INDICE

    

LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2008, N. 22.    

CONSUNTIVO ENTRATA    

CONSUNTIVO SPESA    

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO    



Legge regionale 7 luglio 2008, n. 22.

Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2007.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Approvazione del rendiconto)

1. Il rendiconto generale della Regione, per l’esercizio finanziario 2007, è approvato con le risultanze riportate nell’Allegato A.

Art. 2.

(Entrate e spese di competenza)

1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti, le entrate per contabilità speciali, accertate in conto competenza nell’esercizio finanziario 2007 risultano stabilite dal Conto finanziario in euro 11.618.849.383,69 delle quali sono state riscosse euro 9.351.345.376,29 e restano da riscuotere euro 2.267.504.007,40.

2. Le spese impegnate in conto competenza nell’esercizio finanziario 2007, ammontano a euro 11.987.978.414,10. I pagamenti effettuati ammontano a euro 9.059.606.213,75 e ne restano da pagare euro 2.928.372.200,35.

Art. 3.

(Residui attivi e residui passivi)

1. I residui attivi, che all’inizio dell’esercizio finanziario 2007 ammontavano a euro 4.402.083.902,32 sono stati riaccertati alla fine dell’esercizio finanziario 2007 in euro 4.344.063.859,95 per un minor importo di euro 58.020.879,29. Le somme riscosse sono state euro 1.617.108.842,51 e quelle rimaste da riscuotere ammontano a euro 2.726.955.017,44. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2007 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

a) somme rimaste da riscuotere sulle entrate della competenza propria dell’esercizio finanziario 2007 euro 2.267.504.007,40;

b) somme rimaste da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti euro 2.726.955.017,44;

c) totale euro 4.994.459.024,84.

2. I residui passivi, che all’inizio dell’esercizio finanziario 2007 ammontavano a euro 4.524.621.433,09 sono stati riaccertati alla fine dell’esercizio finanziario 2007 in euro 4.052.492.597,46 per un minor importo di euro 472.128.835,63. Le somme pagate sono state euro 2.126.790.500,19 e quelle rimaste da pagare ammontano a euro 1.925.702.097,27. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2007 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

a) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell’esercizio finanziario 2007 euro 2.928.372.200,35;

b) somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti euro 1.925.702.097,27;

c) totale euro 4.854.074.297,62.

Art. 4.

(Situazione di cassa e situazione finanziaria)

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2007 è determinato in euro 138.387.067,64 come risulta dal conto presentato dal Tesoriere regionale (Allegato B) ed approvato dalla Giunta regionale nonché dal seguente prospetto:

a) fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2006 euro 356.329.562,78;

b) riscossioni effettuate nell’esercizio finanziario 2007 euro 10.968.454.218,80;

c) pagamenti eseguiti nell’esercizio finanziario 2007 euro 11.186.396.713,94;

d) fondo di cassa finale esercizio 2007 euro 138.387.067,64.

2. Alla chiusura dell’esercizio finanziario 2007 è accertato un avanzo finanziario di euro 278.771.794,86 come risulta dal seguente prospetto:

a) fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2007 euro 138.387.067,64;

b) ammontare dei residui attivi euro 4.994.459.024,84;

c) ammontare dei residui passivi euro 4.854.074.297,62;

d) avanzo finanziario euro 278.771.794,86.

Art. 5.

(Società e consorzi a partecipazione regionale)

1. Le società e i consorzi a partecipazione regionale che hanno presentato nell’esercizio finanziario 2007 i loro bilanci alla Regione ai sensi dell’articolo 45, comma 6, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) sono individuati nell’elenco di cui all’Allegato C.

Art. 6.

(Attività finanziarie e patrimoniali)

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio finanziario per l’anno 2007 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in euro 5.961.666.646,20.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio finanziario per l’anno 2007 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in euro 8.822.664.150,15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 luglio 2008

Mercedes Bresso

Allegato A. (Consultare il formato PDF n.d.r.)
Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2007 (art. 1)

Allegato B. (Consultare il formato PDF n.d.r.)
Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2007 - Conto del Tesoriere (art. 4)

Allegato C.
Elenco delle società e dei consorzi a partecipazione regionale (art. 5)

FINPIEMONTE S.P.A

SAGAT S.P.A.

IPLA S.P.A

SACE S.P.A

AEROPORTO CUNEO LEVALDIGI-GEAC S.P.A

SITO S.P.A.

CONSEPI S.P.A.

INTERPORTO RIVALTA-SCRIVIA S.P.A.

MERCATO INGROSSO AGRO-ALIMENTARE CUNEO-MIAC S.P.A.

CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO-CAAT S.P.A.

EXPO 2000 S.P.A.

TENUTA CANNONA S.R.L.

TERME DI ACQUI S.P.A.

CITTÀ STUDI S.P.A (EXTEXILIA S.P.A).

CRESO S.C.R.L

R.S.A. S.R.L

CEIPIEMONTE SCPA

SOCIETÀ AEREOPORTO DI CERRIONE-S.A.C.E. S.P.A

La legge regionale sopra riportata è stata pubblicata, priva degli allegati, sul Bollettino Ufficiale n. 28 - parte I - del 10 luglio 2008 (ndr).

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 539

- Presentato dalla Giunta regionale il 2 maggio 2008

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 6 maggio 2008

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 25 giugno 2008 con relazione di Stefano Lepri

- Approvato in Aula il 1° luglio 2008 con 32 voti favorevoli , 5 voti contrari e 1 non votante

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 5

- Il testo dell’articolo 45 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente :

“Art. 45 (Bilanci degli enti, delle agenzie e delle societa’ regionali)

1. Il bilancio degli enti indicati nell’Allegato A e’ redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell’annualita’, dell’integrita’, dell’universalita’, dell’unita’, della veridicita’, della pubblicita’, della chiarezza, del pareggio finanziario e delle norme stabilite in materia dal regolamento.

2. Gli organi di governo degli enti di cui al comma 1, approvano il bilancio di previsione, l’assestamento e le variazioni allo stesso con l’osservanza di quanto stabilito dall’articolo 9, comma 3, della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), e trasmettono i relativi provvedimenti alla Regione entro quindici giorni dalla loro adozione. In caso di gravi inadempienze in materia di bilancio, si applica il disposto di cui all’articolo 11 di quest’ultima legge. Il bilancio di previsione deve essere adottato, in ogni caso, entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello cui il bilancio si riferisce. In caso di mancata adozione del bilancio entro questo termine e fatti salvi eventuali provvedimenti che la Regione intenda adottare, e’ deliberato l’esercizio provvisorio del bilancio con riferimento all’ultimo bilancio approvato, nel rispetto dei principi stabiliti al riguardo nella presente legge.

3. Il bilancio degli enti indicati nell’Allegato B e’ redatto secondo le disposizioni previste per il bilancio della Regione quali risultano nella presente legge e nel regolamento.

4. Gli organi di governo degli enti di cui al comma 3, approvano il bilancio di previsione, l’assestamento e le variazioni allo stesso, secondo le norme contenute nei rispettivi ordinamenti, e trasmettono i relativi provvedimenti alla Regione entro quindici giorni dalla loro adozione. Il bilancio di previsione deve essere adottato, in ogni caso, entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello cui il bilancio si riferisce. In caso di mancata adozione del bilancio entro questo termine e fatti salvi eventuali provvedimenti che la Regione intenda adottare, e’ deliberato l’esercizio provvisorio del bilancio con riferimento all’ultimo bilancio approvato, nel rispetto dei principi stabiliti al riguardo nella presente legge.

5. Il bilancio delle agenzie, delle societa’ e degli enti indicati nell’Allegato C, l’assestamento e le variazioni allo stesso se previste, sono redatti e approvati secondo le disposizioni stabilite nei rispettivi ordinamenti.

6. Gli organi di governo degli enti di cui al comma 5, trasmettono alla Regione, entro quindici giorni dalla loro adozione, i provvedimenti parimenti indicati nel comma precedente.

7. Ove non ancora previsto nei rispettivi ordinamenti, tutti gli enti contemplati nel presente articolo sono tenuti ad adottare, contestualmente al bilancio annuale, un bilancio pluriennale di durata uguale a quella prevista per il bilancio pluriennale della Regione e con l’osservanza dei principi per questo stabiliti, in quanto applicabili. Il bilancio pluriennale e’ allegato al bilancio annuale e trasmesso, unitamente a questo, alla Regione.

8. La Regione puo’ chiedere agli enti previsti nel presente articolo chiarimenti in merito ai provvedimenti trasmessi.”.