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Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 / 07 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2008, n. 12-9282

Programma Operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell’obiettivo “Competitivita’ ed occupazione”: Asse 1 - attivita’ I.1.2: ‘Poli di Innovazione’ - Definizione dei contenuti della misura.

A relazione dell’Assessore Bairati:

Il Programma Operativo regionale (P.O.R.) 2007/2013, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell’obiettivo ‘Competitività ed occupazione’, prevede - nell’ambito dell’Asse 1(Innovazione e transizione produttiva) - un’attività (attività I.1.2: Poli di innovazione) finalizzata a sostenere, fra l’altro “...network e strutture per organizzare e diffondere innovazione presso le p.m.i. con azioni che si focalizzano sulla promozione del trasferimento di tecnologie/conoscenze e dei servizi alle p.m.i ....(e dei ) servizi di accompagnamento per ...l’acquisizione di brevetti e di tutela dei diritti intellettuali.......sul supporto alla creazione di imprese innovative”.

La Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione (adottata con la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C323/01) individua e definisce i ‘Poli di innovazione’ quali “ raggruppamenti di imprese indipendenti -’start up’ innovatrici, piccole ,medie e grandi imprese nonché organismi di ricerca -attivi in un particolare settore o regione e destinati a stimolare l’attività innovativa incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete ed alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il Polo”; la medesima disciplina prevede la possibilità di erogare aiuti al soggetto giuridico che assume la gestione del Polo (soggetto gestore del Polo) sia per investimenti (locali per formazione e centri di ricerca, infrastrutture di ricerca ad accesso aperto quali laboratori e centri -prove, infrastrutture di rete a banda larga) sia per il funzionamento e l’animazione del Polo (marketing per attrarre nuove imprese nel Polo, gestione delle installazioni del Polo ad accesso aperto, organizzazione di programmi di formazione,seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze ed il lavoro in rete tra i membri del Polo).

Con riferimento alla sopra richiamata attività I.1.2: Poli di innovazione,il P.O.R. prevede il sostegno finanziario (in forma di cofinanziamento) a beneficio delle imprese aggregate al Polo per l’acquisizione di servizi funzionali ai processi di innovazione nonché a beneficio del soggetto gestore del Polo per far fronte agli investimenti infrastrutturali e (a titolo temporaneo) alle spese di funzionamento del Polo. Coerentemente con tale indicazione programmatica, si intende definire ed attivare una misura di intervento che :

- stimoli l’aggregazione di imprese e di altri attori dei processi di innovazione intorno ad un numero predeterminato di ‘Poli di innovazione’ (la cui specializzazione in specifici domini tecnologici ed applicativi e la cui localizzazione sono già state definite dalla Giunta regionale con precedente deliberazione n. 25-8735 /2008);

- preveda l’affidamento ad un soggetto giuridico, individuato dai componenti del Polo, della gestione delle infrastrutturre e delle attività del Polo; tale soggetto giuridico deve altresì operare come intermediario e facilitatore dei rapporti fra le imprese aggregate, il sistema della ricerca, le istituzioni, i fornitori di servizi qualificati;

- supporti - mediante adeguate linee di finanziamento e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato - gli investimenti infrastrutturali ed il funzionamento del Polo, l’acquisizione di servizi qualificati da parte delle imprese aggregate al Polo funzionali ai processi di innovazione ed al rafforzamento competitivo, la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovatrici all’interno del Polo.

Per ragioni di organicità e completezza, una tale misura deve includere anche il supporto a specifiche tipologie di servizi o particolari forme di aiuto che il P.O.R. 2007/2013 - obiettivo: ‘Competitività ed occupazione’ o la normativa comunitaria che disciplina il F.E.S.R. non prevedono o non consentono di finanziare su tale Fondo e per le quali occorrerà individuare le relative fonti di finanziamento nell’ambito di altri strumenti di intervento (regionali, nazionali o comunitari), nell’ottica di una piena complementarietà ed integrazione fra i diversi Programmi e Fondi.

Gli strumenti di intervento che andranno ad implementare tale misura trovano legittimazione (sotto il profilo del rispetto del Trattato istitutivo dell’U.E. e della sottostante normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato) nel regime di aiuto N 302/2007, notificato alla Commissione U.E. a cura dello Stato italiano ed approvato da quest’ultima con decisione C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007 come regolamentato dal decreto 27 marzo 2008, n. 87 “Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attivita’ di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (GURI 20 maggio 2008, n. 117) e dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 27 giugno 2008, n. 4390 Disposizioni per l’attuazione da parte di amministrazioni e altri soggetti diversi dal Ministero dello sviluppo economico dell’articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, recante istituzione del regime di aiuti a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (GURI 4 luglio 2008, n 155).

Quanto sopra premesso

Visto l’art. 56 dello Statuto

La Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di definire i contenuti generali della misura: “Poli di innovazione”, prevista nell’ambito dell’Asse 1 (Innovazione e transizione produttiva) del Programma operativo regionale finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell’obiettivo ‘Competitività ed occupazione’, come specificati nell’allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

- di demandare alla Direzione regionale alle Attività produttive l’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, necessari all’attuazione della misura.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

Programma operativo regionale 2007/2013

Finanziato dal Fondo europeo di Sviluppo regionale (F.E.S.R.)

Obiettivo “Competitività regionale ed occupazione”

Asse 1-Attività I.1.2

Misura: POLI di INNOVAZIONE

1. Obiettivi specifici della misura

La misure intende promuovere e sostenere strutture e reti in grado di organizzare e diffondere l’innovazione mediante il trasferimento tecnologico, la diffusione delle conoscenze e l’offerta di servizi altamente qualificati alle imprese piemontesi che operano in determinati domini tecnologici ed applicativi(1).

2. Descrizione della misura

La misura prevede:

- la costituzione di Poli di innovazione, promossi da consistenti aggregazioni di imprese indipendenti - in prevalenza piccole e medie imprese - (eventualmente integrate da organismi di ricerca) ed affidati in gestione ad un soggetto (“soggetto gestore”) individuato direttamente dai componenti l’aggregazione che ha promosso la costituzione del Polo;

- il cofinanziamento degli investimenti realizzati dal soggetto gestore del Polo nonché ( in via temporanea) delle spese di funzionamento del Polo;

- la messa a disposizione delle imprese aggregate al Polo di attività/servizi altamente qualificati ed il cofinanziamento di tali attività/servizi;

- il cofinanziamento di attività propedeutiche e funzionali ad incrementare la capacità competitiva delle imprese;

- il sostegno finanziario alla nascita ed allo sviluppo di nuove imprese innovatrici.

3. Tipologia di servizi e di aiuti; soggetti beneficiari

3.a Aiuti al gestore del polo di innovazione

Al soggetto gestore del Polo di innovazione sono concessi:

* aiuti agli investimenti per la creazione e l’ampliamento del Polo (locali destinati alla formazione; locali destinati a centro di ricerca; laboratori e centro-prove; infrastrutture di rete a banda larga);

* aiuti al funzionamento per l’animazione del Polo (spese di marketing per attirare nuove imprese nel Polo, gestione delle infrastrutture del Polo ad accesso aperto, organizzazione di programmi di formazione seminari e conferenze finalizzati a facilitare la condivisione delle conoscenze ed il lavoro in rete tra i componenti del Polo.

3.b Aiuti alle imprese aggregate al Polo

Alle imprese aggregate al Polo sono messi a disposizione :

3.b.1 servizi relativi ai brevetti ed agli altri diritti di proprietà industriale (consulenza specialistica per la concessione, il riconoscimento e la difesa del diritto);

3.b.2 servizi di consulenza in materia di innovazione (consulenza gestionale, finanziaria, assistenza tecnologica, consulenza in tema di commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sull’uso delle norme);

3.b.3 servizi di supporto all’innovazione (ricerche di mercato, foresight tecnologico, accesso alla rete estesa della conoscenza mediante azioni di brokeraggio tecnologico condotte a livello worldwide mediante azioni di problem solving cooperativo, etichettatura di qualità, test e certificazione);

I servizi di cui sub 3.b.1, 3.b.2 e 3.b.3:

- sono messi a disposizione delle piccole e medie imprese aggregate al Polo tramite un fornitore individuato mediante gara ad evidenza pubblica salvo che per determinati servizi si ritenga più opportuno consentire alle imprese di acquisire la prestazione dal fornitore dalle medesime prescelto;

- sono assistiti da co-finanziamento alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria(2).

Alle imprese aggregate al Polo sono altresì erogati:

3.b.4 aiuti per studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale,nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria(3);

3.b.5 aiuti alla creazione ed allo sviluppo di “nuove imprese innovatrici”(4) aggregate al Polo od incubate all’interno del Polo; tali aiuti potranno essere erogati mediante integrazione di risorse a valere su apposita misura del P.O.R. 2007/2013 finanziato dal F.S.E. e del P.O.R. FESR 2007/2013;

3.b.6 aiuti per la messa a disposizione temporanea di personale altamente qualificato,proveniente da organismi di ricerca o da una grande impresa(5).

Alle imprese aggregate al Polo sono erogati servizi per l’internazionalizzazione mediante organismo in house alla Regione; tali servizi possono essere cofinanziati mediante apposite misure a valere su risorse regionali.

Nell’ambito di bandi regionali finalizzati a sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale possono essere riservate specifiche linee di finanziamento a beneficio delle imprese aggregate ai Poli di innovazione.

4. Forma e intensità degli aiuti

4.a Aiuti al gestore del polo di innovazione

* gli aiuti agli investimenti sono erogati in forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 15 % sui costi ammissibili se il soggetto gestore del Polo è una grande impresa, nella misura del 25% se il soggetto gestore del Polo è una media impresa, del 35 % se il soggetto gestore del Polo è una piccola impresa;

* gli aiuti al funzionamento per l’animazione del Polo sono erogati per un periodo massimo di 5 anni, in forma di contributo a fondo perduto calcolato in percentuale sui costi ammissibili :

- in misura costante, pari al 50 % per anno, per un quinquennio;

oppure

- in misura decrescente, dal 100 % del primo anno fino ad azzerarsi al quinto anno.

4.b Aiuti alle imprese aggregate al Polo di innovazione

Gli aiuti alle imprese aggregate al Polo (elencati al precedente paragrafo 3.b) sono erogati in forma di contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità di aiuto previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato a ricerca, sviluppo ed innovazione.

5. Struttura incaricata dell’attuazione della misura.

Per la parte finanziata a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013, la Direzione regionale competente in materia di attività produttive:

- approva il bando (e relativi allegati) finalizzato a sollecitare la presentazione dei dossier di candidatura per la costituzione e la gestione dei Poli di Innovazione;

- è incaricata (in collaborazione con la Direzione regionale competente in materia di ricerca ed innovazione) delle attività istruttorie e di valutazione dei dossier di candidatura; per tali attività,la struttura può avvalersi di soggetti esterni muniti delle necessarie competenze specialistiche;

- adotta il provvedimento di ammissione/non ammissione dei dossier di candidatura, di ammissione del Polo a finanziamento e gli eventuali, successivi provvedimenti di revoca;

- definisce e stipula le convenzioni di finanziamento con i gestori dei Poli;

- verifica le rendicontazioni e la documentazione contabile prodotta dai gestori dei Poli ed eroga gli aiuti previsti al precedente punto 3.a del paragrafo 3;

- effettua controlli (documentali ed in loco) sui gestori dei Poli;

- verifica periodicamente l’efficiente funzionamento dei Poli ed adotta le iniziative conseguenti;

- definisce ed approva i bandi per l’accesso agli aiuti previsti dalla presente scheda di misura a favore delle imprese aggregate al Polo;

- dispone l’affidamento delle funzioni e delle attività di cui ai successivi paragrafi 7 e 10 a Finpiemonte s.p.a. e ne disciplina l’esercizio mediante apposita convenzione attuativa.

Sono fatte salve le competenze delle altre strutture regionali per la parte della misura non finanziata sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013.

6. Procedure tecniche ed amministrative di selezione

6. a Costituzione dei poli ed individuazione del soggetto gestore del polo:

Mediante apposito bando, i soggetti che intendano proporre la costituzione di un Polo di innovazione sono invitati a presentare la propria proposta progettuale; la proposta progettuale (eventualmente distinta in un preliminare dossier di candidatura ed in un successivo progetto di dettaglio) è redatta in conformità a quanto stabilito nel bando e contiene altresì l’ indicazione del soggetto candidato alla gestione del Polo (gestore del Polo). Le proposte progettuali sono valutate in base ai criteri (di ricevibilità, di ammissibilità, tecnico-finanziaria e di merito) approvati dal comitato di Sorveglianza del P.O.R.. Il bando o l’organo appositamente costituito per la selezione delle proposte progettuali possono articolare tali criteri generali in sotto-criteri pertinenti.

Al termine della fase istruttoria, la Direzione regionale in materia di attività produttive approva ovvero rigetta motivatamente le proposte progettuali pervenute nei termini fissati dal bando e definisce il budget programmaticamente assegnato a ciascun Polo per gli investimenti ed il funzionamento. Per la regolazione dei rapporti fra la Regione e ciascun gestore del Polo sarà stipulata apposita convenzione di finanziamento.

6.b Individuazione dei fornitori di servizi altamente qualificati:

I fornitori dei servizi di cui ai precedenti punti 3b..1, 3.b.2 e 3.b.3 che si ritenga di erogare con modalità centralizzata sono individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, di rilievo internazionale, in base a criteri che privilegino (oltre al fattore economico) le capacità tecnico -professionali e l’affidabilità dei candidati.

7. Funzioni ed attività affidate a Finpiemonte s.p.a.

Finpiemonte s.p.a.:

7.1 su incarico della Regione, potrà attivare e gestire le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei fornitori di servizi altamente qualificati di cui al precedente paragrafo 6.b, stipulare i relativi contratti e gestire la dotazione finanziaria assegnata a co-finanziamento di tali servizi;

7.2 gestisce i procedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti di cui al punto 3.b del precedente paragrafo 3 ed i connessi procedimenti di secondo grado, incluso il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative;

7.3 fornisce assistenza tecnica all’organo incaricato della selezione delle proposte progettuali e della valutazione in itinere del funzionamento dei Poli, di cui ai paragrafi 6.a ed 8;

7.4 svolge i controlli, documentali ed in loco, nei confronti dei beneficiari degli aiuti di cui al punto 3.b del precedente paragrafo 3;

7.5 effettua i monitoraggi di cui al successivo paragrafo 10;

7.6 svolge ogni altra attività, preordinata e funzionale alle attribuzioni sopra elencate, individuata nell’atto di affidamento di cui al successivo capoverso.

La Direzione regionale competente in materia di attività produttive affida a Finpiemonte s.p.a. l’esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività previste dal presente paragrafo e disciplina tale affidamento mediante convenzione attuativa conforme alla Convenzione-quadro stipulata tra la Regione e Finpiemonte s.p.a. in data 25/2/2008.

8. Verifiche in itinere sul funzionamento dei Poli

Al fine di verificare la corrispondenza delle attività del Polo rispetto agli obiettivi ad esso affidati, l’attuazione del programma di attività contenuto nella proposta progettuale approvata ed il corretto ed efficiente funzionamento del Polo, la Regione (anche avvalendosi di esperti esterni all’amministrazione) acquisisce tutte le informazioni necessarie a consentirle di valutare periodicamente la quantità, tipologia e qualità delle prestazioni rese direttamente dal gestore del Polo o fruite dalle imprese del Polo tramite il supporto o l’intermediazione del gestore del Polo, il raggiungimento degli obiettivi operativi programmati, il grado di soddisfazione espresso dalle imprese aderenti al Polo, la capacità del Polo di far fronte agli impegni assunti nei confronti delle imprese e dei terzi nonché di auto-sostenersi al venir meno degli aiuti al funzionamento.

In esito a tali verifiche, la struttura regionale di cui al precedente paragrafo 5 può concordare, con il soggetto gestore del Polo e con un’adeguata rappresentanza delle imprese che aderiscono al Polo, la ridefinizione del programma di attività del Polo; nel caso in cui ciò non risulti praticabile, la struttura regionale di cui al precedente paragrafo 5 può disporre l’interruzione dei finanziamenti programmati a favore del gestore del Polo e delle altre misure di aiuto destinate alle imprese aggregate al Polo, fatta salva l’erogazione delle somme dovute per attività e prestazioni pregresse esposte nell’ambito di rendicontazioni approvate.

9. Verifiche sui prestatori dei servizi altamente qualificati.

Nell’ambito dei contratti stipulati con i prestatori di servizi di cui ai punti 3.a,3.b e 3.c del precedente paragrafo 3, è inserita apposita clausola che preveda verifiche periodiche in ordine alla qualità delle prestazioni rese da tali fornitori alle imprese aggregate ai Poli. Tali verifiche sono effettuate da Finpiemonte s.p.a anche mediante indagini circa il grado di soddisfazione delle imprese che hanno fruito di tali prestazioni .

Finpiemonte relaziona sulle risultanze di tali verifiche alla struttura regionale di cui al precedente paragrafo 5 per l’adozione delle misure conseguenti ovvero (nel caso sia essa stessa committente) provvede direttamente ad adottare tali misure.

10. Controlli e revoche

Finpiemonte s.p.a. effettua controlli (conformemente a quanto disciplinato nella convenzione attuativa dell’atto di affidamento) sulle imprese aggregate ai Poli che hanno ricevuto aiuti previsti dalla presente scheda di misura. Tali controlli sono effettuati su un campione di beneficiari (o su beneficiari esterni al campione, quando ciò si renda necessario od opportuno) e sono finalizzati a verificare l’effettiva realizzazione dei programmi/progetti/investimenti o l’effettiva fruizione delle prestazioni e dei servizi oggetto di aiuto in forma di co-finanziamento a valere sulla presente misura, l’effettività delle relative spese, il rispetto degli obblighi, dei vincoli e delle altre prescrizioni derivanti dalla normativa vigente,dalla presente scheda, dagli atti e dai provvedimenti che ne danno attuazione, dai provvedimenti che dispongono l’ammissione a finanziamento e dalle sottostanti convenzioni nonché la sussistenza dei requisiti di accesso ai predetti benefici finanziari e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dai beneficiari. La struttura regionale di cui al precedente paragrafo 5 effettua (direttamente o avvalendosi di altri soggetti) i controlli sui gestori dei Poli che hanno ricevuto aiuti previsti dalla presente misura .

Finpiemonte s.p.a. e la struttura regionale di cui al paragrafo 5 procedono alla revoca (parziale o totale) degli aiuti concessi nei seguenti casi:

- interruzione dell’iniziativa anche per cause non imputabili al beneficiario;

- qualora il beneficiario non destini l’aiuto agli scopi che ne motivarono l’ammissione a finanziamento;

- nel caso di aiuti concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;

- nel caso in cui i beni acquistati con l’aiuto siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento;

- il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali che possano pregiudicarne la consistenza patrimoniale o l’esecuzione dell’investimento/progetto finanziato o la restituzione dell’eventuale finanziamento agevolato o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi verso il gestore Finpiemonte o verso la Regione derivanti da altre agevolazioni dai medesimi concesse;

- in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento o di mancata restituzione di tutto o parte del finanziamento, quando l’aiuto consista in un finanziamento a tasso agevolato;

- qualora il luogo di svolgimento del progetto/investimento sia diverso da quello indicato nella domanda di accesso all’aiuto e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l’aiuto può essere concesso;

- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti, dal bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento, dalla sottostante convenzione o dalla normativa di riferimento ovvero quando si accerti che il beneficiario non è in grado di rispettare gli obiettivi del progetto o del programma ammesso a finanziamento;

- nel caso in cui a seguito di verifiche posteriori alla rendicontazione finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;

- in caso di cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria entro i 5 anni successivi alla conclusione del progetto/ investimento oggetto di aiuto ex paragrafo 3.b;

- in caso di fallimento, liquidazione o assoggettamento del beneficiario ad altra procedura concorsuale,prima che siano decorsi 5 anni dalla conclusione del progetto/investimento;

- in caso di cessazione o trasferimento dell’unità produttiva al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento ammesso all’aiuto;

- qualora il beneficiario non consenta l’effettuazione dei controlli o non produca la documentazione a tale scopo necessaria.

11. Monitoraggio

Finpiemonte s.p.a. procede - secondo le cadenze e con le modalità indicate nella convenzione attuativa dell’atto di affidamento - a periodici monitoraggi in ordine all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario della misura nel suo complesso e delle singole tipologie d’aiuto che la compongono.

Finpiemonte s.p.a. procede altresì - nei tempi e con le modalità indicate nella convenzione attuativa dell’atto di affidamento - a rilevare dati ed informazioni che consentano di effettuare valutazioni di risultato ed - ove praticabili e significative - valutazioni d’impatto della misura.

12. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata alla misura, a valere sul P.O.R. FESR 2007/2013, è stabilita in euro 60.000.000(sessantamilioni).

Tale dotazione finanziaria è programmaticamente attribuita:

a) per euro 6.000.000 (seimilioni) a finanziamento degli aiuti al gestore del Polo per le tipologie di spesa di cui al precedente punto 3.a del paragrafo 3;

b) per euro 54.000.000 (cinquantaquattromilioni) a finanziamento degli aiuti alle imprese aggregate ai poli per le tipologie di spesa di cui al precedente punto 3 b) del paragrafo 3 ).

In relazione all’entità prevedibile della domanda ed all’effettivo fabbisogno accertato in base ai periodici monitoraggi, la Direzione regionale di cui al precedente paragrafo 5 può operare una ripartizione programmatica della dotazione finanziaria di euro 54.000.000 di cui sub b),definendo l’ammontare di risorse da destinare a finanziamento di ciascuna delle tipologie di servizi e di aiuto elencate al precedente punto 3.b del paragrafo 3.


NOTE

1) Attualmente, in base alla d.g.r. n. 25-8735 /2008,

* Agroalimentare

* Biotecnologie e Biomedicale

* Chimica sostenibile

* Creatività digitale e multimedialità

* Energie rinnovabili, risparmio e sostenibilità energetica

* Information & Communication Technology

* Meccatronica e sistemi avanzati di produzione

* Tessile

2) Per i servizi relativi ai brevetti ed ai diritti di proprietà industriale: paragrafo 5.3 della “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a ricerca, sviluppo ed innovazione” approvata dalla Commissione U.E. con decisione 2006/c 323/01 (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C7323/1 del 30/12/2006);

per i servizi di consulenza in materia di innovazione: paragrafo 5.6 della “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a ricerca ,sviluppo ed innovazione” approvata dalla Commissione U.E. con decisione 2006/c 323/01( in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C7323/1 del 30/12/2006;

per i servizi di supporto all’innovazione: paragrafo 5.6 della “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a ricerca, sviluppo ed innovazione” approvata dalla Commissione U.E. con decisione 2006/c 323/01( in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C7323/1 del 30/12/2006.

3) Paragrafo 5.2 della “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a ricerca , sviluppo ed innovazione” approvata dalla Commissione U.E. con decisione 2006/c323/01 (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C7323/1 del 30/12/2006).

4) Così come definite al paragrafo 5.4 della “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a ricerca , sviluppo ed innovazione” approvata dalla Commissione U.E. con decisione 2006/c 323/01 (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C7323/1 del 30/12/2006).

5) nei limiti ed alle condizioni prescritte al paragrafo 5.7 della “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a ricerca ,sviluppo ed innovazione” approvata dalla Commissione U.E. con decisione 2006/c 323/01( in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C7323/1 del 30/12/2006)