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Bollettino Ufficiale n. 32 del 7 / 08 / 2008

Deliberazione del Consiglio Regionale 28 luglio 2008, n. 208 - 34212

Dimissioni del signor Sergio Ricca dalla carica di Consigliere regionale e relativa surrogazione con il signor Giovanni Caracciolo (articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108).

(omissis)

Interviene il Consigliere Dutto, in qualità di Presidente della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l’insindacabilità (di seguito la Giunta), dando lettura dell’estratto del processo verbale n. 25 del 25 luglio 2008 della stessa (allegato alla presente per farne parte integrante) relativo agli adempimenti conseguenti all’elezione di Consiglieri regionali al Parlamento nazionale.

Il Presidente Gariglio dà lettura della lettera di dimissioni, del signor Luigi Sergio Ricca dalla carica di Consigliere regionale a seguito della sua nomina ad Assessore regionale e pone in votazione la proposta di prendere atto delle dimissioni del Consigliere Luigi Sergio Ricca.

(Il Consiglio, unanime, prende atto).

Il Presidente Gariglio pone poi in votazione la proposta di prendere atto che al Consigliere Luigi Sergio Ricca subentra, ai sensi della normativa vigente dettagliatamente richiamata dal Presidente Dutto, il signor Giovanni Caracciolo della Lista “S.D.I.” nella circoscrizione elettorale di Torino, candidato con il maggior numero di preferenze di tale lista.

(Il Consiglio, unanime, prende atto).

Il Presidente Gariglio in esito alla votazione effettuata, proclama eletto Consigliere il signor Giovanni Caracciolo e lo invita a prendere posto in aula qualora si trovi nelle vicinanze.

(Il Consigliere neo-eletto prende posto in Aula).

Per quanto attiene alla convalida dell’elezione del neo-eletto Consigliere Giovanni Caracciolo, l’articolo 17 della legge n. 108 del 1968 prevede che “al Consiglio regionale è riservata la convalida dell’elezione dei propri componenti, secondo le norme stabilite dal suo Regolamento interno”. A tal fine l’articolo 16 del Regolamento stabilisce che l’esame delle condizioni di ciascuno dei Consiglieri eletti sia effettuato dalla Giunta la quale proporrà successivamente al Consiglio regionale l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

(omissis)