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Bollettino Ufficiale n. 30 del 24 / 07 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2008, n. 30-9077

Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Autorizzazione al CA CN 5 a confermare le Aree a caccia specifica “Creusa” e “Cabanaira” per la stagione venatoria 2008/2009. Le ACS sono finalizzate alla tutela della piccola fauna alpina (gallo forcello e coturnice).

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare il CA CN 5 a rinnovare le ACS, “Creusa” e “Cabanaira”, limitatamente alla stagione venatoria 2008/2009, al fine di ricondurre ad un’unica data la scadenza delle ACS attivate dal CA CN5;

- di evidenziare la necessità di porre in essere nelle ACS in questione miglioramenti ambientali per ripristinare lo stato originario dei luoghi, limitando l’espansione di specie vegetali quali l’elleboro bianco (Veratrum album) che con il tempo possono alterare ampie aree degli ecosistemi del piano montano;

- di precisare che qualora la Provincia di Cuneo approvi il nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale, così come previsto dalla scadenza naturale del PFVP 2003-2008, e da tale piano consegua la sovrapposizione del territorio delle ACS oggetto del presente provvedimento con quello degli istituti di protezione previsti dal nuovo PFVP, le stesse ACS saranno oggetto di un provvedimento di revoca da adottarsi anche a stagione venatoria in corso.

Le suddette ACS sono istituite al fine di tutelare ed incrementare le specie gallo forcello (Tetrao tetrix) e coturnice (Alectoris græca) consentendo il solo prelievo del cinghiale (Sus scrofa) e, nell’ambito dei piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale, del capriolo (Capreolus capreolus) e del camoscio (Rupicapra rupicapra). In dette aree è inoltre consentita l’attività venatoria alla volpe (Vulpes vulpes) come disciplinata dal regolamento di fruizione proposto dal CA ed approvato dalla Giunta regionale con DD.G.R. nn. 38-6096, 25-6538, 53-10486 rispettivamente del 23.5.2002, 8.7.2002 e 22.9.2003.

Il perimetro delle ACS, di cui si autorizza il rinnovo con il presente provvedimento, deve essere delimitato, a cura del CA CN 5, da apposite tabelle contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell’articolo di legge regionale di riferimento. La manutenzione delle tabelle compete allo stesso organismo.

L’eventuale rinnovo delle ACS in argomento, al termine della validità delle stesse, è subordinato alla valutazione positiva dei risultati oggettivi conseguiti in ordine al contenimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica nell’area e nei territori limitrofi, alla realizzazione di miglioramenti ambientali per ripristinare lo stato originario dei luoghi nonché alla salvaguardia ed incremento delle specie oggetto di tutela.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)