Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 30 del 24 / 07 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2008, n. 39-9086

Art. 16, comma 5, l.r. 70/96. Autorizzazione al CA CN 2 - Valle Varaita a istituire un’Area a caccia specifica (ACS) ed a modificare i confini di altre due. Le ACS sono finalizzate alla tutela delle specie lepre e fagiano comune.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le motivazioni esposte in premessa:

- di autorizzare la modifica territoriale delle ACS “Rorà” e “Mogliani” nonché l’istituzione dell’ACS “Lemma”, di Ha 38,3 , limitatamente alla stagione venatoria 2008/2009;

- di dare atto che nel territorio del CA CN 2, sino alla data del 31.1.2009, sono, pertanto, presenti le seguenti ACS:

- ACS “Traversagn”, di ha 602,385, ubicata nel territorio venabile del Comune di Bellino;

- ACS “Sustra-Agnello”, ubicata in comune di Pontechianale, di ha 1.040,084;

- ACS “Orgiera-Ciampagno”, ubicata nei comuni di Sampeyre e Casteldelfino, di ha 949,138;

- ACS “Venasca”, ricadente nei comuni di Venasca, Piasco e Rossana ed avente una superficie di ha 148,6;

- ACS “Rossana”, ubicata in comune di Rossana ed avente superficie di ha 113,6;

- ACS “Rorà” in comune di Valmala, avente superficie di Ha 29,9;

- ACS “Serravalle” in comune di Piasco, di Ha 25,7;

- ACS “Mogliani” in comune di Piasco, di Ha 59,1;

- ACS “Sant’Anna” ricadente nel territorio dei comuni di Piasco e Costigliole Saluzzo ed avente superficie di Ha 60,9;

- ACS “Lemma” in comune di Rossana, avente superficie di Ha 38,3;

- di precisare che qualora la Provincia di Cuneo approvi il nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale, così come previsto dalla scadenza naturale del PFVP 2003-2008, e da tale piano consegua la sovrapposizione del territorio delle ACS oggetto del presente provvedimento con quello degli istituti di protezione previsti dal nuovo PFVP, le stesse ACS saranno oggetto di un provvedimento di revoca da adottarsi anche a stagione venatoria in corso.

Il perimetro delle ACS, di cui si autorizza il rinnovo e l’istituzione con il presente provvedimento, deve essere delimitato, a cura del CA CN 2, da apposite tabelle contenenti denominazione, tipo di zona e l’articolo di legge regionale di riferimento.

Nelle ACS l’attività venatoria è disciplinata dal Regolamento di fruizione, proposto dal CA CN 2 ed allegato quale parte integrante alla D.G.R. n. 47-62590 del 25.6.2007. Nell’ACS il prelievo degli ungulati dovrà comunque avvenire nel rispetto del piano di prelievo selettivo approvato dalla Giunta regionale e delle disposizioni vigenti in materia. Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000.

Nelle ACS confermate “Traversagn”, “Sustra-Agnello” e “Orgiera-Ciampagno” l’attività venatoria è rivolta esclusivamente alle specie camoscio (Rupicapra rupicapra) e capriolo (Capreolus capreolus) nel rispetto del piano di prelievo selettivo approvato dalla Giunta regionale e delle disposizioni vigenti in materia. Le ACS sono, inoltre, finalizzate alla tutela ed all’incremento delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina. Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000.

Nelle ACS confermate “Venasca”, “Rossana”, “Rorà” e “Mogliani” l’obiettivo è realizzare una efficace tutela della specie lepre (Lepus europaeus) e di neo costituiti popolamenti di starna (Perdix perdix) consentendo parimenti il contenimento delle specie con maggior impatto sull’ecosistema e sulle produzioni agricole (cinghiale, volpe e corvidi) e riducendo al minimo il disturbo arrecato dall’attività venatoria.

L’ACS “Lemma” di nuova istituzione è finalizzata alla tutela di lepre e fagiano comune nell’ambito di un progetto di “immissione su base comunale” che mira alla creazione di un mosaico di ACS aventi funzione di “polmoni faunistici”.

L’eventuale rinnovo delle ACS in argomento, al termine della validità delle stesse, è subordinato alla valutazione positiva dei risultati conseguiti in ordine alla salvaguardia ed incremento delle specie oggetto di tutela nonché al contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)