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Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 / 07 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 504-35420 del 12.6.2008 di subingresso parziale nella concessione preferenziale di derivazione d’acqua sotterranea a mezzo di n. 7 pozzi in Comune di Carmagnola ad uso agricolo, assentita a Luda di Cortemiglia Alessandro

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di prendere atto della domanda datata 6.3.2007 citata in premessa e conseguentemente di scorporare l’utenza identificata con il Codice TO11129 in due utenze distinte, definite dai codici TO11129 e TO15019; in particolare l’utenza identificata con il codice TO11129 (n. pr. 001202) permane in capo alla Azienda Agricola Luda di Cortemiglia S.S. - (omissis), con sede legale in Carmagnola Via Benso n. 16, e deve intendersi assentita a scopo agricolo per irrigare complessivi 97 ettari di terreno a mezzo delle opere di presa aventi i codici identificativi univoci TO-P-00528, TO-P-00529, TO-P-00530, TO-P-00532, TO-P-00533, TO-P-00534; l’utenza identificata con il codice TO15019 (n. pr. 026176) viene intestata a Luda di Cortemiglia Alessandro - (omissis), e deve intendersi assentita a scopo agricolo per irrigare complessivi 43 ettari di terreno a mezzo dell’opera di presa avente codici identificativo univoco TO-P-00531;

2) entrambe le utenze di cui sopra continueranno ad essere vincolate agli obblighi ed alle condizioni prescritte nel disciplinare di concessione approvato con la citata D.D. n. 757-188911 del 13.6.2006; in particolare, ai sensi del D.P.G.R. 25.6.2007 n. 7/R e a decorrere dal 1.1.2001, i concessionari sono soggetti all’obbligo di installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati, nonché agli obblighi concernenti la comunicazione di avvenuta installazione dei misuratori, la manutenzione e il controllo della strumentazione, la raccolta e la trasmissione dei dati, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel medesimo Regolamento;

3) a carico dei concessionari è l’onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti; in particolare essi hanno l’obbligo, a decorrere dalla annualità successiva a quella in cui è stata presentata la domanda intesa ad ottenere lo scorporo dell’utenza originaria, di versare i canoni arretrati in ragione degli utilizzi descritti al punto 1) del presente provvedimento;

4) di notificare il presente provvedimento agli interessati e, per quanto di competenza, alla Direzione regionale Ambiente;

5) di provvedere ad aggiornare l’elenco delle utenze di acqua pubblica tramite la procedura informatica di Gestione Riscossione Canoni (Ge.Ri.Ca) di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R.

Avverso al presente provvedimento é ammessa, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)