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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 31

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte
Decreto del Direttore Generale 10 giugno 2008, n. 82

Approvazione del nuovo “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali” dell’Arpa Piemonte.

Il giorno 10/06/2008, in una sala degli uffici amministrativi dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte,

IL DIRETTORE GENERALE

a norma dell’art. 5 della Legge Regionale del Piemonte 13.04.1995, n. 60, come modificata dalla Legge Regionale 20.11.2002, n. 28, adotta il decreto di cui all’oggetto oltre indicato:

IL DIRETTORE GENERALE

Presa visione della proposta del Dirigente Responsabile della Struttura Complessa 17 - Uffici amministrativi, Dott. Luigi Preziosi, di seguito integralmente riportata:

“L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale dell’attività amministrativa volta ad assicurarne l’imparzialità e la trasparenza ed a favorire la partecipazione dei cittadini; attiene inoltre ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117 / II Cost.).

La materia del diritto di accesso ha subito nel corso del tempo diversi e sostanziali interventi normativi che ne hanno modellato e precisato la natura ed ampliato la portata.

In adempimento dei principi sopra riportati, con D.D.G. n. 668 del 01.07.1997 l’Arpa ha adottato il proprio Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i, concernente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare ai sensi dell’art. 24, comma 2, che prevede l’obbligo per le singole amministrazioni di individuare le categorie di documenti sottratti all’accesso.

Successivamente, con D.D.G. n. 53 del 03.02.1998, sono state apportate alcune modifiche al Regolamento e sono state fornite ulteriori indicazioni in materia di adempimento al diritto di accesso ai documenti.

In seguito all’approvazione con D.D.G. n. 78 del 13.02.2004 del nuovo Regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si era reso necessario procedere ad un adeguamento della normativa interna in argomento; quindi, con D.D.G. n. 831 del 07.12.2004 è stato approvato un nuovo Regolamento di accesso, revocando il testo adottato in precedenza.

Alla luce delle nuove disposizioni modificative ed integrative della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, emanate con legge 11 febbraio 2005, n. 15, e legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché in seguito all’approvazione della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, si segnalava l’opportunità di integrare il Regolamento vigente con le necessarie precisazioni riguardanti, tra l’altro, le richieste di accesso relative ad atti o documenti dell’Arpa Piemonte aventi carattere infra procedimentale o istruttorio e relative a procedimenti il cui Responsabile (ex L. 241/1990) sia organo o persona esterna all’Agenzia (Regione, Province, Comuni, ecc...).

E’ stato così adottato un nuovo testo modificato del Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso, approvato da ultimo con D.D.G. n. 514 del 16 settembre 2005.

A partire da tale data, sono state emanate e successivamente entrate in vigore ulteriori disposizioni in materia a cui l’Agenzia ha inteso conformarsi e che devono ora essere formalizzate, riunite ed organizzate nella specifica forma di Regolamento interno.

In particolare, in materia di accesso e diffusione delle informazioni relative all’ambiente in possesso delle autorità pubbliche, il Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, attuativo della direttiva 90/313/CEE, di cui si dava conto nel Regolamento ex D.D.G. 514/2005, è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, pubblicato in data 23 settembre 2005, ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”; l’emanazione di tale decreto è finalizzata a garantire sistematicamente e progressivamente il diritto di accesso e la diffusione dell’informazione ambientale in forme o formati facilmente consultabili.

Inoltre, importanti e significative novità sono state introdotte con il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, pubblicato il 18 maggio 2006, ad oggetto: “Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”, che ha altresì abrogato il precedente D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, ad eccezione del solo art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione) in attesa dell’approvazione dell’apposito regolamento governativo relativo ai casi di sottrazione all’accesso.

Tale normativa rinnova la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, demandando alle amministrazioni pubbliche interessate l’adozione dei necessari provvedimenti generali organizzatori.

Si ritiene quindi necessaria l’approvazione di un nuovo Regolamento interno di ARPA Piemonte in adempimento della rinnovata disciplina in argomento.

Il testo che si propone è costituito da otto titoli, suddivisi in capi, per un totale di ventinove articoli.

Accanto a disposizioni di carattere generale, si è preferito trattare separatamente l’accesso ai documenti amministrativi (Titolo II) e quello alle informazioni ambientali (Titolo III); ciò in ragione della speciale fattispecie delineata dalla normativa nel settore dell’accesso all’informazione ambientale che, pur rientrando in linea di massima nel più ampio concetto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, conserva dei tratti distintivi derivanti dal particolare contenuto e valenza pubblica che la contraddistingue.

Lasciando all’intero articolato del testo di “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali”, allegato al presente provvedimento, la disciplina particolareggiata della materia con riferimento all’ARPA Piemonte, si ritiene opportuno esplicitare qui di seguito, alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali, alcune note interpretative in relazione a particolari modalità di esercizio in esso indicate.

In ordine ai controinteressati, tra le diverse novità introdotte dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, di particolare interesse è il ruolo assegnato all’eventuale controinteressato, individuato dalla pubblica amministrazione in base al contenuto della richiesta di accesso agli atti amministrativi; in tale ambito sorge quindi la necessità di operare il bilanciamento dei diversi interessi in conflitto, ossia quello all’informazione fondato sul principio della trasparenza che si attua con lo strumento del diritto di accesso, contrapposto alla riservatezza dei dati personali (sensibili e giudiziari) tutelati prioritariamente dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy).

Con riferimento alla natura del diritto di accesso, la definizione classica presa in considerazione, quale diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, viene in concreto ampliata qualificando quest’ultimo come diritto soggettivo non diretto, bensì “strumentale” alla tutela di altre posizioni giuridiche soggettive (diritti ovvero interessi legittimi); come riportato nella sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 18 aprile 2006, “...il diritto di accesso sembra assumere consistenza di diritto soggettivo ... (che) fa leva essenzialmente sul carattere vincolato dei poteri rimessi all’amministrazione in sede di esame dell’istanza di accesso, poteri aventi ad oggetto la mera ricognizione della sussistenza dei presupposti di legge e l’assenza di elementi ostativi”; in tal modo, situazioni soggettive si caratterizzano per il fatto di offrire al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi); in altre parole si è preso atto della natura essenzialmente strumentale della posizione giuridica riconosciuta e tutelata dal diritto di accesso, che caratterizza marcatamente la strumentalità dell’azione correlata.

Per quanto riguarda i legittimati, la categoria dei soggetti legittimati ad esercitare il diritto di accesso (interessati) comprende altresì i soggetti, associazioni, comitati costituiti, portatori di interessi diffusi o collettivi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 555/2006).

In ordine alle forme di rigetto, la richiesta viene respinta con provvedimento espresso entro il termine previsto di trenta giorni dalla ricezione, come risultante dal protocollo in arrivo assegnato all’istanza; decorso inutilmente il termine citato, senza che sia formulata formale risposta, la richiesta è da intendersi comunque respinta in applicazione del previsto istituto del silenzio-rigetto.

Sempre in sede di rigetto dell’istanza, non sussistendo margini di discrezionalità, dovranno evidenziarsi la mancanza dei presupposti (carenza di interesse, non riconducibilità dell’atto a “documento amministrativo”, esistenza di interesse contrario prevalente), ovvero la presenza di fattispecie di esclusione dall’accesso.

Ai fini del conseguente trattamento, rientra invece nella casistica dell’istanza irregolare o incompleta anche la mancanza della prescritta e puntuale indicazione degli estremi del documento, presupponendo per sua natura il diritto di accesso la volontà da parte del richiedente di acquisire atti ed informazioni di cui, in tutto od in parte, non è a conoscenza.

Per quello che concerne l’accoglimento della richiesta, quest’ultimo deve indicare le motivazioni, non unicamente d’ordine giuridico, che hanno costituito il fondamento dell’atto e ciò al fine di dar conto della propria azione soprattutto nel caso dell’esistenza di una posizione di controinteresse; al fine di verificare l’interezza della documentazione utilizzata per l’adozione dell’atto finale, l’accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo provvedimento.

Con riferimento poi alla riservatezza, l’accesso deve per quanto possibile salvaguardarne l’interesse mediante modalità, alternative al diniego o alla limitazione, che utilizzino, ad esempio, la schermatura (omissis) dei nomi dei soggetti menzionati che, in qualità di controinteressati, abbiano dichiarato la ferma intenzione di mantenere l’anonimato sui propri dati identificativi; a questo riguardo assumono rilievo le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6524/2005, nonché n. 4999/2007, Sez. V.

La sentenza n. 6524/2005 ribadisce infatti che “...l’esigenza (della riservatezza dei terzi) ben può essere salvaguardata con modalità diverse (ad esempio schermando i nomi ...), senza limitare il diritto di accesso.”

Inoltre la sentenza n. 4999/2007, pur dando atto che la recente giurisprudenza “... privilegia il diritto di accesso, considerando per converso recessivo l’interesse alla riservatezza dei terzi, quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico ...”, segnala la necessità che il principio in oggetto venga applicato cum grano salis, nel bilanciamento caso per caso dei contrapposti interessi; dunque, verificata rigorosamente l’effettività e la concretezza del collegamento dell’accesso al documento con la dichiarata esigenza di tutela, il diritto alla c.d. privacy può essere sacrificato solo a titolo di extrema ratio, restando altrimenti possibile assicurare un ampio esercizio del diritto di accesso mediante le modalità alternative sopra evidenziate.

Tale possibilità viene esplicitata nell’articolo 13, comma 5, del Regolamento proposto, in ragione del quale l’Agenzia, nel caso di comunicazione ai controinteressati, potrà preavvisare questi ultimi della facoltà di mantenere l’anonimato sui propri dati identificativi previa apposita dichiarazione, fatto salvo quant’altro stabilito nel testo regolamentare.

In ordine ai pareri legali, si precisa che l’esclusione dal diritto di accesso, di cui all’art. 15, comma 4, lett. c), può essere disposta anche con riguardo ai pareri legali rilasciati dalla Struttura complessa 17, SS 17.03 - Affari legali e contenzioso.

Infine, per diritto della personalità o libertà fondamentale e inviolabile, di cui si fa menzione all’art. 15, comma 11, si intende il diritto alla vita, all’integrità fisica, al nome, all’onore, la libertà di movimento ecc..., ex artt. 13-28 della Costituzione.

Si segnala ancora che, in allegato separato al Regolamento in oggetto, sono stati predisposti ed aggiornati i necessari e seguenti allegati:

1. Modulo (U.GQ.S023) di richiesta di accesso ai documenti amministrativi ed informazioni ambientali;

2. Modulo (U.GQ.S024) di richiesta di accesso ai dati meteorologici + annessa Legenda;

3. Modulo (U.GQ.S011) di richiesta di accesso all’Ufficio per le Relazioni con il Personale (U.R.P.E.R.);

4. Costi del diritto di accesso;

5. Modulo di Ricevuta di pagamento;

6. Elenco Sedi Urp dell’Arpa Piemonte .

Tali moduli ed allegati potranno essere in seguito aggiornati, se ritenuto opportuno e/o necessario, con determinazione dirigenziale in maniera indipendente dal Regolamento proposto, fatta comunque salva la stretta riferibilità alle disposizioni regolamentari cui afferiscono.

Con riferimento all’allegato sui costi del diritto di accesso, si precisa che l’aggiornamento periodico avverrà con determinazione della Struttura degli Uffici tecnico-logistici, sentita la Struttura Comunicazione istituzionale; i costi connessi all’elaborazione di dati meteorologici sono stabiliti nell’apposito modulo di richiesta di accesso U.GQ.S024.

Il Regolamento stesso, alla luce della normativa di settore, sarà sottoposto a verifica periodica, con particolare riguardo alla congruità delle categorie di documenti e informazioni sottratte all’accesso; le eventuali modifiche verranno adottate con le medesime modalità e forme di cui al presente testo.

Del Regolamento dovrà essere data la più ampia diffusione e pubblicità, sia all’interno dell’Agenzia che, soprattutto, all’esterno, tramite le forme e gli strumenti anche informatici di comunicazione più idonei.

Inoltre, in assolvimento di un obbligo di legge, sarà trasmesso per via telematica alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si propone dunque di approvare il “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali” e relativi allegati nel nuovo testo allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale."

Tutto ciò premesso ;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, e dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);

visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

visti i precedenti Decreti del Direttore Generale Arpa Piemonte n. 668 del 01/07/1997, n. 53 del 03/02/1998, n. 831 del 07/12/2004 e n. 514 del 16/09/2005;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

visto il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale);

visto l’art. 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici ...);

visto il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi);

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di decretare in conformità ad essa;

Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Responsabile della competente Struttura Semplice 17.02 - Contabilità e Bilancio - in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico;

decreta

Per le motivazioni specificate in premessa,

4. Di approvare il “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali” dell’Arpa Piemonte, e relativi allegati, nel nuovo testo allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

5. Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di adozione dello stesso e sostituisce integralmente il precedente approvato con Decreto del Direttore Generale n. 514 del 16 settembre 2005.

6. Di dare atto che il Regolamento, alla luce della normativa di settore, sarà sottoposto a verifica periodica, con particolare riguardo alla congruità delle categorie di documenti e informazioni sottratte all’accesso; le eventuali modifiche verranno adottate con le medesime modalità e forme di cui al presente testo.

7. Di dare atto che gli allegati al Regolamento in oggetto, ed in particolare l’entità dei rimborsi per rilascio di copie di cui all’art. 22, comma 11, potranno essere aggiornati successivamente in maniera indipendente dal Regolamento stesso, se ritenuto opportuno e/o necessario, con determinazione dirigenziale della Struttura degli Uffici tecnico-logistici, sentita la Struttura Comunicazione istituzionale, fatta comunque salva la stretta riferibilità dei moduli ed altri allegati alle disposizioni regolamentari cui afferiscono.

8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del bilancio finanziario dell’Arpa Piemonte.

9. Di trasmettere il Regolamento stesso, a cura della SC 17 proponente, per via telematica alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

10. Di dare la più ampia diffusione e pubblicità al presente “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali”, a cura della SS 01.01 - Comunicazione istituzionale, per l’opportuna conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, tramite le forme e gli strumenti anche informatici di comunicazione più idonei, compreso l’inserimento sul sito Internet dell’Agenzia con facoltà di scaricare il Regolamento, l’apposita modulistica ed ulteriori informazioni, compresi gli eventuali costi.

11. Di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura alla SS 01.01 (Comunicazione istituzionale), via posta elettronica ai sensi della Direttiva del Direttore Generale n. 13/2004, a tutti i Responsabili di Struttura Complessa per gli adempimenti conseguenti ed inoltre di darne comunicazione a tutto il personale Arpa Piemonte, mediante avviso sulla rete Intranet, affinché possa prendere visione del Regolamento stesso sull’apposita sezione del sito Internet dell’Agenzia.

Silvano Ravera

Allegato