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Bollettino Ufficiale n. 30 del 24 / 07 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2008, n. 38-9085

Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Autorizzazione all’ATC CN 4 ad istituire n. 8 Aree a caccia specifica (ACS). Le ACS sono finalizzate alla tutela di lagomorfi e fasianidi e vi e’ consentito il solo prelievo di cinghiale, volpe e, ove presente, capriolo.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare il Comitato di gestione dell’ATC CN 4 a istituire n. 8 ACS come sopra individuate, per la durata del biennio venatorio 2008/2010, tutte finalizzate alla tutela ed all’incremento delle specie lepre (Lepus europæus) e fagiano (Phasianus colchicus) ed al solo prelievo di cinghiale (Sus scrofa), volpe (Vulpes vulpes) corvidi e, ove presente, capriolo (Capreolus capreolus);

- ACS Rea ubicata nei comuni di Murazzano e Bonvicino di Ha 518,06;

- ACS Gabutti ubicata nel comune di Serralunga d’Alba, di Ha 263,67;

- ACS Cozzi ubicata nel comune di Dogliani ed avente superficie di Ha 242,42;

- ACS Valdibà ubicata nei comuni di Dogliani e Monforte, di Ha 623,71;

- ACS Merlo nei comuni di Cerreto Langhe e Serravalle Langhe, avente superficie di Ha 384,63;

- ACS Filippini ubicata nei comuni di Neviglie e Neive, di Ha 403,30;

- ACS Rocche di Barbaresco, ubicata nei comuni di barbaresco e Neive, di Ha 667,40;

- ACS Villaro ubicata nei comuni di Roddino e Sinio, avente superficie di Ha 369,06;

- di precisare che alla scadenza delle ACS autorizzate con il presente provvedimento l’ATC CN 4 dovrà trasmettere al competente ufficio regionale i dati censuali relativi alle specie oggetto di tutela nelle aree in questione nonché quelli inerenti alle immissioni effettuate nel periodo di validità delle ACS raffrontate a quelle degli anni precedenti. Le predette aree potranno, pertanto, essere confermate solo in presenza di significativi e documentati risultati attestanti l’incremento delle specie oggetto di tutela e la riduzione dei danni alle produzioni agricole realizzate in detti territori;

- di precisare che qualora la Provincia di Cuneo approvi il nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale, così come previsto dalla scadenza naturale del PFVP 2003-2008, e da tale piano consegua la sovrapposizione del territorio delle ACS oggetto del presente provvedimento con quello degli istituti di protezione previsti dal nuovo PFVP, le stesse ACS saranno oggetto di un provvedimento di revoca da adottarsi anche a stagione venatoria in corso.

La superficie complessiva delle ACS attive nell’ATC CN 4 è pari ad Ha 9.124,25 pari al 42,74 per cento della superficie complessiva dell’ambito territoriale.

Il perimetro delle ACS, di cui si autorizza l’istituzione con il presente provvedimento, deve essere delimitato; a cura dell’ATC CN 4, da apposite tabelle, contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell’articolo di legge regionale di riferimento.

La fruizione delle ACS in questione è consentita nel rispetto del Regolamento allegato quale parte integrante al presente provvedimento.

La Provincia di Cuneo, cui la presente deliberazione sarà trasmessa per gli adempimenti di competenza, è invitata ad adottare tutti gli opportuni accorgimenti al fine di vigilare sulla corretta fruizione delle ACS in questione da parte dei cacciatori ammessi ad esercitarvi l’attività venatoria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)