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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 32

Legge regionale 4 agosto 2008, n. 27.

Modifica della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica dell’ articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 30/2006)

1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 30/2006 è sostituita dalla seguente:

“e) 13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui 3 rappresentanti di comuni montani;”.

Art. 2.

(Modifica dell’ articolo 4 della l.r. 30/2006)

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente:

“2. Sono elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i presidenti delle comunità montane e collinari, due consiglieri per ogni comune, uno di maggioranza e uno di opposizione.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente:

“3. Sono eleggibili i sindaci, i presidenti delle comunità montane e collinari, nonché i consiglieri dei comuni designati in base al comma 2.”.

Art. 3.

(Modifica dell’ articolo 5 della l.r. 30/2006)

1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 30/2006 le parole “Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza” sono sostituite dalle seguenti: “Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza”.

2. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 30/2006 le parole “il numero delle sezioni elettorali per ogni provincia” sono soppresse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 agosto 2008

p. Mercedes Bresso
Il Vicepresidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 548

Proposta di legge di modifica della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”.

- Presentata dai Consiglieri Davide Gariglio, Vincenzo Chieppa, Mariangela Cotto, Roberto Placido, Maria Cristina Spinosa il 3 giugno 2008

- Assegnata alla VIII Commissione in sede referente il 6 giugno 2008

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 30 giugno 2008 con relazione di Mariangela Cotto

- Approvata in Aula il 30 luglio 2008, con emendamenti sul testo, con 33 voti favorevoli e 1 non votante

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 2 della l.r. 30/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 2 (Composizione)

1.Il CAL è composto da:

a)i presidenti delle province della Regione;

b)i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;

c)5 presidenti di comunità montane;

d)2 Presidenti di comunità collinari;

e)13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui 3 rappresentanti di comuni montani;

f)20 rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui 11 rappresentanti di comuni montani e 9 rappresentanti di comuni non montani;

g)i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali: ANCI, ANPCI, Lega Autonomie Locali, UNCEM, UPP qualora non ricoprano una delle cariche di cui alle lettere a), b), c), d) e), f).

2.I componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) sono eletti secondo le modalità descritte all’articolo 4.

3.Alle sedute del CAL partecipano senza diritto di voto il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, l’assessore regionale competente in materia di enti locali, gli assessori competenti nelle materie all’ordine del giorno della seduta e i presidenti delle commissioni consiliari interessate.


Note all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 4 della l.r. 30/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Modalità di elezione)

1.I componenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c), d), e), f) sono eletti in collegio unico regionale sulla base di sezioni elettorali provinciali con sistema proporzionale su liste uniche regionali, una per ciascuna categoria. L’assegnazione dei seggi avviene con il sistema dei quozienti elettorali interi e dei più alti resti.

2.Sono elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i presidenti delle comunità montane e collinari, due consiglieri per ogni comune, uno di maggioranza ed uno di minoranza.

3.Sono eleggibili i sindaci, i presidenti delle comunità montane e collinari nonché i consiglieri dei comuni designati in base al comma 2

4.Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono entro centoventi giorni dalle intervenute elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. L’atto di convocazione definisce le modalità di svolgimento delle elezioni.

5.In attuazione dell’articolo 13, comma 2, dello Statuto, ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo.

6.Il Consiglio regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 5, comma 2, disciplina i casi in cui non sia oggettivamente possibile garantire il rispetto dei limiti previsti dal comma 5. “.

Nota all’articolo 3

- Il testo dell’articolo 5 della l.r. 30/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Modalità di svolgimento delle elezioni):

1. Ogni elettore esprime una sola preferenza.

2. Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento delle elezioni e quanto non previsto dalla presente legge. In particolare, sono disciplinate le modalità di presentazione e formazione delle liste, il numero minimo di candidati per ogni lista e il numero massimo che non può comunque essere superiore al doppio degli eleggibili, le modalità di proclamazione degli eletti e le eventuali surrogazioni.

3. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.".