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Bollettino Ufficiale n. 32 del 7 / 08 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2008, n. 42-9261

Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Autorizzazione al CA TO 4 a rinnovare, per il triennio venatorio 2008/2011, tre Aree a caccia specifica (ACS). Nelle ACS e’ consentito il prelievo di muflone, cinghiale, capriolo e camoscio e le stesse sono finalizzate alla tutela di tutte le altre specie in esse presenti.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le motivazioni indicate in premessa:

- di rinnovare, limitatamente al triennio venatorio 2008/2011, le aree a caccia specifica (ACS) “San Berné”, “Varisella, Viù, Moncolombano” e “Val della Torre - Moschette” aventi rispettivamente superficie di Ha 750, Ha 830 ed Ha 500 e ricadenti nel territorio di competenza del CA TO 4;

- di prendere atto che nelle ACS l’attività venatoria è disciplinata dal Regolamento proposto dal Comitato di gestione del CA TO 4 ed allegato, quale parte integrante, alla D.G.R. n. 144-25236 del 5.8.1998, con la quale è stata autorizzata l’istituzione delle ACS “San Berné”, “Varisella, Viù, Moncolombano”.

- di dare atto che:

1. nell’ACS “San Berné” è consentito il solo prelievo del muflone (Ovis musimon) e del cinghiale (Sus scrofa);

2. nell’ACS “Varisella, Viù, Moncolombano” è possibile il solo prelievo di muflone (Ovis musimon), camoscio (Rupicapra rupicapra) e cinghiale (Sus scrofa);

3. nell’ACS “Val della Torre - Moschette” l’attività venatoria è rivolta esclusivamente alle specie muflone (Ovis musimon), camoscio (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), e cinghiale (Sus scrofa).

Le ACS sono finalizzate alla tutela di tutte le altre specie ivi presenti, ungulati ruminanti compresi. Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000. il perimetro delle ACS deve essere delimitato da apposite tabelle, contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell’articolo di legge regionale di riferimento. L’apposizione e la manutenzione delle tabelle compete al CA TO 4;

- di subordinare l’eventuale rinnovo delle ACS in argomento, al termine della validità della stessa, alla valutazione dei risultati conseguiti in ordine alla diminuzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica nelle aree in questione e nei territori limitrofi nonché alla salvaguardia delle specie oggetto di tutela.

La Provincia di Cuneo adotta tutti gli opportuni accorgimenti al fine di vigilare sulla corretta fruizione delle ACS da parte dei cacciatori ammessi ad esercitarvi l’attività venatoria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)