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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 32

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 81-9407

PSR 2007-2013 - Misura 214 “Pagamenti agroambientali”: Azioni 214.1 e 214.2 - Applicazione requisiti di ammissibilita’ previsti dalla DGR n. 59-5662 del 2.04.2007.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

in riferimento alla Misura 214 “Pagamenti agroambientali” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte (“PSR”), di stabilire quanto segue circa i requisiti di ammissibilità di cui alla D.G.R. n. 59-5662 del 2.04.2007 (“Bando 2007"), relativamente alle domande riguardanti le azioni 214.1 e 214.2, sia presentate nel 2007 ai sensi del Bando 2007 come primo anno di adesione, sia presentate nel 2008 ai sensi della D.G.R. n. 52-8662 del 21.04.2008 (”Bando 2008") per la prosecuzione nel 2008 degli impegni assunti nel 2007.

Circa le azioni (“Bando 2008") 214.1 e 214.2, limitatamente ai casi a) e b) di seguito descritti, non è applicabile il criterio di selezione stabilito con la D.G.R. n. 59-5662 del 2.04.2007 secondo il quale non sarebbero state ammesse le domande che avrebbero determinato un pagamento inferiore ai seguenti minimi di pagamento:

- per l’azione 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata)

250 Euro in zone montane,

500 Euro nelle altre zone;

- per l’azione 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica)

250 Euro in tutte le zone.

a) Le domande relative agli anni 2007 e 2008 che, in tali campagne o in anni successivi del periodo di impegno, diano luogo a importi inferiori ai livelli minimi sopra citati a causa delle riduzioni che con l’approvazione del PSR da parte della Commissione Europea si sono determinate nei premi unitari per ettaro previsti dal “Bando 2007";

b) le domande che in un qualsiasi anno del periodo di impegno diano luogo a pagamenti inferiori agli importi minimi stabiliti dalla D.G.R. n. 59-5662 del 2.04.2007 per il verificarsi di determinate cause di forza maggiore e di circostanze ammesse dalla normativa o dal PSR, come quelle di seguito indicate, :

- espropriazione di parte dell’azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;

- estirpo di alcune superfici a vigneto danneggiato dalla flavescenza dorata;

- cessione (senza subentro nell’impegno) di terreni entro il limite del 10%;

- cessione (con subentro nell’impegno) di terreni anche oltre il limite del 10%;

- subentro parziale di un nuovo beneficiario su particelle assoggettate all’impegno nell’anno precedente;

- coltivazione di colture non disciplinate e quindi non a premio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)