII commissione in sede referente il 14 aprile 2008.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 14 luglio 2008 con relazione di Maria Cristina Spinosa, Mariangela Cotto

- Approvata in Aula il 30 luglio 2008 con 37 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 5 della l.r. 46/1986, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Attività della Commissione)

1. La Commissione esercita le sue funzioni con piena autonomia; può avere rapporti esterni e assumere iniziative di partecipazione, informazione e consultazione.

2. La Commissione elegge nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei componenti, un presidente, cui spetta di coordinare i lavori della Commissione stessa, nonché due vice presidenti con voto limitato a uno in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

3. La Commissione di norma svolge la propria attività in sezioni di lavoro e a tal fine può avvalersi, temporaneamente, di esperti esterni.

4. I membri della Commissione e gli esperti, di cui al comma precedente, che non siano Consiglieri regionali o dipendenti della Regione, hanno diritto per ogni seduta della Commissione o delle sezioni di lavoro alla corresponsione dell’indennità prevista dalla L.R. 2 luglio 1976, n. 33.".