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Bollettino Ufficiale n. 30 del 24 / 07 / 2008
Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2008, n. 43-9089
Modificazione della D.G.R. n 25 - 7888 del 21 dicembre 2007 Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti.
A relazione dellAssessore De Ruggiero:
Con deliberazione n° 25 - 7888 del 21 dicembre 2007 la Giunta regionale ha provveduto ad integrare la D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, individuando, ai sensi degli artt. 5 e 15 della legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, modalità autorizzative agevolate per determinate tipologie di impianti.
In particolare è previsto, al punto a) del secondo capoverso del dispositivo della citata deliberazione, che tali procedure autorizzative semplificate si possano applicare, tra laltro, agli impianti Wireless - LAN (Local Area Network), meglio noti come WI - FI (Wireless Fidelity), definiti come impianti in tecnologia digitale per accesso radio (wireless) a reti locali (LAN), sulle frequenze di 2,45 Ghz, standard IEEE, versione 802.11b, con potenza massima al connettore dantenna dellhot spot pubblico pari a 0,1 watt;
Con nota Prot.n° 0055626/SC21 del 12 maggio 2005 lArpa Piemonte ha comunicato che lo standard IEEE 802.11b, attualmente superato e non più in uso, è stato sostituito con lo standard IEEE 802.11g, operante sempre alla frequenza di 2.45 GHz con potenza massima di 0.1 W, e con lo standard IEEE 802.11h, che introduce i controlli di canale (Dynamic Channel/Frequency Selection - DCS/DFS) e della potenza trasmessa (TPC) nella banda dei 5 GHZ, ed ha altresì evidenziato che gli standard di codifica del segnale cambiano con estrema velocità e, conseguentemente, consigliato di non specificare lo standard IEEE, ma unicamente la tipologia di impianto e la potenza massima in antenna.
LArpa ha, pertanto, richiesto una rettifica in tal senso della direttiva regionale, in assenza della quale le tipologie di impianto di cui sopra devono essere considerate, da un punto di vista del procedimento autorizzativo, alla stregua degli impianti di telecomunicazione più complessi.
Ciò determina per lAgenzia un notevole aggravio del carico lavorativo in relazione allespressione del pronunciamento di competenza ai sensi dellart. 87 del D.lgs 259/2003, sottraendo risorse umane e strumentali alla valutazione di sorgenti ben più significative in relazione allesposizione umane e vanificando sostanzialmente lintento di semplificazione procedimentale della deliberazione del 21 dicembre 2007.
LArpa propone, pertanto, di modificare il citato punto a) della D.G.R. n° 25 - 7888 del 21 dicembre 2007 come segue: a) Wireless - LAN (Local Area Network), meglio noti come WI - FI (Wireless Fidelity), definiti come impianti in tecnologia digitale per accesso radio (wireless) a reti locali (LAN), secondo gli standard IEEE vigenti e potenza massima al connettore dantenna dellhot spot pubblico pari a 0,1 watt.
Preso atto che la Regione può individuare distinte modalità autorizzative e condizioni di installazione agevolate specificatamente per gli impianti recanti le caratteristiche di cui allarticolo 15, comma 2 della l.r. 19/2004;
evidenziato ancora che la proposta dellArpa è altresì coerente con la più recente azione regionale, che si muove nel solco tracciato dalla normativa nazionale e regionale di semplificazione e non aggravio delle procedure amministrative e dincentivazione alluso di nuove tecnologie e di impianti innovativi, anche con il fine di liberare gli Enti locali e lorgano tecnico di controllo da attività amministrative gravose in rapporto al merito tecnico degli impianti da autorizzare e concentrando lattenzione al momento dei controlli e del monitoraggio del territorio;
considerato che, per il suo contenuto eminentemente tecnico, il presente provvedimento non va a modificare ulteriormente il principio di semplificazione già discusso e condiviso dalla Conferenza Permanente Regione - autonomie locali di cui alla L.R. 34/1998 in sede di esame della proposta deliberativa poi D.G.R. n° 25 - 7888 del 21 dicembre e ritenuto pertanto che il medesimo non necessiti di un nuovo parere della citata Conferenza;
evidenziato che del presente provvedimento sarà data informativa alla Commissione consiliare competente, ai sensi dellart 5, comma 2 della l.r. 19/2004.
Tutto ciò premesso;
la Giunta Regionale unanime,
delibera
di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, la lettera a) di cui al secondo capoverso del dispositivo della D.G.R. n. 25 - 7888 del 21 dicembre 2007 Integrazione alla D.G.R. n. 19 - 13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti con la seguente:
a) Wireless - LAN (Local Area Network), meglio noti come WI - FI (Wireless Fidelity), definiti come impianti in tecnologia digitale per accesso radio (wireless) a reti locali (LAN), secondo gli standard IEEE vigenti e potenza massima al connettore dantenna dellhot spot pubblico pari a 0,1 watt.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellarticolo 61 dello Statuto e dellarticolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)