Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 / 07 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2008, n. 8-9172

Affidamento all’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino delle attivita’ di coordinamento del progetto regionale per l’attivazione dei servizi di assistenza religiosa/spirituale (anche non cattolica) nei presidi ospedalieri delle aziende sanitarie regionali.

A relazione dell’Assessore Artesio:

Visti gli articoli 3 e 8 della Costituzione che garantiscono a tutti i cittadini pari dignità sociale senza distinzione di religione e a tutte le confessioni religiose eguale libertà davanti alla legge;

visto l’articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948 che garantisce ad ogni individuo il diritto alla libertà di religione precisando che tale diritto include la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il propri credo; tutela ribadita sia nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (1950) sia nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basata sulle religioni o sulla fede (1981);

visti gli articoli 1 e 2 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche (Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottata nella riunione plenaria del 18.12.1992) che attribuiscono agli Stati il compito di proteggere l’esistenza e l’identità nazionale o etnica, culturale, religiosa e linguistica delle minoranze all’interno dei rispettivi territori e di favorire le condizioni per la promozione di tale identità, e riconosce il diritto delle minoranze di professare e praticare la loro religione, in privato e in pubblico, liberamente e senza interferenza o qualsiasi altra forma di discriminazione;

visti l’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’articolo II-70 della Costituzione Europea che tutelano la libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

visto il decreto Ministero dell’Interno 23 aprile 2007 recante “Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione” che riconosce ad ogni cittadino o straniero la libertà religiosa invitando ad attuare iniziative volte a favorire il dialogo interreligioso e interculturale per far crescere il rispetto della dignità umana e contribuire al superamento di pregiudizi e intolleranze;

visto l’articolo 38 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che prevede che presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l’assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino e a tal fine le ASR provvedono per l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa d’intesa con le autorità religiose competenti per territorio;

visto l’articolo 11 della legge 25 marzo 1985 n. 121 recante “Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede” che vieta gli impedimenti all’esercizio della libertà religiosa durante la degenza negli ospedali;

visti gli articoli 6 della legge 11 agosto 1984 n. 449 che garantisce l’assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, 8 della legge 22 novembre 1988 n. 516 che garantisce l’assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle Chiese Cristiane Avventiste, 4 della legge 22 novembre 1988 n. 517 che assicura l’assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle Chiese Associate alle Assemblee di Dio in Italia egli articoli 7 e 9 della legge 8 marzo 1989 n. 101 che regola l’esercizio della libertà religiosa e l’assistenza spirituale degli ebrei;

visto l’articolo 11 dello Statuto della Regione Piemonte che riconosce e promuove il rispetto di tutti i diritti riconosciuti dall’ordinamento agli immigrati, agli apolidi, ai profughi e ai rifugiati, adoperandosi per rimuovere le cause che determinano le disuguaglianze e il disagio;

visto l’articolo 1 comma 3 punto d) della legge regionale 6 agosto 2007 n. 18 recante “Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale” che afferma come principio della programmazione socio.-sanitaria regionale l’orientamento alla solidarietà, alla sobrietà, alla dignità, alla umanizzazione e alla sussidiarietà nella organizzazione e nel funzionamento dei servizi socio-sanitari;

considerati i risultati della ricerca compiuta dall’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista di Torino che evidenziano un continuo aumento dei cittadini italiani ed extracomunitari aderenti a religioni diverse da quella cattolica;

rilevata la necessità di assicurare a tutti i pazienti ricoverati nei vari presidi ospedalieri della regione la libertà di culto garantendo a ciascuno indistintamente la possibilità di interfacciarsi con un rappresentante della propria fede e di utilizzare uno spazio specifico per i propri culti/riti nei momenti peculiari del percorso assistenziale (nascita, degenza, morte , lutto);

preso altresì atto del progetto “Culture e religioni” avviato dall’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino con la stipulazione di un’intesa con i rappresentanti degli Enti di culto diversi dal cattolico dotati di personalità giuridica riconosciuti dallo Stato Italiano e che ha portato alla creazione ed attivazione di un servizio di assistenza religiosa/spirituale anche per pazienti di fede diversa da quella cattolica;

ritenuto opportuno, alla luce del positivo riscontro prodotto dall’iniziativa di cui sopra sia tra i pazienti che tra referenti religiosi cattolici e non del presidio, costituire un gruppo di lavoro a livello regionale composto da rappresentanti designati dalle ASR cui affidare il compito di definire un progetto regionale per l’attivazione dei servizi di assistenza religiosa/spirituale (anche non cattolica) nei presidi ospedalieri delle ASR della Regione Piemonte con i seguenti obiettivi:

- garantire indistintamente a tutti i pazienti ricoverati nei vari presidi ospedalieri della regione l’assistenza religiosa/spirituale attraverso la possibilità di convocare un rappresentante della propria fede;

- formazione di elenchi contenenti i recapiti telefonici dei referenti religiosi o dei principali ministri di culto che ciascun presidio dovrà mettere a disposizione del personale sanitario e dell’utenza;

- identificazione presso ciascun presidio di spazi idonei da destinare a preghiera o ai riti previsti dai rispettivi culti in relazione ai momenti peculiari del percorso assistenziale (nascita, degenza, morte/lutto);

- creazione a livello regionale di un tavolo di confronto con i rappresentanti dei principali Enti di culto riconosciuti dallo Stato dotati personalità giuridica al fine di favorire il confronto di idee e lo scambio di conoscenze (apprendimento delle usanze e delle prescrizioni religiose, discussioni etiche, attività formative,...);

ritenuto altresì, alla luce dell’esperienza acquisita, di affidare all’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino il coordinamento delle attività di definizione del progetto nell’ambito del gruppo di lavoro nonché, in sede di attuazione del progetto, il compito di supportare le altre ASR nel servizio di assistenza religiosa/spirituale anche per pazienti di fede diversa da quella cattolica;

udita la proposta del relatore;

la Giunta Regionale, all’unanimità,

delibera

per le motivazioni di cui alle premesse:

* di definire un progetto regionale per l’attivazione dei servizi di assistenza religiosa/spirituale (anche non cattolica) nei presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie Regionali della Regione Piemonte con i seguenti obiettivi:

- garantire indistintamente a tutti i pazienti ricoverati nei vari presidi ospedalieri della regione l’assistenza religiosa/spirituale attraverso la possibilità di convocare un rappresentante della propria fede;

- formazione di elenchi contenenti i recapiti telefonici dei referenti religiosi o dei principali ministri di culto che ciascun presidio dovrà mettere a disposizione del personale sanitario e dell’utenza;

- identificazione presso ciascun presidio di spazi idonei da destinare a preghiera o ai riti previsti dai rispettivi culti in relazione ai momenti peculiari del percorso assistenziale (nascita, degenza, morte/lutto);

- creazione a livello regionale di un tavolo di confronto con i rappresentanti dei principali Enti di culto riconosciuti dallo Stato dotati personalità giuridica al fine di favorire il confronto di idee e lo scambio di conoscenze (apprendimento delle usanze e delle prescrizioni religiose, discussioni etiche, attività formative,...)

* di costituire un gruppo di lavoro a livello regionale composto da rappresentanti designati dalle ASR cui affidare la definizione del progetto di cui sopra demandando a successivo provvedimento della direzione Sanità la individuazione dei componenti del gruppo di lavoro;

* di affidare all’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino il coordinamento delle attività di definizione del progetto nell’ambito del gruppo di lavoro nonché, in sede di attuazione del progetto, il compito di supportare le altre ASR nel servizio di assistenza religiosa/spirituale anche per pazienti di fede diversa da quella cattolica;

* di dare atto che l’attuazione del provvedimento deliberativo non comporta oneri a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)