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Bollettino Ufficiale n. 32 del 7 / 08 / 2008
Decreto della Presidente della Giunta Regionale 1° agosto 2008, n. 13/R.
Regolamento regionale recante: Attuazione dellarticolo 27 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)..
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38-9364 del 1° agosto 2008
emana
il seguente regolamento
Regolamento regionale recante: Attuazione dellarticolo 27 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento, in attuazione dellarticolo 27 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), individua e disciplina le ulteriori fattispecie alle quali, nellambito dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione Piemonte, sono applicati gli istituti della dichiarazione di inizio di attività o del silenzio assenso, secondo i principi contenuti negli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificati dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
2. Sono, altresì, individuati i casi in cui trova applicazione la riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi.
Art. 2.
(Principi e finalità)
1. Il presente regolamento disciplina gli istituti di semplificazione amministrativa indicati allarticolo 1, al fine di:
a) ridurre il numero delle fasi procedimentali;
b) regolare in modo uniforme i procedimenti dello stesso tipo di competenza di strutture regionali diverse;
c) ridurre i termini per la conclusione dei procedimenti;
d) facilitare il funzionamento dei processi, sotto il profilo organizzativo.
Art. 3.
(Elenco dei procedimenti semplificati)
1. La dichiarazione di inizio attività si applica ai seguenti procedimenti amministrativi:
a) autorizzazione per la commercializzazione, distribuzione e vendita di GPL in bombole ed in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne (artt. 2, comma 1, lettera b), 3, 8, 9, 13 e 14 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128);
b) autorizzazione per labilitazione a centro Autorizzato di Assistenza Agricola (d.g.r. n. 43-3954 del 17 settembre 2001).
2. Il silenzio assenso si applica ai seguenti procedimenti amministrativi:
a) autorizzazione preventiva per rilascio concessioni edilizie per insediamenti commerciali (art. 26 l.r. 56/1977 e d.c.r. n. 703-15162 del 12 ottobre 1993);
b) presa datto sostituzione del direttore concessionario di azienda faunistico-venatoria e agri-turistico-venatoria (artt. 9 e 26 d.g.r. n. 15-11925 dell8 marzo 2004).
3. La riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi si applica, con le modalità di cui allarticolo 8, ai seguenti procedimenti regionali:
a) autorizzazione per la gestione di una stazione di monta naturale pubblica o privata (d.g.r. n. 16-11162 dell1° dicembre 2003);
b) autorizzazione per la gestione di una stazione di inseminazione artificiale equina (d.g.r. n. 16-11162 dell1° dicembre 2003);
c) autorizzazione per la gestione di un centro di produzione di materiale seminale (d.g.r. n. 16-11162 dell1° dicembre 2003);
d) autorizzazione per la gestione di un recapito per la vendita di materiale seminale o di embrione (d.g.r. n. 16-11162 dell1° dicembre 2003);
e) autorizzazione per la gestione di un gruppo di raccolta di embrioni (d.g.r. n. 16-11162 dell1° dicembre 2003);
f) autorizzazione per la gestione di un centro di produzione di embrioni (d.g.r. n. 16-11162 dell1° dicembre 2003);
g) autorizzazioni alla raccolta di materiale seminale di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione direttamente in azienda (d.g.r. n. 16-11162 dell1° dicembre 2003);
h) autorizzazioni a veterinari ed operatori pratici di inseminazione artificiale per effettuare fecondazioni artificiali (d.g.r. n. 16-11162 dell1° dicembre 2003).
4. Per quanto non espressamente disciplinato dagli articoli 4, 5, 6 e 7 si rinvia agli articoli 19 e 20 della l. 241/1990, come da ultimo modificati dalla l. 80/2005.
Art. 4.
(Autorizzazione per la commercializzazione, distribuzione e vendita di GPL in bombole ed in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne)
1. Ai fini dellapplicazione degli articoli 3, 8, 9, 13 e 14 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa allinstallazione e allesercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché allesercizio dellattività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dellarticolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239), il soggetto interessato dichiara, alla struttura regionale competente a rilasciare lautorizzazione, il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alle disposizioni richiamate.
Art. 5.
(Autorizzazione per labilitazione a Centro autorizzato di assistenza agricola)
1. Ai fini dellapplicazione del decreto ministeriale 27 marzo 2008 (Riforma dei Centri autorizzati di assistenza agricola), le società richiedenti di cui allarticolo 1, comma 1, lettera b) dichiarano il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati nel decreto medesimo.
Art. 6.
(Autorizzazione preventiva per rilascio concessioni edilizie per insediamenti commerciali)
1. Nel procedimento amministrativo disciplinato dallarticolo 26 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificato dallarticolo 7 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, e dalla deliberazione del Consiglio regionale del 12 ottobre 1993, n. 703-15162, decorsi 120 giorni dalla presentazione dellistanza alla struttura regionale competente, il silenzio dellamministrazione equivale al provvedimento di accoglimento dellistanza medesima.
Art. 7.
(Presa datto sostituzione del direttore concessionario in azienda faunistico-venatoria)
1. Ai fini della presa datto di cui agli articoli 9 e 26 della d.g.r. n. 15-11925 dell8 marzo 2004, si applica il silenzio assenso decorsi 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dellavvenuta nomina del nuovo direttore da parte degli organi competenti dellazienda faunistico-venatoria e agri-turistico-venatoria.
Art. 8.
(Riduzione dei termini)
1. E ridotto il termine da 6 mesi a 90 giorni nel seguente procedimento:
a) presa datto sostituzione del direttore concessionario di azienda faunistico -venatoria e agri - turistico venatoria (d.g.r. n. 15-11925 dell8 marzo 2004).
2. E ridotto il termine da 30 a 15 giorni nei seguenti procedimenti amministrativi:
a) autorizzazione per la gestione di una stazione di monta naturale pubblica o privata (d.g.r. 16-11162 del 1° dicembre 2003);
b) autorizzazione per la gestione di una stazione di inseminazione artificiale equina (d.g.r. 16-11162 del 1° dicembre 2003);
c) autorizzazioni a veterinari ed operatori pratici di inseminazione artificiale per effettuare fecondazioni artificiali (d.g.r. 16-11162 del 1° dicembre 2003).
3. E ridotto il termine da 60 a 30 giorni nei seguenti procedimenti amministrativi:
a) autorizzazione per la gestione di un recapito per la vendita di materiale seminale o di embrioni (d.g.r. 16-11162 del 1° dicembre 2003);
b) autorizzazione per la gestione di un centro di produzione materiale seminale (d.g.r. 16-11162 del 1° dicembre 2003);
c) autorizzazione per la gestione di un gruppo di raccolta di embrioni (d.g.r. 16-11162 del 1° dicembre 2003);
d) autorizzazione per la gestione di un centro di produzione di embrioni (d.g.r. 16-11162 del 1° dicembre 2003);
e) autorizzazione alla raccolta di materiale seminale di razze autoctone e di tipo etnici a limitata diffusione direttamente in azienda (d.g.r. 16-11162 del 1° dicembre 2003).
Art. 9.
(Norma di coordinamento)
1. Ai fini del coordinamento delle disposizioni relative ai procedimenti oggetto del presente regolamento, la Giunta regionale provvede ad adeguare le proprie deliberazioni come individuate agli articoli 3, 7 e 8.
Art. 10.
(Norma finale)
1. Restano confermati i casi di dichiarazione di inizio attività e silenzio assenso già individuati da precedenti provvedimenti amministrativi.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 1° agosto 2008.
Mercedes Bresso