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Bollettino Ufficiale n. 30 del 24 / 07 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2008, n. 39-9136

Comune di Asigliano Vercellese (VC). Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19. Annullamento parziale di norme del Regolamento Edilizio Comunale.

A relazione dell’Assessore Conti:

Premesso che:

la Regione Piemonte ha approvato la legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, “Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”;

la legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, prevede una procedura semplificata di approvazione dei regolamenti edilizi, che consente ai Comuni di approvare il proprio regolamento sulla traccia di un Regolamento Tipo, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 548-9691 del 20 luglio 1999;

la legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, ed il Regolamento Tipo contengono disposizioni per lo più modificabili o integrabili dal Comune, ad eccezione di poche norme ritenute strategiche e non modificabili;

la stessa legge regionale n. 19/99, all’articolo 3, comma 4, attribuisce alla Giunta Regionale il potere di annullare disposizioni del regolamento comunale illegittime o non conformi al regolamento tipo regionale.

Constatato che:

il Comune di Asigliano Vercellese (Vc) è dotato di un Regolamento Edilizio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 in data 27/11/2002, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 50 del 12/12/2002;

con Deliberazione Consiliare n. 19 del 30/09/2005, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 45 del 10/11/2005, sono state approvate delle modifiche al Regolamento Edilizio vigente;

il Consiglio Comunale di Asigliano Vercellese (VC), con Deliberazione Consiliare n. 18 del 24/09/2007, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 42 del 18/10/2007, ha approvato una successiva variante al Regolamento Edilizio vigente con la quale si dispone di sopprimere la Commissione Edilizia, introducendo, in tale modo, modifiche in contrasto con le prescrizioni dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19;

Accertato che i contrasti sono individuabili nel testo della proposta formulata dal Sindaco, accolta ed approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 24/09/2007, e più precisamente:

a)-al punto 1) ove si dispone l’abrogazione degli articoli 2, 3, e 4 del Regolamento Edilizio Comunale, dettanti prescrizioni in merito alla composizione e al funzionamento della Commissione Edilizia;

b)-al punto 3) ove si dichiara che “la modifica apportata al Regolamento Edilizio, ai sensi di quanto indicato nel precedente punto 1, rientra tra quelle da comunque ritenersi conformi al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione...”;

Precisato che la Giunta Regionale:

ha ritenuto che il contrasto di tali disposizioni con l’articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, giustificasse l’avvio della procedura di annullamento prevista dall’art. 3, comma 4, dalla stessa legge, e pertanto ha proceduto con delibera n. 19 - 8178 dell’ 11 febbraio 2008, a contestare all’Amministrazione comunale le irregolarità invitando il Comune a controdedurre nei termini fissati dalla legge regionale 19/99.

Dato atto che:

la delibera di contestazione è stata notificata al Comune con lettera raccomandata protocollo n. 8869/0812 del 3 marzo 2008, ricevuta dal Comune, come si evince dall’Avviso di Ricevimento, il 5 marzo 2008;

il Sindaco del Comune con nota n. 699.61 in data 28/03/2008, pervenuta agli uffici regionali il 18/04/2008, ha controdedotto alle contestazioni di legittimità, sollevate dalla Giunta Regionale sui contenuti della modifica al Regolamento Edilizio;

Considerato che le argomentazioni sostenute dal Comune in sede di controdeduzioni non possono essere accolte in quanto:

la soppressione della Commissione Edilizia costituisce violazione delle scelte operate dalla Regione che, nella sua legislazione, attribuisce ancora oggi alla Commissione Edilizia funzioni molto più ampie di quelle tradizionalmente riconosciute (articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19; articolo 14 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20);

la legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, con i disposti degli articoli 13 e 13 bis, ha subdelegato ai Comuni le funzioni amministrative inerenti il rilascio delle autorizzazioni in materia di tutela dei beni ambientali e previsto espressamente che, nell’ambito del procedimento, debba obbligatoriamente essere richiesto il parere della Commissione Edilizia integrata con un esperto in materia di valori ambientali.

Considerato, inoltre, che in seguito alla modifica del testo dell’art. 146 del D.lgs. 42/2002, operata dal D.lgs. n. 63/2008, viene confermato che l’esercizio della funzione autorizzatoria, in materia di paesaggio, può essere delegata dalle Regioni anche in assenza di piano paesaggistico approvato.

Ritenuto che sussistano quindi gli estremi per annullare le disposizioni in contrasto con l’articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, e contenute nel Regolamento Edilizio del Comune di Asigliano Vercellese (Vc), così come modificato con la variante approvata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 18 in data 24/09/2007;

Visti:

- l’articolo 3, comma 4, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19;

- l’articolo 4, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19;

- il Regolamento Edilizio del Comune di Asigliano Vercellese (Vc), approvato con Deliberazione Consiliare n. 17 in data 27/11/2002, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 50 del 12/12/2002;

- la modifica al Regolamento Edilizio approvata con D. C. n. 19 del 30/09/2005 pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 45 del 10/11/2005;

- la successiva modifica al Regolamento Edilizio approvata con D. C. n. 18 del 24/09/2007 pubblicata sul B.U.R. n. 42 del 18/10/2007;

- la D.G.R. n. 19 - 8178 dell’11 febbraio 2008.

La Giunta Regionale a voti unanimi, resi nei modi di legge,

delibera

di annullare, per le considerazioni svolte, le modifiche al Regolamento Edilizio approvate, su proposta del Sindaco, dal Consiglio Comunale del Comune di Asigliano Vercellese (Vc) con deliberazione n. 18 del 24/09/2007, e più precisamente:

a)-al punto 1) ove si dispone l’abrogazione degli articoli 2, 3, e 4 del Regolamento Edilizio Comunale, dettanti prescrizioni in merito alla composizione e al funzionamento della Commissione Edilizia;

b)-al punto 3) ove si dichiara che “la modifica apportata al Regolamento Edilizio, ai sensi di quanto indicato nel precedente punto 1, rientra tra quelle da comunque ritenersi conformi al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione...”;

Avverso la presente delibera è possibile, per chiunque vi abbia interesse, proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla comunicazione o dall’intervenuta piena conoscenza oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)