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Bollettino Ufficiale n. 30 del 24 / 07 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2008, n. 35-9082

Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Autorizzazione all’ATC CN 3 a istituire n. 8 Aree a caccia specifica (ACS) per il biennio venatorio 2008/2010. Le ACS sono finalizzate alla tutela delle specie lepre e fagiano comune.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare il Comitato di gestione dell’ATC CN 3 a istituire n. 8 aree a caccia specifica (ACS), come di seguito indicate:

- ACS “Bandito” nei comuni di Bra e Sanfré, di Ha 1.034;

- ACS “Agostinassi” ubicata nei comuni di sommariva Bosco e Sanfré, di Ha 630;

- ACS “Cavalasso” nel territorio dei comuni di Bra e Pocapaglia, di Ha 97,6;

- ACS “Acate” ubicata nel comune di Sanfré di Ha 117,6;

- ACS “Ceresole d’Alba” nell’omonimo comune, di Ha 53,8;

- ACS “Ricchiardo” nei comuni di Ceresole d’Alba e Sommariva del Bosco, di Ha 260,8;

- ACS “Costabella” nei comuni di Montaldo Roero e Baldissero d’Alba, di Ha 185,8;

- ACS “Carnevale” nei comuni di Santa Vittoria d’Alba e Monticello, di Ha 107,20,

per complessivi Ha 2.486,80;

- di precisare che alla scadenza delle ACS l’ATC CN 3 dovrà trasmettere al competente ufficio regionale i dati censuali relativi alle specie oggetto di tutela nelle aree in questione nonché quelli inerenti alle immissioni effettuate nel periodo di validità delle ACS raffrontate a quelle degli anni precedenti. Le predette aree potranno, pertanto, essere confermate solo in presenza di significativi e documentati risultati attestanti l’incremento delle specie oggetto di tutela e la riduzione dei danni alle produzioni agricole realizzate in detti territori;

- di precisare che qualora la Provincia di Cuneo approvi il nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale, così come previsto dalla scadenza naturale del PFVP 2003-2008, e da tale piano consegua la sovrapposizione del territorio delle ACS oggetto del presente provvedimento con quello degli istituti di protezione previsti dal nuovo PFVP, le stesse ACS saranno oggetto di un provvedimento di revoca da adottarsi anche a stagione venatoria in corso.

La superficie complessiva delle ACS attive nell’ATC CN 3 è pari ad Ha 2.486,80 pari a circa il 10% per cento della superficie venabile complessiva dell’ambito territoriale.

Il perimetro delle ACS, di cui si autorizza l’istituzione con il presente provvedimento, deve essere delimitato, a cura dell’ATC CN 3, da apposite tabelle, contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell’articolo di legge regionale di riferimento.

La fruizione delle ACS in questione è consentita nel rispetto del Regolamento allegato quale parte integrante al presente provvedimento.

La Provincia di Cuneo, cui la presente deliberazione sarà trasmessa per gli adempimenti di competenza, è invitata ad adottare tutti gli opportuni accorgimenti al fine di vigilare sulla corretta fruizione delle ACS in questione da parte dei cacciatori ammessi ad esercitarvi l’attività venatoria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)