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Bollettino Ufficiale n. 30 del 24 / 07 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2008, n. 38-9135

Comune di Occhieppo Superiore (BI). Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19. Annullamento parziale di norme del Regolamento Edilizio Comunale.

A relazione dell’Assessore Conti:

Premesso che:

la Regione Piemonte ha approvato la legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, “Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”;

la legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, prevede una procedura semplificata di approvazione dei regolamenti edilizi, che consente ai Comuni di approvare il proprio regolamento sulla traccia di un Regolamento Tipo, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 548-9691 del 20 luglio 1999;

la legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, ed il Regolamento Tipo contengono disposizioni per lo più modificabili o integrabili dal Comune, ad eccezione di poche norme ritenute strategiche e non modificabili;

la stessa legge regionale n. 19/99, all’articolo 3, comma 4, attribuisce alla Giunta Regionale il potere di annullare disposizioni del regolamento comunale illegittime o non conformi al regolamento tipo regionale.

Constatato che:

il Comune di Occhieppo Superiore (Bi) è dotato di un Regolamento Edilizio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 in data 29/09/2003, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 42 del 16/10/2003 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 in data 25/11/2005, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 01 del 05/01/2006;

tale Regolamento contiene disposizioni in contrasto con le prescrizioni dell’articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, che disciplinano la Commissione Edilizia e con il principio di netta separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione sancito dal testo unico sull’ordinamento degli enti locali.

Precisato che la Giunta Regionale:

ha ritenuto che il contrasto di tali disposizioni con l’articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, e con le prescrizioni del D.lgs. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, giustificasse l’avvio della procedura di annullamento previsto dal comma 4, art. 3, della legge regionale 19/99;

in conseguenza, ai sensi di legge, ha proceduto con delibera n. 18-8177 in data 11 febbraio 2008, a contestare all’Amministrazione comunale tali irregolarità invitando il Comune a controdedurre nei termini fissati dalla legge.

Dato atto che:

la delibera di contestazione è stata notificata al Comune con lettera raccomandata protocollo n. 8859/08.12 del 3 marzo 2008, ricevuta dal Comune, come si evince dall’Avviso di Ricevimento, il 6 marzo 2008;

ad oggi, ampiamente decorsi i termini previsti dalla legge, non sono pervenute alla Regione controdeduzioni da parte del Comune.

Considerato che:

- rendere facoltativa la nomina della Commissione Edilizia è norma in contrasto con le prescrizioni dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19;

- la presenza di organi politici alle sedute della Commissione Edilizia, è in contrasto con il principio di netta separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione sancito dal testo unico sull’ordinamento degli enti locali;

la legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, con i disposti degli articoli 13 e 13 bis, ha subdelegato ai Comuni le funzioni amministrative inerenti il rilascio delle autorizzazioni in materia di tutela dei beni ambientali e previsto espressamente che, nell’ambito del procedimento, debba obbligatoriamente essere richiesto il parere della Commissione Edilizia, integrata con un esperto in materia di valori ambientali.

Accertato che:

il comma 1 dell’art. 2 del Regolamento Edilizio dispone: “La Commissione Edilizia ..., che l’Amministrazione può nominare ove la ritenga indispensabile per valutare ...”;

il terzo capoverso del comma 3 dell’art. 2 del Regolamento Edilizio dispone: “Alla Commissione può presenziare, con facoltà di intervenire nella trattazione, ma senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato, per assicurare la necessaria informazione alla parte politico-amministrativa. Tale componente non viene computato ai fini del raggiungimento del quorum funzionale”.

Ritenuto che sussistano quindi gli estremi per annullare le disposizioni, contenute nel Regolamento Edilizio, in contrasto con l’articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, e con le prescrizioni del D.lgs. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali.

Visti:

l’articolo 3, comma 4, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19;

l’articolo 4, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19;

il Regolamento Edilizio del Comune di Occhieppo Superiore (Bi), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 in data 29/09/2003, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 42 del 16/10/2003;

la modifica al Regolamento Edilizio approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 25/11/2005, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 01 del 05/01/2006;

la D.G.R. n. 18-8177 dell’11 febbraio 2008.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nei modi di legge,

delibera

di annullare parzialmente, per le considerazioni svolte, il Regolamento Edilizio del Comune Occhieppo Superiore (Bi), nella parte in cui viene resa facoltativa la nomina della Commissione Edilizia e nella parte in cui si prevede la partecipazione di organi politici alle sedute della Commissione stessa, annullando di conseguenza all’art. 2, del citato Regolamento: a) al comma 1, le parole “...può nominare ove la ritenga indispensabile...”; b) al comma 3 il terzo capoverso che recita: “Alla Commissione può presenziare, con facoltà di intervenire nella trattazione, ma senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato, per assicurare la necessaria informazione alla parte politico-amministrativa. Tale componente non viene computato ai fini del raggiungimento del quorum funzionale”;

di introdurre “ex officio” per effetto dell’annullamento di cui al precedente capoverso, le seguenti modifiche al testo del Regolamento Edilizio del Comune:

al comma 1 dell’art. 2, dopo le parole “l’Amministrazione”, sono inserite le parole “nomina”.

Avverso la presente delibera è possibile, per chiunque vi abbia interesse, proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla comunicazione o dall’intervenuta piena conoscenza oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)