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Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 / 07 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2008, n. 37-9201

Indirizzi alla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro per la definizione e approvazione dei documenti relativi al Sistema di gestione e controllo del P.O. Regione Piemonte Obiettivo 2 - FSE - 2007/2013.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Di dare mandato alla Direzione Istruzione-Formazione Professionale-Lavoro di definire e approvare, in ottemperanza alle disposizioni normative, i documenti inerenti il Sistema di gestione e di controllo del Programma Operativo Obiettivo 2 - “Competitività regionale e occupazione” - Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte, 2007-2013, approvato con Decisione C(2007)5464 del 6/11/2007:

- documento relativo alla descrizione del Sistema di gestione e di controllo del Programma Operativo, secondo quanto previsto all’articolo 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, all’articolo 21 e all’Allegato XII del Regolamento (CE) n. 1828/2006;

- linee Guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso;

- manuale per i controlli finanziari, amministrativi e fisico - tecnici delle operazioni;

- manuale per l’individuazione dei fattori di rischio e la definizione del campione da sottoporre al controllo in loco;

- manuale per gli audit degli Organismi Intermedi;

- accordi con gli Organismi Intermedi ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento (CE) n. 1828/2006;

e ogni altro documento previsto dalla normativa citata e relativo al Sistema di gestione e controllo del P.O. Regione Piemonte Obiettivo 2, FSE 2007-2013, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- le procedure e le metodologie di imputazione dei costi devono prevedere una classificazione secondo un piano dei conti impostato su un primo livello di macrovoci di costo e su un secondo livello di voci analitiche di costo.

- In mancanza di una definizione contabile su scala europea e nazionale, è necessario stabilire chiaramente cosa rappresenti un costo diretto, vale a dire un costo direttamente connesso all’operazione (connessione esclusiva) o a più operazioni finanziate allo stesso beneficiario (connessione non esclusiva, ma in quota parte attraverso determinati e predefiniti criteri di imputazione), e cosa rappresenti un costo indiretto, vale a dire un costo che non sia o non possa essere direttamente connesso all’operazione finanziata, e definire la percentuale dei costi indiretti, che comunque non potrà essere superiore al 20% dei costi diretti, nel caso di costi indiretti dichiarati su base forfettaria, o al 20% del valore dell’operazione, nel caso di costi indiretti giustificati mediante documentazione attestante le spese sostenute.

- Per operazione deve intendersi un progetto o un gruppo di progetti che consentono il conseguimento degli scopi di uno stesso asse prioritario.

- Nel caso di attività affidate con chiamata a progetto il beneficiario dell’operazione deve, di norma, gestire in proprio le diverse fasi operative; per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, ovvero mediante il ricorso a prestazioni professionali individuali. Rispetto alla possibilità di ricorrere alla delega, è necessario definire l’importo percentuale massimo di attività delegabile; sono comunque escluse dalla delega la direzione, il coordinamento e l’amministrazione dell’intervento formativo o progettuale nel suo complesso. Non rientrano nella delega l’affidamento a terzi di singole azioni/prestazioni/servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie caratterizzanti l’operazione. Il soggetto delegato non può affidare ad altri soggetti, in tutto o in parte, le attività a lui delegate.

- Nel caso di attività affidate con chiamata a progetto il beneficiario dell’operazione deve individuare il soggetto delegato o affidatario di beni e servizi strumentali e/o accessori mediante modalità ispirate ai principi nazionali e comunitari in materia di appalti pubblici, quali trasparenza, pubblicità, non discriminazione, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

- Gli obblighi reciproci tra Amministrazione regionale e Organismi intermedi devono essere stabiliti sulla base del principio della negoziazione.

- Deve essere assicurata l’uniformità dei sistemi di gestione e controllo tra Amministrazione regionale e Organismi intermedi, anche attraverso metodologie basate sul calcolo dei fattori di rischio.

- Gli Organismi intermedi devono prevedere un sistema di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria separati e informatizzati. L’Autorità di gestione esegue verifiche di sistema sugli Organismi intermedi, anche mediante visite in loco presso i beneficiari dei finanziamenti.

- Deve essere pianificato il circuito finanziario tra Amministrazione regionale e Organismi intermedi al fine di assicurare efficienza ed evitare ritardi nell’erogazione dei finanziamenti ai beneficiari che realizzano le attività, compatibilmente con quanto previsto dal patto di stabilità interno.

- Deve essere assicurata la tracciabilità delle informazioni e dei dati (fisici, finanziari e procedurali) mediante l’utilizzo del sistema informativo.

Gli accordi con gli Organismi Intermedi ai sensi dell’art. 12 del reg. (CE) n. 1828/2006 devono avere i contenuti previsti dai punti 5.2.6 e 4.6.2 del POR.

Di stabilire che le linee guida e i manuali sopra citati saranno sottoposti a revisioni periodiche che dovranno tenere conto degli esiti del confronto tra Autorità di Gestione e Organismi Intermedi.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)