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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 32

Deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 2008, n. 211 - 34747

Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), entrato in vigore il 13 febbraio 2008, che sostituisce integralmente la Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), inerente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC), unitamente ai relativi allegati contenenti, in particolare, gli elenchi dei progetti sottoposti alle procedure di VIA di competenza delle Regioni.

Considerato che i commi 1 e 2 del novellato articolo 35 del d.lgs. 152/2006 dispongono testualmente: “1. Le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall’entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto. 2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.”.

Considerato che il d.lgs. 4/2008 è stato emanato a seguito di proficuo confronto tecnico tra il Comitato ministeriale di studio per la revisione del decreto legislativo 152/2006 ed i rappresentanti di un gruppo ristretto di cinque Regioni, individuato dalla Commissione Ambiente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nel quale era compreso il Piemonte.

Considerato che tale confronto ha assicurato una riformulazione della parte II del d.lgs. 152/2006 che ripropone, per gli aspetti demandati alle Regioni e laddove non in contrasto con le vigenti disposizioni comunitarie, quanto a suo tempo disposto dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), in attuazione del quale sono state emanate le ormai consolidate leggi regionali vigenti in materia, tra le quali la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

Considerato, in particolare, che gli allegati al decreto legislativo citato sono stati concordati con le Regioni, al fine di garantire il completo recepimento delle disposizioni comunitarie, peraltro anticipato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio regionale 27 dicembre 2001, n. 217-41038 (Direttiva CE 97/11. Integrazione degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”) ed, inoltre, su proposta della stessa Regione Piemonte, limitando la sottoposizione alla fase di valutazione della procedura di VIA degli impianti di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi unicamente ai casi espressamente previsti dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CE, diversamente da quanto a suo tempo disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999 (Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale).

Considerato, quindi, che la l.r. 40/1998 risulta, nel suo complesso, coerente e compatibile con le disposizioni statali anche nei loro aspetti più innovativi e che i relativi allegati necessitano unicamente di parziali modifiche ed integrazioni al fine di corrispondere pienamente alle previsioni statali e comunitarie.

Considerato che, a differenza degli allegati III e IV alla Parte II del d.lgs. 152/2006, inerenti i progetti sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, per i quali il citato articolo 35 del d.lgs. 152/2006 prevede un periodo transitorio per il recepimento nell’ambito delle vigenti norme regionali, l’allegato II alla Parte II del medesimo decreto, inerente i progetti sottoposti a procedura di VIA di competenza statale, risulta vigente dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del d.lgs. 4/2008.

Considerato che alcuni progetti, precedentemente sottoposti a procedura di VIA di competenza statale, quali gli impianti chimici integrati sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale di competenza delle Province, risultano inseriti dal d.lgs. 4/2008 nell’allegato III alla Parte II del d.lgs. 152/2006 inerente i progetti di competenza delle Regioni.

Considerato, conseguentemente, che tali progetti non risultano più sottoposti a procedura di VIA di competenza statale, a decorrere dal 13 febbraio 2008, ma non possono ancora essere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, non essendo compresi nei corrispondenti allegati alla l.r. 40/1998.

Preso atto di quanto previsto dall’articolo 23, comma 7 della medesima l.r. 40/1998 che demanda al Consiglio regionale di procedere con proprio provvedimento alla modifica dei contenuti degli allegati ogni qualvolta sia necessaria un’armonizzazione con eventuali modifiche ed integrazioni della normativa comunitaria e statale.

Ritenuto, conseguentemente, necessario aggiornare gli allegati A1, A2, B1, B2, B3, C, D ed E alla medesima legge regionale sulla base delle indicazioni del d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 4/2008, secondo quanto riportato all’allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, anche al fine di garantire l’attivazione della procedura di VIA per le categorie progettuali sopra indicate.

Considerato che l’aggiornamento proposto inserisce le tipologie di opere all’interno degli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla l.r. 40/1998 in totale attuazione del d.lgs. 152/2006 citato e individua l’autorità competente in base ai principi di cui all’articolo 6 della stessa legge regionale nonché all’attuazione che ne è stata data.

Ritenuto necessario precisare nei titoli degli allegati B1, B2 e B3 alla l.r. 40/1998, a seguito dell’inserimento negli stessi allegati di specifiche categorie progettuali inerenti gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti, che i progetti ivi elencati sono sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree naturali protette, unicamente nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione, coerentemente con quanto disposto dall’articolo 4, comma 4, della medesima l.r. 40/1998 e confermato dall’articolo 6, comma 6, lettera b) del d.lgs. 152/2006.

Ritenuto necessario, con l’occasione, precisare che le opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, di cui alla categoria progettuale n. 13 dell’allegato B1, non comprendono, oltre a quanto riportato nella corrispondente nota, gli interventi di manutenzione ordinaria di opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti già esistenti, nonché gli interventi su sponde naturali dei medesimi corsi d’acqua finalizzati al consolidamento della sponda o al consolidamento di versanti o alla difesa puntuale di infrastrutture.

Ritenuto opportuno precisare che il termine “industriali”, che specifica le tipologie di impianti non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda e di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sottoposti alla procedura di VIA, di cui alle categorie progettuali n. 36 e n. 38 dell’allegato B2, presuppone che tali impianti siano concepiti e realizzati per una produzione a livello industriale e, conseguentemente, esclude la possibilità che rientrino nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA, indipendentemente dalla loro localizzazione o meno in area naturale protetta, impianti di fatto non industriali, quali, ad esempio, gli impianti la cui energia elettrica prodotta non è sottoposta ad imposta secondo quanto disposto dall’articolo 52, comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) e successive modificazioni.

Considerato che la realizzazione e l’esercizio di impianti fotovoltaici non integrati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387), non comporta effetti significativi sull’ambiente qualora gli stessi siano localizzati all’interno di aree industriali esistenti.

Preso atto che, in data 18 aprile 2008, la Conferenza permanente Regione - autonomie locali, ha espresso parere favorevole in merito all’aggiornamento degli allegati alla l.r. 40/1998, proposto con la presente deliberazione.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2002, n. 75-5611 (Legge regionale 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. Riorganizzazione allegati) pubblicata nel b.u.r. n. 15 del 11 aprile 2002 che, in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale 27 dicembre 2001, n. 217-41038 (Direttiva CE 97/11. Integrazione degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”), sostituisce integralmente il testo degli allegati A1, A2, B1, B2, B3 e C della l.r. 40/1998.

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2008, n. 41-8651 (Aggiornamento allegati alla l.r. 40/1998 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Proposta al Consiglio regionale).

Sentita la Commissione consiliare competente;

delibera

- di aggiornare, ai sensi dell’articolo 23, comma 7, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), gli allegati A1, A2, B1, B2, B3, C, D ed E della l.r. 40/1988 medesima, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, come modificato dal decreto legisltaivo 16 gennaio 2008, n. 4, secondo quanto riportato all’allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

- di precisare che il termine “industriali”, che specifica le tipologie di impianti non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda e di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sottoposti alla procedura di VIA, di cui alle categorie progettuali n. 36 e n. 38 dell’allegato B2, presuppone che tali impianti siano concepiti e realizzati per una produzione a livello industriale e, conseguentemente, esclude la possibilità che rientrino nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA, indipendentemente dalla loro localizzazione o meno in area naturale protetta, impianti di fatto non industriali, quali, ad esempio, gli impianti la cui energia elettrica prodotta non è sottoposta ad imposta secondo quanto disposto dall’articolo 52, comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) e successive modificazioni;

- di dare atto che il testo coordinato degli allegati alla l.r. 40/1998, come modificati dall’allegato 1 alla presente deliberazione, è riportato nell’allegato 2 alla presente deliberazione, al fine di facilitarne la lettura;

- di invitare la Giunta regionale ad adottare idonee misure di pubblicità atte a garantire la diffusione della conoscenza dei contenuti della presente deliberazione.

Allegato






La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale