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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 32

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 77-9403

Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, mosti e vini della vendemmia 2008. Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all’Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo.

A relazione dell’Assessore Taricco:

Il Reg. CE n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare al titolo V, capo I disciplina le pratiche ed i trattamenti enologici.

Il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.

Il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, reca modalità di applicazione del Reg. (CE) n.479/2008 del Consiglio relativo all’Organizzazione Comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

Il citato Reg.(CE) n. 479/2008 ed in particolare il Titolo II, capo I relativo ai programmi di sostegno, prevede, la concessione di un sostegno ai produttori che utilizzano mosto di uve concentrato, compreso il mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcometrico naturale dei prodotti alle condizioni stabilite all’allegato V, ai sensi dell’art.19 del Reg. (CE) 479/08, solo se la misura specifica è inserita nei Programmi di sostegno nazionale

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) ha trasmesso alla Commissione europea il Programma nazionale di sostegno di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento (CE) n. 479/2008, (lettera protocollo n. 0001488 del 30 giugno 2008);

Il Programma, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 2, primo comma, del medesimo Regolamento (CE) n. 479/2008, entra in applicazione tre mesi dopo la sua presentazione alla Commissione Europea.

Il Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali ha ritenuto di avvalersi della facoltà concessa agli stati membri dall’art.2 del Reg.(CE) n. 555/08 di attuare sotto la propria responsabilità il programma di sostegno, dando attuazione agli art. 32, 33 e 34 del citato Reg. (CE) n.479/08;

Tale Programma di sostegno in particolare alla scheda “Misura K -Uso dei mosti concentrati e mosti concentrati rettificati per l’aumento della gradazione alcolica del vino di cui all’art. 19 del Reg. (CE) 479/2008" prevede di concedere, per la campagna 2008/2009, l’aiuto per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale fino ad un massimo di 1,5 % vol .

In particolare l’art. 129 del citato Reg. (CE) 479/08 stabilisce che le disposizioni di cui agli art. 26, 27, 28 e 29, concernenti le pratiche enologiche, si applicano a partire dal 1 agosto 2009. Pertanto per la campagna 2008/09 relativamente alle pratiche e ai trattamenti enologici da autorizzare deve essere fatto riferimento al citato Reg (CE) 1493/99.

La lettera C dell’allegato V del Regolamento CE n. 1493/99 prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta di “arricchimento”) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti da uve classificate come varietà per la produzione di vino, nonché del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola. La pratica dell’arricchimento può essere autorizzata nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 2% vol., a condizione che il titolo alcolometrico volumico naturale, nella zona viticola C II, sia pari o superiore a 8,5% vol.

La lettera F dell’allegato VI del Regolamento CE n. 1493/99 prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possono autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, atti a diventare V.Q.P.R.D. ad eccezione dei prodotti destinati ad essere trasformati in vino liquoroso prodotto in regioni determinate. La pratica dell’arricchimento può essere autorizzata nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 2% vol., a condizione che il titolo alcolometrico volumico naturale raggiunga il minimo previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

La lettera D dell’allegato V del Regolamento CE n. 1493/99 prevede che i prodotti per i quali è stato aumentato il titolo alcolometrico volumico naturale mediante arricchimento non possano avere, nella zona viticola C II, un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 13% vol. Detta disposizione non si applica per i vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita, a norma del punto 4 della lettera F dell’allegato VI dello stesso Regolamento.

Il punto 3 della lettera H dell’allegato V del Regolamento CE n. 1493/99 prevede che, fatto salvo l’arricchimento dei componenti della partita (cuvée), è vietato qualsiasi arricchimento della partita. L’articolo 24 del Regolamento CE n. 1622/00 prevede che lo Stato membro può autorizzare l’arricchimento della partita (cuvée) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, purché: a) nessun componente della partita (cuvée) sia già stato arricchito; b) detti componenti provengano esclusivamente da uve raccolte nel suo territorio; c) l’operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta; d) non sia superato il limite di 2% vol. per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola C II, purché il titolo alcolometrico volumico naturale di ciascuno dei componenti sia pari ad almeno 8,5% vol. Tuttavia per i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate il titolo alcolometrico volumico naturale deve raggiungere il minimo previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

Il punto 4 della lettera H dell’allegato V del Regolamento CE n. 1493/99, in deroga al punto 3 della stessa lettera H, prevede che lo Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l’arricchimento della partita (cuvée) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti. Tale arricchimento può essere effettuato con l’aggiunta di saccarosio, di mosti di uve concentrati o di mosti di uve concentrati rettificati; tuttavia l’uso del saccarosio o di mosto di uve concentrato è ammesso a condizione che tale metodo fosse tradizionalmente praticato nello Stato membro conformemente alla legislazione vigente alla data del 24/11/1974. A norma dell’articolo 11 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, nella preparazione di vini spumanti, alla data del 24/11/1974, era consentita solo l’aggiunta di saccarosio.

Il punto 24 dell’Allegato I del Regolamento CE n. 1493/99 prevede che il “Vino di uve stramature” sia prodotto senza alcun arricchimento.

Il Regolamento (CE) n. 423/2008 dell’8 maggio 2008 della Commissione fissa talune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, in particolare al titolo III, capo I (arricchimento);

Il punto 1 dell’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 ha stabilito che nella produzione dei vini passiti non è consentita alcuna pratica di arricchimento del titolo alcolometrico naturale delle uve, prima o dopo l’appassimento.

Tutto ciò tenuto conto del fatto che alcuni disciplinari di produzione per vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita prevedono norme specifiche, anche più restrittive, per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale.

Il punto 2 dell’articolo 9 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 ( Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’OCM del vino) ha trasferito alla Regione le competenze in materia di autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino di qualità prodotto in regioni determinate (vino D.O.C. o D.O.C.G.), delle partite per l’elaborazione del vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate.

Il Decreto Ministeriale 4 agosto 2006 recante “Disposizioni per le autorizzazioni all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ed all’acidificazione dei prodotti della vendemmia ha stabilito che, a decorrere dalla vendemmia 2006, tali operazioni vengano autorizzate dalle Regioni e Province autonome previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e che le Regioni sono tenute a conservare la documentazione attestante l’accertamento delle condizioni climatiche.

In considerazione di ciò le richieste di autorizzazione all’arricchimento dovranno pervenire al Settore Sviluppo Produzioni Vegetali della Regione Piemonte da parte dei Consorzi di Tutela dei vini di qualità prodotti in regioni determinate e in mancanza di essi dalle Associazioni dei Produttori operanti sul territorio regionale, opportunamente corredate di dati analitici, per i principali parametri, relativi allo stato di maturazione delle uve.

Il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali si avvale della collaborazione del Settore Fitosanitario regionale per la fornitura quindicinale dei dati agrometeorologici e delle loro analisi. L’interpretazione dei dati forniti verrà utilizzata a supporto dei dati analitici che corredano le richieste di autorizzazione.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 04/08/2006 ha disposto, tra l’altro, che copia del provvedimento di autorizzazione agli arricchimenti sia inviato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

per quanto citato in premessa:

- di dare mandato al Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, nella misura massima del 2% vol., delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2008 e ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, sulla base dei dati di maturazione prodotti dai soggetti richiedenti e anche sulla base dei dati agrometeorologici raccolti come specificato in premessa;

- di incaricare il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali all’invio dei provvedimenti di autorizzazione a titolo di notifica, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all’Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di Torino, ad A.G.E.A. .

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)