Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 32 del 7 / 08 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2008, n. 17-9287

Edilizia Residenziale Pubblica “Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012". Disposizioni in ordine all’attuazione del primo biennio d’intervento.

A relazione dell’Assessore Conti:

Premesso che:

il Consiglio regionale con deliberazione n. 93-43238 del 20.12.2006 ha approvato il “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012", ai sensi dell’articolo 89 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilendo, tra l’altro, di attuare il programma in tre bienni attraverso piani e programmi specifici di intervento approvati dalla Giunta regionale;

la citata deliberazione del Consiglio regionale n. 93-43238 del 20.12.2006 ad oggetto “Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012" consente, tra l’altro, alla Giunta regionale di apportare eventuali modifiche al Programma rese necessarie dall’attuazione o derivanti da variazioni delle condizioni di accesso al credito o in relazione all’approvazione, da parte dello Stato o del Consiglio regionale, di leggi o di atti di programmazione generale;

ai sensi della l.r. 44/2000 sono delegate ai Comuni le funzioni relative alla raccolta e istruttoria delle domande di contributo presentate dai diversi operatori: Comuni medesimi, Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.), cooperative edilizie e loro consorzi, imprese edilizie e loro consorzi, privati cittadini;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 10-5298 del 19.2.2007 sono stati approvati i criteri, i tempi e le modalità di intervento per la programmazione del primo biennio;

con successive determinazioni dirigenziali sono stati approvati i bandi di concorso per ciascuna misura d’intervento ed i modelli di domanda;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 30-6053 del 4.6.2007 sono stati forniti ai Comuni chiarimenti e precisazioni al fine di istruire e valutare in modo omogeneo le domande presentate per il primo biennio;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 20-6820 del 10.9.2007 sono state fornite ulteriori precisazioni circa l’applicazione dei criteri per l’attribuzione dei contributi, la predisposizione della graduatoria regionale relativa al “Sostegno alle Agenzie sociali per la locazione” e sono state stabilite le modalità per l’utilizzo delle economie accertate per ciascuna misura di intervento;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 26-7085 del 15.10.2007, ad integrazione della citata D.G.R. n. 20-6820 del 10.9.2007, sono state fornite ulteriori indicazioni per l’assegnazione dei contributi relativi al primo biennio;

con successive determinazioni dirigenziali pubblicate, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 1° e 2° supplemento al n. 44 del 31.10.2007, sono state approvate le graduatorie degli interventi e sono stati assegnati i contributi per tutte le misure previste dal Programma casa esaurendo in tal modo le risorse disponibili per il primo biennio;

gli interventi che riguardano la costruzione, il recupero e, per l’edilizia sovvenzionata, la manutenzione straordinaria, devono pervenire all’inizio dei lavori ed apertura del cantiere entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della determina di ammissione a contributo; tale termine scade pertanto il 30.4.2009;

con la deliberazione della Giunta Regionale n. 87-7841 del 17.12.2007 sono stati adottati ulteriori criteri e modalità per l’attuazione degli interventi e l’erogazione dei contributi, mentre con la nota regionale del 21.12.2007, prot. n. 14659/DA0800, sono state richiamate le procedure e gli adempimenti per l’attuazione del primo biennio.

Considerato che:

dal monitoraggio sull’attuazione del primo biennio del Programma Casa e dalle segnalazioni pervenute dai soggetti attuatori degli interventi sono emerse alcune problematiche procedurali la cui definizione è necessaria sia per consentire l’osservanza della tempistica prevista per l’inizio dei lavori che, più in generale, per semplificare le procedure inerenti l’erogazione dei contributi e il pieno utilizzo dei finanziamenti attribuiti;

alcuni comuni, valutato l’insorgere di condizioni ostative alla realizzazione dell’intervento ovvero le mutate esigenze rispetto alla sua localizzazione, hanno richiesto di poter trasferire il finanziamento su altro immobile del territorio comunale. Si ritiene che tale richiesta possa essere accolta purchè sia verificata l’ammissibilità a finanziamento dell’intervento, che l’immobile abbia caratteristiche analoghe a quello oggetto di domanda e siano rispettati gli impegni assunti dal soggetto attuatore, i punteggi attribuibili, la posizione in graduatoria ed i tempi previsti per addivenire all’inizio dei lavori. Ciò in quanto resta immutato l’obiettivo della programmazione regionale di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica da destinare alla locazione nel comune;

per quanto riguarda l’erogazione del primo 35% del contributo, preso atto delle segnalazioni pervenute da diversi soggetti attuatori, occorre consentire che l’attestazione rilasciata da iiSBE Italia, circa il rispetto dei requisiti di bioedilizia dichiarati in sede di domanda ovvero di quelli minimi previsti dalla programmazione regionale del primo biennio, possa essere sostituita con una dichiarazione equipollente rilasciata dal Progettista e dal Direttore dei Lavori;

per quanto riguarda gli interventi di edilizia sovvenzionata gli aspetti che necessitano di essere precisati riguardano:

- consentire al Comune di delegare all’Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) provinciale oltre che l’attuazione dell’intervento anche la gestione finanziaria del finanziamento concesso con la conseguente erogazione del contributo direttamente all’A.T.C.;

- stabilire che nel caso in cui sia realizzato con il finanziamento concesso un numero di alloggi inferiore rispetto a quello inizialmente previsto, come già consentito dalla D.C.R. n. 93-43238 del 20.12.2006 di approvazione del Programma Casa, il contributo medio per unità abitativa può essere superiore a 100.000,00 euro/alloggio oltre la sostenibilità ambientale;

- stante le difficoltà segnalate da Comuni e A.T.C. a reperire fondi propri (di bilancio, legge 513/77, legge 560/93 e per le A.T.C. gli accantonamenti di cui alla legge 457/78) al fine di assicurare la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi si ritiene possibile consentire l’utilizzo dell’intero finanziamento regionale concesso;

- precisare quanto previsto dalla D.G.R. n. 10-5298 del 19.2.2007 circa la determinazione dell’eventuale economia di programma dell’intervento. Essa viene determinata quale differenza tra il finanziamento regionale attribuito e il contributo definitivo in base al Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) di collaudo approvato dall’ente attuatore;

tutto ciò premesso e considerato

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di stabilire quanto segue:

1) le amministrazioni comunali qualora verifichino l’insorgere di condizioni ostative ovvero di mutate esigenze rispetto alla realizzazione dell’intervento sull’immobile oggetto di domanda, al fine di mantenere in essere i finanziamenti attribuiti, possono rilocalizzare l’intervento su altro immobile del proprio territorio, fermo restando la verifica di ammissibilità dell’intervento, il rispetto degli impegni assunti dal soggetto attuatore, i punteggi attribuibili ed i tempi previsti per addivenire all’inizio dei lavori. Gli uffici regionali provvederanno alla verifica della posizione in graduatoria dell’intervento ed alla conferma del contributo;

2) il soggetto attuatore dell’intervento può produrre, per l’erogazione del primo 35% del contributo, in alternativa alla attestazione iiSBE italia, dichiarazione equipollente rilasciata dal Progettista e dal Direttore dei Lavori che il progetto raggiunge i requisiti di bioedilizia dichiarati con la domanda di partecipazione. Nella dichiarazione dovrà altresì essere dato atto che si è provveduto a trasmettere la documentazione progettuale ad iiSBE Italia ai fini dell’acquisizione della relativa attestazione.

Qualora il grado di sostenibilità raggiunto dal progetto sia inferiore a quello indicato in sede di domanda, la dichiarazione del Progettista e del Direttore dei Lavori dovrà attestare il rispetto del limite minimo stabilito dalla programmazione regionale per il tipo d’intervento previsto.

Resta confermato che l’attestazione iiSBE italia, sul raggiungimento del grado di sostenibilità dell’edificio realizzato, dovrà in ogni caso essere acquisita dal soggetto attuatore ai fini dell’erogazione del saldo del finanziamento regionale;

3) per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata:

a) il Comune può delegare l’Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) oltre che per l’attuazione dell’intervento anche per la gestione finanziaria del medesimo. In tal caso il contributo viene erogato direttamente all’A.T.C.;

b) è ammessa la realizzazione di un numero di alloggi inferiore rispetto a quello indicato in domanda, fermo restando il finanziamento attribuito, anche nel caso in cui il contributo medio per unità abitativa sia superiore a 100.000,00 euro/alloggio, oltre la sostenibilità ambientale;

c) nel caso in cui l’ente attuatore non disponga di fondi propri (di bilancio, legge 513/77, legge 560/93 e per le A.T.C. gli accantonamenti di cui alle D.G.R. n. 63-13141 del 2.3.1992 e n. 51-16159 del 22.6.1992 relative ai fondi della legge 457/78) al fine di assicurare la copertura finanziaria per la realizzazione dell’intervento è ammesso l’utilizzo dell’intero finanziamento regionale concesso;

d) l’eventuale economia di programma è determinata dalla differenza tra il finanziamento regionale attribuito ed il contributo spettante definitivo che risulta dal Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) di collaudo. Tale economia rimane nella disponibilità del soggetto attuatore ed è destinata agli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)