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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 30

Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23.

Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Capo I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Oggetto

Art. 2.

Principi e finalità

Art. 3.

Fonti e poteri di organizzazione

Art. 4.

Criteri di organizzazione e gestione del personale

Art. 5.

Provvedimenti di organizzazione

Capo II.

Le strutture organizzative

Art. 6.

Articolazione complessiva delle strutture

Art. 7.

Coordinamento delle direzioni regionali

Art. 8.

Segretario generale del Consiglio regionale

Art. 9.

Comitati di coordinamento

Art. 10.

Direzioni regionali

Art. 11.

Settori

Art. 12.

Strutture temporanee e di progetto

Art. 13.

Strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa

Art. 14.

Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale

Art. 15.

Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale

Capo III.

Indirizzo politico-amministrativo e gestione

Art. 16.

Attribuzioni degli organi di direzione politico-amministrativa

Art. 17.

Attribuzioni dei dirigenti

Capo IV.

La dirigenza

Art. 18.

Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi

Art. 19.

Graduazione delle strutture organizzative dirigenziali

Art. 20.

Vice direttore

Art. 21.

Accesso alla qualifica dirigenziale

Art. 22.

Conferimento degli incarichi ai dirigenti regionali

Art. 23.

Regolazione del rapporto di lavoro

Art. 24.

Incarichi dirigenziali esterni

Art. 25.

Revoca degli incarichi dirigenziali e destinazione ad altro incarico

Art. 26.

Responsabilità dirigenziali e Comitato dei garanti

Art. 27.

Nucleo di valutazione

Art. 28.

Sistema di valutazione dei dirigenti

Art. 29.

Funzioni vicarie

Capo V.

Incarichi non dirigenziali

Art. 30.

Conferimento degli incarichi non dirigenziali

Capo VI.

Impiego delle risorse umane nelle strutture organizzative

Art. 31.

Programmazione del fabbisogno di personale, dotazioni organiche e profili professionali

Art. 32.

Modalità di assunzione del personale

Art. 33.

Assegnazione del personale alle strutture e mobilità

Art. 34.

Formazione e aggiornamento del personale

Art. 35.

Responsabilità dei dipendenti e procedimento disciplinare

Art. 36.

Personale operante presso sedi internazionali

Capo VII.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 37.

Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione

Art. 38.

Disposizione transitoria

Art. 39.

Abrogazione di norme

Art. 40.

Disposizioni finanziarie

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, in armonia con la Costituzione e secondo i principi generali risultanti dalle leggi della Repubblica in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l’organizzazione degli uffici della Giunta e del Consiglio regionale salvaguardando le caratteristiche di autonomia organizzativa previste dallo Statuto.

2. La presente legge detta, altresì, disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale per gli aspetti, connessi al perseguimento degli interessi generali ai quali l’organizzazione e l’azione regionale sono indirizzate, diversi da quelli compresi nella disciplina del rapporto di lavoro di cui al codice civile ed alle altre leggi in materia ovvero regolati dai contratti di lavoro individuali e collettivi.

Art. 2.

(Principi e finalità)

1. In attuazione dei principi fondamentali dello Statuto, la disciplina dell’organizzazione degli uffici e le disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale sono volte ad assicurare il rispetto e la realizzazione dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità, responsabilità, semplificazione, partecipazione dei cittadini ai procedimenti, accesso ai documenti amministrativi, coordinamento e collaborazione tra organi e strutture, distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo degli organi di governo e le funzioni di gestione dei dirigenti, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) migliorare la capacità di conoscenza, analisi e risposta alle esigenze di sviluppo e competitività della comunità amministrata, in conformità al pubblico interesse ed alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini;

b) accrescere la capacità di innovazione e flessibilità, per favorire l’attuazione della sussidiarietà e del decentramento, nonché del coordinamento e dell’integrazione con le pubbliche amministrazioni locali, con quella nazionale e con quelle operanti a livello europeo ed internazionale;

c) realizzare il raccordo tra le attività di programmazione strategica, quelle di programmazione economico-finanziaria, quelle di gestione e quelle di controllo, al fine di assicurare il monitoraggio e la rendicontazione delle attività svolte, in coerenza con gli obiettivi individuati e con i mezzi disponibili;

d) realizzare la semplificazione dell’organizzazione e delle attribuzioni degli uffici, per favorire la speditezza delle attività e la razionalizzazione del costo del lavoro, entro i vincoli della finanza pubblica;

e) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane impiegate nelle strutture regionali, promuovendone la formazione e lo sviluppo professionale, favorendone la mobilità e la rotazione, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’ente, e prevedendo meccanismi che ne assicurino la piena responsabilizzazione nel conseguimento dei risultati;

f) garantire le necessarie dotazioni tecnologiche, con particolare riferimento a quelle dirette a realizzare l’integrazione delle informazioni e dei dati all’interno ed all’esterno dell’ente, assicurandone l’effettivo utilizzo nelle attività svolte;

g) garantire il necessario supporto nella valutazione delle politiche e nelle tecniche di redazione delle leggi e degli atti di alta amministrazione.

2. Il Consiglio regionale, nell’ambito delle finalità stabilite dalla presente legge, gode di autonomia funzionale ed organizzativa che comporta disciplina regolamentare interna ed esercizio autonomo delle competenze attribuite dallo Statuto.

Art. 3.

(Fonti e poteri di organizzazione)

1. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1, dello Statuto, l’organizzazione regionale è disciplinata dalla presente legge, che definisce:

a) i principi, i criteri e le modalità generali con le quali è attuata l’organizzazione degli uffici;

b) l’assetto complessivo delle strutture;

c) il contenuto generale, le diverse tipologie degli incarichi dirigenziali e le regole generali concernenti le modalità del loro conferimento e della loro revoca;

d) la disciplina generale concernente le modalità di accesso alla dirigenza, di valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti dai dirigenti, nonché di accertamento delle loro responsabilità;

e) la disciplina generale concernente gli incarichi non dirigenziali;

f) la disciplina generale concernente l’impiego delle risorse umane nelle strutture organizzative.

2. L’organizzazione regionale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali, è definita, secondo i principi e con le modalità contenuti nella presente legge, tramite:

a) i provvedimenti di organizzazione adottati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale per i rispettivi ambiti, che:

1) definiscono la specifica disciplina delle linee di organizzazione e della gestione del personale;

2) individuano e istituiscono le strutture organizzative dirigenziali e ne definiscono le modalità per il conferimento della titolarità, determinando le dotazioni organiche complessive;

b) gli atti dei dirigenti che definiscono l’organizzazione interna della struttura dai medesimi diretta, ne assicurano il funzionamento, anche tramite il conferimento degli incarichi di posizioni organizzative non dirigenziali e l’adozione di tutte le misure inerenti la gestione del rapporto di lavoro del personale, secondo le direttive, i criteri e le modalità definiti nei provvedimenti di organizzazione.

Art. 4.

(Criteri di organizzazione e gestione del personale)

1. I provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali e di gestione del relativo personale attuano i principi e le finalità di cui all’articolo 2, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) funzionalità e flessibilità nell’articolazione delle strutture rispetto ai compiti, agli obiettivi, ai programmi e ai progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa, anche tramite periodiche verifiche e modificazioni in relazione ai programmi operativi e all’assegnazione delle risorse;

b) raccordo e cooperazione tra gli organi politico-amministrativi e quelli di gestione, pur nella distinzione delle diverse responsabilità di indirizzo e di gestione, al fine del raggiungimento degli obiettivi;

c) razionalizzazione e snellimento delle procedure, con particolare riferimento all’obiettivo della riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi, anche attraverso una ricerca sistematica di semplificazione;

d) collegamento delle attività delle strutture attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna, utilizzando lo sviluppo di sistemi informativi e di telecomunicazione mediante l’infrastruttura regionale e la rete unitaria della pubblica amministrazione, al fine di promuovere servizi di interscambio informativo con i soggetti pubblici e privati e mettere a disposizione banche dati e servizi condivisi;

e) monitoraggio delle attività svolte dalle strutture, dei loro costi e dei loro risultati, con modalità che assicurino, con riferimento alle diverse responsabilità degli organi di direzione politico-amministrativa e di gestione, analisi sia strategiche, per la rideterminazione di obiettivi, programmi e progetti, sia gestionali, anche per l’attuazione di meccanismi premianti e di valutazione del personale;

f) armonizzazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione europea;

g) analisi e valutazione dei mutamenti nell’organizzazione e nelle dotazioni degli uffici a seguito dell’attuazione dei processi di conferimento di funzioni e compiti agli enti locali e di esternalizzazione dei servizi;

h) pari opportunità per tutti in ordine agli accessi all’impiego, ai percorsi formativi e professionali, ed al trattamento sul lavoro.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Regione sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, dalle leggi sulle mansioni, sull’incompatibilità e sul cumulo di impieghi ed incarichi nonché dai contratti collettivi ed individuali di lavoro, garantendo altresì il rispetto delle pari opportunità per tutti.

Art. 5.

(Provvedimenti di organizzazione)

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano i provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali di rispettiva competenza, mediante i quali, in attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge ed al di fuori delle materie di competenza della contrattazione collettiva, individuano e disciplinano:

a) le dotazioni organiche complessive, il numero e le attribuzioni delle strutture dirigenziali, stabili o temporanee, da definire in relazione agli obiettivi ed ai programmi di attività ed in coerenza con le risorse finanziarie stanziate nei bilanci, il numero e le attribuzioni dei dirigenti;

b) le strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa;

c) le modalità di istituzione delle strutture organizzative;

d) le modalità ed i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali a personale interno ed esterno all’amministrazione, ivi compresi i Capi di Gabinetto rispettivamente del Consiglio e della Giunta regionale;

e) le modalità e le procedure per l’assunzione del personale;

f) le modalità e le procedure per l’accesso alla dirigenza;

g) il sistema di valutazione dei dirigenti, ivi compresi la composizione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione;

h) il sistema dei controlli sull’attività svolta e sui risultati conseguiti;

i) i procedimenti per l’accertamento delle responsabilità dirigenziali e per l’adozione dei conseguenti provvedimenti, compreso il funzionamento del Comitato dei garanti di cui all’articolo 26;

j) i criteri per l’attuazione della mobilità interna ed esterna;

k) gli strumenti per la programmazione e la realizzazione delle attività di formazione ed aggiornamento professionale;

l) le modalità per la definizione delle procedure concernenti gli aspetti ordinamentali per la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti.

2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano i provvedimenti di organizzazione previa informazione alla competente Commissione consiliare.

3. Per le lettere e), f), g), h), i), j), k) ed l) del comma 1, i provvedimenti di organizzazione sono assunti d’intesa tra la Giunta e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Capo II.

LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 6.

(Articolazione complessiva delle strutture)

1. La Giunta ed il Consiglio regionale hanno ruoli organici separati.

2. L’assetto organizzativo regionale si articola nelle seguenti strutture:

a) direzioni;

b) settori;

c) strutture temporanee e di progetto;

d) strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa.

Art. 7.

(Coordinamento delle direzioni regionali)

1. Il coordinamento delle attività svolte dalle direzioni regionali è assicurato mediante i Comitati di coordinamento istituiti rispettivamente presso il Consiglio e la Giunta regionale.

Art. 8.

(Segretario generale del Consiglio regionale )

1. Il Segretario generale del Consiglio presiede il Comitato di cui al comma 3 dell’articolo 9.

2. L’incarico di Segretario generale è conferito dall’Ufficio di Presidenza ad uno dei direttori del Consiglio regionale.

Art. 9.

(Comitati di coordinamento)

1. I direttori nominati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale operano in stretto coordinamento. A tal fine sono istituiti i Comitati di coordinamento.

2. Il Comitato di coordinamento è strumento che concorre all’integrazione della programmazione delle attività svolte dalle direzioni e dalle strutture ad esse afferenti nonché alla soluzione dei problemi gestionali di carattere trasversale all’ente o che richiedono l’apporto sinergico di diverse direzioni.

3. Il Comitato di coordinamento del Consiglio regionale è costituito dal Segretario generale del Consiglio che lo convoca e lo presiede, dal Capo di Gabinetto e dai direttori regionali del Consiglio.

4. Il Comitato di coordinamento della Giunta regionale è costituito dal Capo di Gabinetto della Giunta, che lo convoca e lo presiede, e dai direttori regionali della Giunta.

5. I Comitati di coordinamento del Consiglio e della Giunta si riuniscono almeno trimestralmente e verbalizzano i propri lavori secondo le modalità stabilite da appositi provvedimenti.

6. Per la trattazione di temi d’interesse comune i Comitati del Consiglio e della Giunta si riuniscono in seduta congiunta. Le riunioni del Comitato congiunto possono essere convocate dal Segretario generale del Consiglio o dal Capo di Gabinetto della Giunta.

Art. 10.

(Direzioni regionali)

1. Le direzioni regionali sono strutture organizzative stabili che assicurano un complesso organico di funzioni regionali. Esse rappresentano aree omogenee di attività dei centri di responsabilità amministrativa. Di norma, si articolano in settori.

2. A ciascuna direzione è preposto un direttore regionale nominato, per quanto di rispettiva competenza, dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale con le modalità e nel rispetto dei criteri stabiliti dai provvedimenti di organizzazione.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono individuate con provvedimenti di organizzazione, che ne definiscono le attribuzioni con riferimento alle linee principali per la realizzazione di obiettivi, programmi e progetti secondo le indicazioni degli organi di direzione politico-amministrativa.

Art. 11.

(Settori)

1. I settori sono strutture organizzative stabili, di norma articolazioni delle direzioni, preposte allo svolgimento di attività e compiti di carattere omogeneo aventi continuità operativa e autonomia organizzativa e funzionale.

2. A ciascun settore è preposto un dirigente responsabile, nominato, per quanto di rispettiva competenza, dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale su proposta del direttore regionale interessato, con le modalità e nel rispetto dei criteri stabiliti con i provvedimenti di organizzazione.

3. I settori sono individuati con provvedimenti di organizzazione che ne definiscono le attribuzioni.

Art. 12.

(Strutture temporanee e di progetto)

1. Per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata ovvero per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale della Regione, anche per la sperimentazione di nuove politiche o funzioni dell’ente, possono essere costituite, all’interno o tra direzioni o settori, strutture temporanee e di progetto.

2. Le strutture di cui al comma 1, in relazione al contenuto delle attività previste, possono anche riguardare profili non dirigenziali.

3. I provvedimenti di organizzazione disciplinano i criteri e le modalità di istituzione delle strutture temporanee e di progetto. I singoli provvedimenti di istituzione individuano gli obiettivi da perseguire, il responsabile, le risorse ed i tempi occorrenti.

Art. 13.

(Strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa)

1. Per lo svolgimento di attività di supporto alle funzioni di indirizzo e controllo che spettano agli organi di direzione politico-amministrativa, trovano applicazione le norme regionali inerenti all’assetto organizzativo dei Gruppi consiliari, all’organizzazione degli Uffici di comunicazione ed all’ordinamento del personale assegnato.

2. Le strutture di supporto di cui al comma 1 utilizzano collaboratori assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Tali collaboratori, se dipendenti regionali, sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto di lavoro; se dipendenti da altra pubblica amministrazione ovvero da enti e società a partecipazione pubblica, possono essere rispettivamente utilizzati attraverso l’istituto del comando o attraverso apposita convenzione tra le parti.

3. Le risorse finanziarie necessarie all’utilizzo del personale di cui al comma 2 sono quantificate, per gli ambiti di rispettiva competenza, con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale nel rispetto della normativa di cui al comma 1.

Art. 14.

(Capo di Gabinetto della Presidenza
del Consiglio regionale)

1. Nell’ambito delle strutture del Consiglio regionale è istituito il Gabinetto della Presidenza del Consiglio, diretto da un Capo di Gabinetto nominato dal Presidente del Consiglio regionale sulla base di un rapporto fiduciario. Ai fini del conferimento dell’incarico non trova applicazione l’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato).

2. Il Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale supporta il Presidente del Consiglio nel raccordo politico-amministrativo con gli organi consiliari e con le relative strutture, con la Giunta regionale, con gli organi dello Stato e con gli altri enti a carattere locale, nazionale ed internazionale.

3. L’incarico di Capo di Gabinetto, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, si risolve all’atto della cessazione del mandato del Presidente del Consiglio regionale ed è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente del Consiglio.

Art. 15.

(Capo di Gabinetto della Presidenza
della Giunta regionale)

1. Nell’ambito delle strutture della Giunta è istituito il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, diretto da un Capo di Gabinetto nominato dal Presidente della Giunta sulla base di un rapporto fiduciario. Ai fini del conferimento dell’incarico non trova applicazione l’articolo 2, comma 1, lettera c) del d.p.c.m. 692/1994.

2. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale supporta il Presidente della Giunta per tutte le funzioni istituzionali e, in particolare, nel raccordo politico-amministrativo con gli organi consiliari e con le relative strutture, con gli organi dello Stato e con gli altri enti a carattere locale, nazionale ed internazionale. Il Capo di Gabinetto supporta inoltre il Presidente per il raccordo politico-amministrativo con le strutture della Giunta regionale esercitando, a tale scopo, compiti di coordinamento nell’attuazione del programma di legislatura nei confronti dei direttori regionali.

3. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di professionalità esterne in numero non superiore a tre, scelte sulla base di rapporti fiduciari. Il contenuto degli incarichi ed i rapporti con le strutture sono disciplinati dal provvedimento di organizzazione della Giunta regionale.

4. L’incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e quelli relativi alle peculiari professionalità di cui al comma 3, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili, si risolvono all’atto della cessazione del mandato del Presidente della Giunta regionale. L’incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Giunta.

Capo III.

INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO
E GESTIONE

Art. 16.

(Attribuzioni degli organi di direzione politico-amministrativa)

1. Gli organi di direzione politico-amministrativa, ai sensi dell’articolo 95, comma 1, dello Statuto, definiscono e promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, gli organi di direzione politico-amministrativa, secondo le rispettive attribuzioni, provvedono:

a) all’emanazione di direttive generali ed atti di indirizzo per l’azione amministrativa e per la gestione;

b) alla definizione di direttive generali di svolgimento dei servizi e delle attività;

c) alla definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti e priorità;

d) alla definizione dei criteri per l’assegnazione a terzi di risorse e di altri vantaggi economici di qualunque genere e per il rilascio di autorizzazioni, licenze od altri analoghi provvedimenti;

e) all’emanazione degli atti di nomina e designazione di rappresentanti regionali in seno ad enti ed organismi esterni, nonché degli atti di nomina ed autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni;

f) alla definizione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;

g) al conferimento ed alla revoca di incarichi dirigenziali;

h) alla ripartizione a ciascuna struttura direzionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per gli obiettivi da perseguire;

i) al controllo ed alla verifica della rispondenza dei risultati gestionali alle direttive generali impartite con le modalità previste dalla legge e dai provvedimenti di organizzazione;

j) all’emanazione di atti concernenti inchieste ed indagini;

k) all’affidamento di incarichi a terzi per l’espletamento di attività strettamente connesse ai compiti di indirizzo e di direzione politico-amministrativa;

l) alle autorizzazioni a stare in giudizio ed al conferimento del mandato per il relativo patrocinio;

m) all’esercizio di ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti;

n) all’adozione di ogni altro provvedimento attribuito all’organo di direzione politico-amministrativa.

3. Gli organi di direzione politico-amministrativa non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé atti di competenza dei dirigenti di cui all’articolo 18.

Art. 17.

(Attribuzioni dei dirigenti)

1. Spetta ai dirigenti, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, dello Statuto, l’attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi, nonché l’adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, necessari alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

2. Per l’esercizio dei compiti di cui al comma 1 competono ai dirigenti, secondo le rispettive attribuzioni, tutti gli atti di gestione, anche di natura discrezionale, da adottarsi in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi definiti secondo quanto previsto nell’articolo 16.

3. In particolare spetta ai dirigenti:

a) la direzione della struttura organizzativa assegnata verificando periodicamente carichi di lavoro e produttività del personale della struttura;

b) la gestione finanziaria mediante l’esercizio di poteri di spesa nell’ambito delle risorse assegnate;

c) l’adozione degli atti di gestione del personale assegnato, ivi comprese l’attribuzione dei trattamenti economici accessori e l’irrogazione delle sanzioni disciplinari fino al rimprovero scritto;

d) lo svolgimento di funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, consulenza, studio e ricerca;

e) la responsabilità dei procedimenti amministrativi;

f) la presidenza delle commissioni e la responsabilità delle procedure di gara, di concorso e per gli appalti;

g) l’affidamento di incarichi a terzi per l’espletamento delle attività e dei servizi di competenza delle strutture da essi dirette;

h) la stipula dei contratti;

i) il rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed altri atti analoghi;

j) l’emanazione degli atti costituenti manifestazione di giudizio e conoscenza;

k) la proposta in ordine all’avvio delle liti attive e passive ed il potere di conciliare e transigere;

l) l’esercizio di ogni altra funzione prevista da leggi o regolamenti e non attribuita agli organi di direzione politico-amministrativa.

Capo IV.

LA DIRIGENZA

Art. 18.

(Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi)

1. La dirigenza regionale è ordinata in un’unica qualifica, articolata per funzioni come di seguito indicato:

a) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate direzioni regionali;

b) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate settori ovvero alle strutture temporanee e di progetto, nonché quelle corrispondenti a funzioni sia tecnico-professionali, per l’assolvimento di prestazioni disciplinate dagli specifici ordinamenti professionali di riferimento, sia tecnico-specialistiche ovvero ispettive, di consulenza, di studio e ricerca, inserite in posizione di staff.

2. Ai dirigenti preposti alle strutture di direzione spetta il raccordo con gli organi di direzione politico-amministrativa nonché la proposta e l’attuazione del programma operativo collegabile agli obiettivi definiti dagli organi medesimi, ripartendone le risorse umane, finanziarie e strumentali. Oltre ai compiti indicati negli articoli 14, 15, 17 e 30 ed ai relativi poteri sostitutivi, i dirigenti preposti alle strutture di direzione esercitano sugli altri dirigenti della struttura compiti di direzione, coordinamento, indirizzo, impulso, valutazione e verifica anche sulla base delle proposte e degli elementi di conoscenza forniti dai dirigenti ai quali sono sovraordinati; provvedono, inoltre, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di ordinamento contabile della Regione, ad esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Il contenuto degli incarichi attribuiti ai dirigenti individua in modo differenziato compiti e responsabilità, secondo quanto specificato negli atti amministrativi generali di organizzazione, in relazione alle diverse caratteristiche delle strutture organizzative assegnate o delle posizioni di staff attribuite.

Art. 19.

(Graduazione delle strutture organizzative dirigenziali)

1. Le singole strutture organizzative dirigenziali sono misurate, ai fini del trattamento economico di posizione, secondo i criteri e le modalità definiti in base ai contratti collettivi di lavoro, con riferimento ai contenuti delle competenze e delle responsabilità professionali, manageriali e specialistiche assegnate a ciascuna struttura.

2. Ai fini della definizione della graduazione delle funzioni dirigenziali, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, vengono supportati dal Nucleo di valutazione di cui all’articolo 27.

Art. 20.

(Vice direttore)

1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, possono nominare vice direttori che supportano i direttori regionali per l’espletamento di attività della direzione, ai medesimi espressamente attribuite, sentito il direttore interessato. L’espletamento delle attività avviene sulla base di espressa delega scritta e motivata conferita dal direttore ed unicamente nelle direzioni di particolare complessità.

2. I provvedimenti di organizzazione individuano tali strutture e definiscono i criteri e le modalità procedurali con i quali sono attribuiti gli incarichi di cui al comma 1, la durata e i compiti.

Art. 21.

(Accesso alla qualifica dirigenziale)

1. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione.

2. I requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale sono:

a) il possesso di laurea;

b) l’aver maturato cinque anni di esperienza professionale nelle amministrazioni pubbliche in categorie per l’accesso alle quali è previsto il possesso di laurea oppure in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

Art. 22.

(Conferimento degli incarichi a dirigenti regionali)

1. Gli incarichi dirigenziali, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9, 14 e 15, sono attribuiti a dirigenti regionali dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale per le strutture di rispettiva competenza, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nei provvedimenti di organizzazione.

2. Gli incarichi per le strutture di cui all’articolo 10 sono conferiti a dirigenti regionali in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento che abbiano maturato almeno un quinquennio di responsabilità dirigenziale.

3. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti tenendo conto dell’attitudine, della professionalità e dell’esperienza delle persone da incaricare, anche secondo quanto verificato nello svolgimento di precedenti incarichi, in relazione al contenuto degli obiettivi risultanti dagli indirizzi individuati dagli organi di direzione politico-amministrativa per l’incarico da attribuire.

4. Nell’attribuzione degli incarichi è assicurata di massima la rotazione dei dirigenti, mediante l’applicazione di criteri che favoriscano la mobilità trasversale e lo sviluppo professionale, nel rispetto delle esigenze di continuità e funzionalità delle strutture.

5. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, fatto salvo quanto previsto nelle successive disposizioni in ordine all’attribuzione di incarichi sulla base di contratti di diritto privato anche a persone esterne all’amministrazione regionale, i provvedimenti organizzativi definiscono i criteri e le modalità procedurali con i quali gli incarichi dirigenziali sono conferiti ed i termini della loro durata non superiore a cinque anni, fermo restando quanto indicato nei contratti collettivi di lavoro.

Art. 23.

(Regolazione del rapporto di lavoro)

1. Gli incarichi di Capo di Gabinetto rispettivamente del Consiglio e della Giunta nonché di direttore regionale sono regolati da un contratto di diritto privato a tempo determinato.

2. I provvedimenti organizzativi indicano i contenuti principali del contratto ed i criteri per la determinazione del trattamento economico.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 hanno durata non superiore a cinque anni e sono rinnovabili, e quelli di Capo di Gabinetto del Consiglio e della Giunta regionale possono essere revocati in qualunque momento. Per gli altri incarichi di cui al comma 1 si applica l’articolo 25.

4. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a dirigenti regionali determina, con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto di diritto privato a tempo determinato e per tutta la durata dell’incarico, il collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio ovvero, su richiesta dell’interessato, la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro in essere. Nel secondo caso alla cessazione del contratto è disposta, entro trenta giorni, la riassunzione del dirigente, qualora questi ne faccia domanda. Il contratto individuale di riassunzione stipulato con il medesimo tiene conto dell’anzianità complessivamente maturata nella pubblica amministrazione e della posizione giuridica e, nel caso di risoluzione anticipata, della condizione economica attribuita all’atto della nomina per un periodo pari alla durata residua del contratto revocato.

5. Gli altri incarichi dirigenziali conferiti a dirigenti regionali sono regolati dai contratti collettivi ovvero da contratti individuali di lavoro per gli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 24.

6. Ai dirigenti regionali si applicano, con le modalità indicate dal provvedimento di organizzazione, le norme stabilite nelle leggi statali in materia di mobilità.

Art. 24.

(Incarichi dirigenziali esterni)

1. Gli incarichi di Capo di Gabinetto del Consiglio e della Giunta regionale possono essere conferiti a persone esterne all’amministrazione regionale.

2. Gli incarichi di direttore regionale possono essere conferiti, entro il limite del 30 per cento dei rispettivi posti, non computando gli eventuali incarichi esterni di cui al comma 1, a persone esterne all’amministrazione regionale.

3. Gli incarichi di vice direttore e di responsabile di settore o di struttura temporanea e di progetto possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dirigenziale, a persone esterne all’amministrazione.

4. Gli incarichi affidati a persone esterne all’amministrazione regionale sono conferiti a soggetti in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e di una particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, anche internazionali, in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita e documentata, per almeno un quinquennio, in qualifiche dirigenziali ovvero in esperienze professionali di rilevanza assimilabile.

5. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono regolati da contratti di diritto privato a tempo determinato.

6. La durata degli incarichi di cui al comma 3 non può essere inferiore a due anni e superiore a cinque anni, rinnovabili.

7. I provvedimenti di organizzazione disciplinano le modalità per la individuazione delle persone da incaricare e indicano i contenuti principali del contratto, in particolare per quanto attiene alle incompatibilità ed alle responsabilità in caso di accertamento di risultati negativi, e stabiliscono i criteri per la determinazione del trattamento economico.

Art. 25.

(Revoca degli incarichi dirigenziali e destinazione ad altro incarico)

1. Sulla base dei criteri adottati dai provvedimenti di organizzazione nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti di diritto privato, la revoca degli incarichi dirigenziali e la destinazione ad altro incarico presso la Regione può essere disposta, per gli ambiti di rispettiva competenza, dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale, nei seguenti casi:

a) per motivate ragioni organizzative e produttive connesse al modificarsi dell’esercizio delle funzioni e dei compiti, nonché al modificarsi dei programmi e dei progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa;

b) per effetto dell’esito del procedimento di valutazione dell’attività svolta dai dirigenti;

c) su richiesta del dirigente titolare dell’incarico, da valutarsi con riferimento alle esigenze di servizio.

2. Sono fatti salvi gli effetti dell’eventuale applicazione dell’articolo 26 concernente le responsabilità dirigenziali.

Art. 26.

(Responsabilità dirigenziali e Comitato dei garanti)

1. Il personale con funzioni dirigenziali è responsabile del risultato della gestione amministrativa, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, nonché dell’osservanza degli indirizzi e delle direttive generali emanate dagli organi di direzione politico-amministrativa.

2. Nel caso di accertamenti negativi concernenti le prestazioni, le competenze organizzative ed il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, risultanti in applicazione del sistema di valutazione di cui all’articolo 28, i provvedimenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sono adottati, per quanto di competenza, dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme parere del Comitato dei garanti, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto da:

a) un magistrato della sezione regionale della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, con funzioni di presidente;

b) un dirigente eletto dai dirigenti dipendenti dalla Regione con le modalità stabilite dal provvedimento di organizzazione, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

c) un esperto designato d’intesa dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale, con specifica esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.

4. Il provvedimento di organizzazione disciplina il procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, anche con riferimento agli strumenti di tutela, compresi la previa contestazione ed il contraddittorio, individua le specifiche misure da applicare e definisce le modalità di funzionamento del Comitato dei garanti.

5. I contratti di diritto privato che regolano gli incarichi dirigenziali individuano, in base a quanto previsto nel provvedimento di organizzazione, le modalità con le quali è disciplinata la responsabilità dei soggetti incaricati.

6. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile ed amministrativo-contabile previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 27.

(Nucleo di valutazione)

1. La Giunta, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, istituisce un Nucleo di valutazione per lo svolgimento di attività di supporto agli organi politici in materia di valutazione della dirigenza e con provvedimento di organizzazione ne disciplina la composizione, l’organizzazione ed il funzionamento.

2. Il Nucleo, su indicazione degli organi di direzione politico-amministrativa, propone i criteri per la valutazione delle prestazioni e dei risultati della dirigenza.

Art. 28.

(Sistema di valutazione dei dirigenti)

1. Il sistema e gli strumenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti sono definiti, su proposta del Nucleo di valutazione, con atto adottato d’intesa dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro.

2. Il sistema di valutazione dei dirigenti costituisce strumento di gestione e sviluppo del personale; a tal fine esso:

a) utilizza strumenti e metodologie per la valutazione del potenziale e delle prestazioni, ai fini del conferimento e del rinnovo degli incarichi;

b) utilizza la valutazione del dirigente per il riconoscimento dei risultati conseguiti, anche ai fini dell’attribuzione dei trattamenti accessori previsti dai contratti collettivi di lavoro;

c) considera la valutazione delle prestazioni e della posizione per la individuazione delle attività formative, in coerenza con le esigenze di miglioramento e responsabilizzazione.

3. Il sistema di valutazione dei dirigenti utilizza dati e informazioni risultanti dal monitoraggio di costi, rendimenti e risultati dell’attività svolta, considerato in riferimento agli obiettivi, ai programmi ed ai progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa ed in modo coordinato con il sistema e con gli strumenti del controllo strategico e gestionale.

Art. 29.

(Funzioni vicarie)

1. Con appositi provvedimenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale sono individuati, tra i direttori o i vice direttori ovvero tra i dirigenti di settore della struttura interessata, i dirigenti incaricati ad esercitare le funzioni vicarie, in caso di assenza e impedimento dei direttori, e, ove nominati, dei vice direttori.

2. In caso di assenza o impedimento dei dirigenti di settore, i relativi compiti possono essere svolti, su designazione del direttore interessato, da altro dirigente.

3. I provvedimenti di organizzazione disciplinano i criteri e le modalità procedurali con i quali sono individuati i titolari delle funzioni.

Capo V.

INCARICHI NON DIRIGENZIALI

Art. 30.

(Conferimento degli incarichi non dirigenziali)

1. Fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti di organizzazione indicano i criteri e le condizioni per l’individuazione delle posizioni organizzative e di alta professionalità non dirigenziali, che comportano l’assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato nonché il possesso di competenze specialistiche. Il numero massimo di tali posizioni e delle alte professionalità nonché la loro ripartizione tra le direzioni regionali sono stabiliti, per le rispettive strutture, dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale.

2. I direttori, sentito il responsabile di settore interessato, provvedono, con le modalità stabilite nei provvedimenti di organizzazione, ad individuare nell’ambito di ciascuna struttura le posizioni organizzative e le alte professionalità, attribuendo i relativi incarichi ai dipendenti in possesso dei requisiti, con atti scritti e motivati.

Capo VI.

IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE
NELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 31.

(Programmazione del fabbisogno di personale, dotazioni organiche e profili professionali)

1. L’impiego del personale dipendente nelle strutture organizzative della Regione avviene con il metodo della programmazione, assicurando che lo stesso sia utilizzato in relazione alle esigenze connesse alla realizzazione di obiettivi, programmi e progetti individuati dagli organi di direzione politico-amministrativa, nonché con le risorse finanziarie disponibili e con i limiti derivanti dal concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, fermo restando il rispetto dei contratti di lavoro collettivi ed individuali.

2. In attuazione dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, i provvedimenti di organizzazione di cui all’articolo 5 individuano le variazioni delle strutture organizzative e le relative dotazioni organiche, previa informazione alle organizzazioni sindacali.

3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono variate in funzione delle esigenze connesse alla programmazione risultante dagli strumenti di gestione finanziaria ed economica previsti nell’ordinamento contabile della Regione.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 2, dello Statuto, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, presentano al Consiglio regionale, nell’ambito della sessione di bilancio, quale allegato alla legge finanziaria, le proposte di revisione della dotazione organica del personale del ruolo del Consiglio e della Giunta regionale.

5. Con la modalità di cui al comma 4, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di modifica delle strutture e delle dotazioni organiche delle strutture di cui al comma 4 dell’articolo 37.

Art. 32.

(Modalità di assunzione del personale)

1. Le assunzioni del personale regionale avvengono, sulla base delle esigenze di servizio, mediante:

a) le procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;

b) l’avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l’impiego ai sensi della legislazione vigente per le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;

c) la chiamata numerica delle persone disabili iscritte alle liste dei centri per l’impiego secondo quanto previsto dalle leggi in materia.

2. I provvedimenti di organizzazione disciplinano, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui alla presente legge, le ulteriori modalità per lo svolgimento dei procedimenti di assunzione, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali.

Art. 33.

(Assegnazione del personale alle strutture e mobilità)

1. Nell’ambito delle rispettive dotazioni organiche l’assegnazione del personale alle direzioni a seguito di riorganizzazione anche parziale delle strutture è effettuata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale, tenuto conto degli obiettivi affidati ai direttori e risultanti dal Programma operativo.

2. Le direzioni competenti in materia di personale adottano atti di variazione di assegnazione del personale tra le diverse direzioni.

3. Nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la Regione può fare ricorso alla mobilità e ai trasferimenti di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, per ricoprire i posti vacanti in organico del personale di categoria e di quello di area dirigenziale.

4. I provvedimenti di organizzazione disciplinano, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, criteri e modalità per l’attuazione della mobilità esterna ed interna, al fine di assicurare il riequilibrio tra carenze ed eccedenze di organico con l’obiettivo di perseguire l’ottimale distribuzione delle risorse umane, la loro riconversione e l’arricchimento professionale.

Art. 34.

(Formazione e aggiornamento del personale)

1. La Regione favorisce la formazione e l’aggiornamento professionale come condizioni essenziali per l’efficacia dell’attività svolta dall’ente e come elemento di valorizzazione delle capacità e dello sviluppo delle prospettive professionali dei propri dipendenti.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) alla formazione professionale di base, rivolta al personale di prima assunzione o all’acquisizione di conoscenze proprie di nuovi profili professionali;

b) all’aggiornamento professionale, rivolto al mantenimento o all’adeguamento dei livelli e dei contenuti di professionalità posseduti, in relazione ai processi di cambiamento ed innovazione normativa scientifica, tecnologica ed organizzativa;

c) alla specializzazione ed al perfezionamento del personale interessato a specifiche prestazioni richieste dalla programmazione di attività delle singole strutture organizzative;

d) alla riqualificazione e riconversione del personale interessato a processi di mobilità funzionale o professionale, in connessione ai cambiamenti organizzativi conseguenti alla programmazione delle attività ovvero al riordino di funzioni e compiti;

e) alla promozione dell’accesso al lavoro e della partecipazione delle lavoratrici dipendenti, in relazione alle azioni positive tendenti a garantire condizioni di pari opportunità per tutti.

3. La formazione e l’aggiornamento professionale costituiscono un diritto-dovere per ciascun dipendente e le relative attività devono essere validate attraverso opportuni strumenti, misurandone i risultati che costituiscono elementi utilizzati per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane.

Art. 35.

(Responsabilità dei dipendenti e procedimento disciplinare)

1. Ai dipendenti regionali si applicano le disposizioni concernenti la responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. Per l’individuazione delle sanzioni disciplinari e la procedura per la loro irrogazione si osservano le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro.

3. Per i rispettivi ruoli della Giunta e del Consiglio regionale, i direttori competenti in materia di personale provvedono alla contestazione degli addebiti e all’irrogazione delle sanzioni superiori al rimprovero scritto.

4. I provvedimenti di organizzazione definiscono i criteri e le modalità per la periodica designazione dei rappresentanti dell’amministrazione e dei dipendenti, per la scelta dei presidenti e per il funzionamento del collegio arbitrale di disciplina.

5. Per i rispettivi ruoli della Giunta e del Consiglio regionale, i direttori competenti in materia di personale provvedono all’esecuzione delle decisioni del collegio arbitrale.

Art. 36.

(Personale operante presso sedi internazionali)

1. Al personale operante presso le strutture regionali di collegamento con l’Unione europea sono riconosciute le speciali indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri) e successive modifiche e integrazioni. Con i provvedimenti di organizzazione sono stabilite le modalità di reclutamento e di utilizzo di personale regionale e le modalità per la determinazione del relativo trattamento giuridico ed economico. In caso di utilizzo di personale di altre pubbliche amministrazioni europee è fatto salvo il trattamento di miglior favore.

2. I dipendenti regionali possono accettare incarichi per lo svolgimento di attività lavorative presso soggetti e organismi pubblici operanti in sede internazionale, in applicazione di disposizioni di legge in materia.

3. I dipendenti che si trovano nella condizione di cui al comma 2 sono collocati in aspettativa o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa o fuori ruolo comporta il mantenimento della qualifica posseduta e la conservazione del posto in dotazione organica.

Capo VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37.

(Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione)

1. Nell’ambito di quanto stabilito da apposito disciplinare della Giunta regionale la presente legge trova applicazione per gli enti strumentali, ausiliari e dipendenti dalla Regione, al cui personale si applica il trattamento contrattuale previsto per i dipendenti regionali.

2. Il disciplinare è adottato dalla Giunta regionale, sentite le direzioni vigilanti, e contiene altresì indirizzi e direttive per l’attuazione di quanto previsto al comma 3.

3. Gli enti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall’approvazione del disciplinare, presentano alla Giunta regionale la proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica, evidenziando i relativi oneri. Le direzioni vigilanti presentano, indicando i relativi mezzi di copertura, il provvedimento alla Giunta regionale. Fino all’approvazione della proposta l’ente continua ad operare secondo la normativa previgente e non può attivare nuove procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato.

4. La Giunta regionale può autorizzare, negli enti di rilevanti dimensioni e complessità organizzativa, caratterizzati dalla presenza di una pluralità di posizioni dirigenziali, l’istituzione di una struttura direzionale di livello corrispondente a quello della direzione regionale di cui alla presente legge.

Art. 38.

(Disposizione transitoria)

1. Fino alla data di adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) continua ad applicarsi la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale) fatta eccezione per l’articolo 44, comma 2, lettera c), ultimo periodo. Fino alla data di adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettere e) ed f), trovano applicazione le norme di cui al regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 12/R (Regolamento per l’accesso all’impiego regionale).

2. Fino alla data di attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali definiti dai provvedimenti di organizzazione, continuano ad operare le strutture vigenti e gli incarichi in essere. Sono altresì confermati, per la durata residuale, i contratti di diritto privato a tempo determinato.

3. Negli enti dipendenti dalla Regione sono confermate, ove preesistenti, le strutture direzionali di livello corrispondente a quelle di direzione regionale.

4. Sono confermate le dotazioni organiche, definite sulla base dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato) vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per esami per l’accesso alla dirigenza sono differite nella loro scadenza di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono utilizzate, in via prioritaria, per ricoprire i posti di qualifica dirigenziale liberi e quelli che si renderanno disponibili, nei ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.

Art. 39.

(Abrogazione di norme)

1. È abrogata la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale).

2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici conseguenti all’applicazione di leggi regionali che, a vario titolo, rinviano alle disposizioni dell’abrogata l.r. 51/1997.

3. L’ultimo periodo dei commi 3 e 4 dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 26 (Norme sulle commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali regionali) è soppresso.

Art. 40.

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede, a partire dall’anno finanziario 2008, con le risorse iscritte nell’UPB DA07061 e DA09101 del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 luglio 2008

Mercedes Bresso


LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 45

“Riordino delle norme sull’organizzazione e sull’ordinamento del personale. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51"

- Presentata dai Consiglieri Angelo Burzi, Ugo Cavallera, Alberto Cirio, Enrico Costa, Mariangela Cotto, Caterina Ferrero, Enzo Ghigo, Giampiero Leo, Giuliano Manolino, Gaetano Nastri, Luca Pedrale, Gilberto Pichetto Fratin il 14 giugno 2005

- Assegnata alla I Commissione in sede referente il 14 giugno 2005

- Richiamata in Aula ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 4 del Regolamento interno il 12 luglio 2007

- Rinviato in Commissione ai sensi dell’art. 34, comma 5 del Regolamento interno il 30 luglio 2007

- Iscritto all’ordine del giorno dell’Aula ai sensi dell’art. 34, comma 6 del Regolamento interno il 25 settembre 2007

- Rinviata in Commissione ai sensi dell’art. 81 del Regolamento interno il 7 novembre 2007

Disegno di legge n. 386

“Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”

- Presentato dalla Giunta regionale il 2 gennaio 2007

- Assegnato alla I Commissione in sede referente l’11 gennaio 2007

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato della proposta di legge n. 45 e del disegno di legge n. 386 licenziato dalla Commissione referente il 20 marzo 2008 con relazione di Aldo Reschigna

- Approvato in Aula il 22 luglio 2008, con emendamenti sul testo, con 34 voti favorevoli , 11 astenuti e 1 non votante

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 3

- Il testo dell’articolo 96 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 96 (Ruolo organico del personale regionale)

1. Le norme sugli uffici della Giunta e del Consiglio regionale, sugli organi interni di amministrazione sono adottate con legge della Regione.

2. La Giunta e il Consiglio hanno ruoli organici separati per il proprio personale. La Giunta e l’Ufficio di Presidenza, secondo le rispettive competenze, presentano al Consiglio le proposte di revisione del ruolo organico del personale e specificano le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale.".


Nota all’articolo 4

- Il capo I, titolo II, del libro V del codice civile, recante norme sul lavoro nell’impresa, comprende gli articoli da 2082 a 2134.


Nota all’articolo 14

- Il testo dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato) è il seguente:

“Art. 2 (Requisiti)

1. Possono essere nominati dirigenti generali o ricevere un incarico di dirigente generale con contratto di diritto privato le persone, estranee all’amministrazione, che abbiano i requisiti seguenti:

a) cittadinanza italiana;

b) abrogato;

c) non rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati e non avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; non aver rivestito le suddette cariche ed assunto i predetti incarichi nel biennio precedente alla nomina;

d) abrogato;

e) abrogato.".


Nota all’articolo 15

- Il testo dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato) è riportato nella nota all’art. 14.


Nota all’articolo 16

- Il testo dell’articolo 95 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità)

1. Gli organi di direzione politico-amministrativa definiscono e promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

2. Ai dirigenti spetta l’attuazione degli obiettivi e dei programmi nonché l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’amministrazione regionale verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa secondo le norme della legge. Sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.".


Nota all’articolo 17

- Il testo dell’articolo 95 dello Statuto della Regione Piemonte è riportato nella nota all’art. 16.


Nota all’articolo 31

- Il testo dell’articolo 96 dello Statuto della Regione Piemonte è riportato nella nota all’art. 3.


Nota all’articolo 38

- Il testo dell’articolo 44 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale) è il seguente:

“Art. 44 (Competenze dell’Ufficio di Presidenza)

1. Sono di competenza dell’Ufficio di Presidenza e del Presidente del Consiglio regionale le attribuzioni e gli adempimenti relativi all’organizzazione degli uffici e alla gestione del personale in servizio presso il Consiglio che la legislazione regionale vigente assegna rispettivamente alla Giunta regionale e al Presidente della Giunta.

2. Spetta inoltre all’Ufficio di Presidenza, relativamente alle strutture del Consiglio regionale:

a) l’approvazione del piano annuale delle assunzioni da recepirsi, quale componente autonoma, nel piano occupazionale della Regione deliberato dalla Giunta;

b) l’indizione delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti come individuati nel piano delle assunzioni salvo che non si proceda con concorsi unici per i ruoli della Giunta e del Consiglio;

c) la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi, banditi distintamente per il ruolo del Consiglio regionale attenendosi alle disposizioni della legge regionale 25 luglio 1994, n. 26 (Norme sulle Commissioni Giudicatrici dei concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali regionali). In tal caso, uno dei membri e’ nominato su designazione della Giunta.".

- Il testo dell’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato) è il seguente:

“Art. 1 (Uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale)

1. Il Presidente, il Vice Presidente, gli Assessori della Giunta regionale, nonche’ il Presidente e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si avvalgono, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale), di specifiche unita’ organizzative denominate uffici di comunicazione, corrispondenti alle preesistenti segreterie particolari di cui all’articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 e successive modificazioni.

2. Agli uffici di comunicazione compete esclusivamente il supporto per l’espletamento dell’attività istituzionale propria dei soggetti e delle strutture politiche individuate al comma precedente.

3. Le risorse finanziarie necessarie all’utilizzo del personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, ove necessario d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento alle dotazioni organiche determinate dalle normative vigenti per gli uffici medesimi. L’importo e’ determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale previsto in dotazione organica comprensivo del trattamento stipendiale fondamentale, degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell’ente, delle somme erogate con carattere di continuita’ e fissita’, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1° gennaio di ogni anno. L’importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all’aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell’anno precedente e il gennaio dell’anno in corso, nonche’ del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie computato in ragione del limite individuale previsto per l’anno 1998 per il personale dei medesimi uffici della Giunta regionale.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il personale addetto agli uffici di comunicazione puo’ essere individuato tra dipendenti regionali, ovvero comandati da altre pubbliche amministrazioni. Con esclusione del personale comandato, per il quale si provvede con la determinazione di autorizzazione al comando stesso, il conferimento dell’incarico di responsabile o di componente dei predetti uffici avviene tramite la stipulazione di appositi contratti a tempo determinato di diritto privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell’incarico. Il periodo di aspettativa e’ utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità nonché ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza. Il personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì individuato tra il personale di società a partecipazione pubblica. In tal caso, le modalità di utilizzo e di rimborso della spesa, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3, sono definite da apposita convenzione tra le parti.

4 bis. Il comma 4 si applica anche ai dipendenti regionali ai quali e’ conferito l’incarico di cui all’articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita’ di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3 gli Uffici di comunicazione possono avvalersi, nei limiti massimi dei tre quinti di tale spesa, anche di personale esterno all’Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

5 bis. Il limite massimo dei tre quinti stabilito al comma 5 non si applica all’Ufficio di comunicazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale limitatamente alle quote di risorse finanziarie, assegnate ai Consiglieri segretari, risultanti dal riparto effettuato con deliberazione ai sensi del comma 7.

6. Sono fatti salvi rispetto al limite di spesa di cui al comma 3 gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’istituto di sostituzione per maternità in applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri); in tal caso la spesa necessaria per far luogo alla sostituzione viene imputata sui capitoli di spesa riferiti al personale regionale, ferma restando la possibilità di scelta tra la temporanea assegnazione di dipendenti regionali di qualifica funzionale non superiore all’8° ovvero al di fuori dell’amministrazione regionale prevedendo, in tal caso, un compenso equivalente al trattamento economico iniziale del primo livello al quale l’interessato può accedere in relazione al titolo di studio posseduto.

7. Con atto deliberativo della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono determinate, su proposta degli amministratori interessati, le modalità ed il numero delle unita’ di personale da acquisire, il responsabile dell’ufficio di comunicazione e le relative retribuzioni.

8. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 4 e 5 viene costituito con la sottoscrizione del contratto da parte del Presidente della Giunta regionale, del Vice Presidente, dell’Assessore e del Presidente del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza. Le direzioni regionali competenti in materia di personale forniscono il supporto tecnico necessario per la stipulazione e la gestione dei singoli contratti. Il rapporto puo’ essere risolto in qualsiasi momento e si risolve di diritto quando cessa dall’ufficio l’amministratore a supporto del quale il personale risulta essere assegnato.

8 bis. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore complessivo di straordinari computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la remunerazione delle particolari condizioni di disagio proprie dell’attività svolta. In armonia con i principi di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al personale sopra citato è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, un’indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate. L’indennità viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.".


Nota all’articolo 39

- Il testo dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 26 (Norme sulle commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 1 (Composizione e nomina delle Commissioni giudicatrici)

1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da cinque tecnici, esperti nelle materie oggetto del concorso, i quali non possono essere componenti degli organi politici dell’Amministrazione, ricoprire cariche politiche ed essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Nella composizione delle Commissioni sono rispettate le norme relative alle pari opportunita’ tra uomini e donne sull’accesso al lavoro, di cui all’articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni (Razionalizzazione dell’organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. In ogni caso, fatte salve le incompatibilita’ previste al comma 1, uno dei componenti della commissione deve essere esperto in materia giuridico-amministrativa.

3. Le Commissioni sono nominate con provvedimento della Giunta regionale, che individua altresi’ il componente con funzioni di Presidente.

4. Per l’accesso fino alla quarta qualifica i componenti della Commissione giudicatrice sono ridotti a 3.

5. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo regionale, di qualifica non inferiore alla settima, designato dalla Giunta regionale.

6. Se l’assenza o impedimento di un componente della Commissione determina il rinvio di tre sedute consecutive, si provvede alla sua sostituzione con le modalita’ di nomina previste al comma 3.

7. La sostituzione di uno o piu’ componenti della Commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali gia’ svolte.".

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

DA07061

(Risorse umane e patrimonio - Trattamento economico del personale - Titolo I: Spese correnti)

DA09101

(Bilancio - Spese del Consiglio regionale - Titolo I: Spese correnti)