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Bollettino Ufficiale n. 30 del 24 / 07 / 2008

Codice DA0900
D.D. 10 luglio 2008, n. 206

L.r. 34/2004 - Programma 2006 - 2008 per le attivita’ produttive - Asse 3 Misura INT-2 - Contratto di insediamento e sviluppo - Approvazione dello schema di convenzione per la concessione di finanziamenti.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Per le motivazioni in premessa specificate è approvato lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione per la concessione di finanziamenti in attuazione della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e relativa alla Misura INT-2 “Contratto di insediamento e sviluppo”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Pierluigi Lesca

Allegato

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI

LEGGE REGIONALE 22/11/2004, N. 34 e successive modificazioni ed integrazioni - Misura INT 2":Contratto di insediamento e sviluppo".

TRA

La Banca __________ con sede in ________, __________, rappresentata dal __________ qui di seguito indicata per brevità “Banca”

E

La Regione Piemonte con sede in Torino, Piazza Castello n. 165 - Torino, rappresentata dal _______, nato a ________, il _______________,

PREMESSO

che la Giunta regionale con deliberazione n. 90-7616 del 26/11/2007 ha approvato i contenuti generali della misura;

che il responsabile della Direzione regionale Attività produttive, con propria determinazione n. 25 del 14/02/2008, ha approvato la scheda della misura che dettaglia procedure e modalità di accesso al Contratto di insediamento (di seguito “Contratto”), forma, misura e modalità di erogazione delle agevolazioni;

che il responsabile della Direzione regionale Attività produttive,con propria determinazione n. 66 del 3/04/2008 ,ha disposto l’affidamento al Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte s.c.a.r.l. (di seguito CEIPiemonte) di attività funzionali alla gestione della misura ‘Contratto’;

che le agevolazioni erogabili in applicazione della misura consistono:

- in contributi a fondo perduto erogati direttamente dalla regione all’impresa beneficiaria;

e/o

- in finanziamenti agevolati (composti da un fondo rotativo regionale e da un finanziamento bancario) erogati dalla Banca contestualmente, in unica soluzione ad avvenuta stipula del Contratto oppure a stati di avanzamento lavori

che la Banca si dichiara disponibile, previa stipula della presente Convenzione, ad esaminare richieste di finanziamento, secondo le finalità sopra esposte, da effettuarsi con mezzi propri, ed inoltre a gestire, come mandataria senza rappresentanza di Regione Piemonte, le somme che da questa le saranno trasferite per essere erogate a titolo di fondo rotativo accoppiato al finanziamento bancario

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

-Articolo 1-

Tutto quanto in premessa è parte integrante della convenzione.

-Articolo 2-

La forma tecnica del finanziamento agevolato (fondo rotativocon fondi regionali + finanziamento bancario) consisterà in un finanziamento, valido fino a revoca, erogato in unica soluzione o in più quote predefinite sino al raggiungimento dell’importo totale erogabile con le seguenti modalità:

° fino ad un massimo del 50% costituito da fondi regionali (fondo rotativo) a tasso fisso dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento)

° da un minimo del 50% con fondi bancari al tasso Euribor 6 mesi rilevato alla pagina 248 del circuito Telerate il primo giorno lavorativo del semestre di decorrenza di ciascun periodo di interessi aumentato di uno spread (minimo 10 basis points - massimo 270 basis points), in funzione del merito creditizio attribuito dalla Banca al soggetto beneficiario del finanziamento.

L’ammontare complessivo dell’ agevolazione (fondo rotativo con fondi regionali + eventuale fondo perduto) per singola impresa non potrà superare l’importo:

- di eurouro 5.000.000,00 per le piccole imprese;

- di eurouro 7.500.000,00 per le medie imprese;

- di euro 10.000.000,00 per le grandi imprese.

Il finanziamento avrà una durata massima di 15 anni (di cui fino a quattro di preammortamento) per gli investimenti immobiliari e per la realizzazione di opere edili e di 5 anni (di cui uno di preammortamento) per tutte le altre tipologie di investimento. Il piano di rimborso sarà regolato in rate semestrali posticipate (piano italiano), con scadenza ultimo giorno del semestre solare (30 giugno e 31 dicembre).

Ai fini della durata del finanziamento, la stessa decorre dalla scadenza immediatamente posteriore alla data di erogazione.

In conseguenza di quanto sopra la prime otto rate potranno essere di soli interessi a seconda della durata convenuta del preammortamento, di cui la prima relativa ad una frazione di semestre.

-Articolo 3-

Regione Piemonte conferisce alla Banca mandato senza rappresentanza affinché in nome proprio e altresì per conto di essa mandante possa:

° effettuare la valutazione del merito creditizio

° stipulare tutti i contratti ed eseguire tutti gli atti inerenti alla operazioni di finanziamento;

° acquisire le garanzie (eventualmente anche ipotecarie) a tutela dei finanziamenti stessi, per le quote di rispettiva competenza della Banca e della Regione Piemonte.

° Avviare tutte le azioni giudiziali e stragiudiziali per il recupero della parte di finanziamento(quota regionale e quota bancaria) erogato e non ancora restituito

-Articolo 4-

Le domande di finanziamento, corredate da una Pieno progettuale Dettagliato del programma di investimento proposto dall’impresa dovranno pervenire al Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte (CEIPiemonte).

-Articolo 5-

Il CEIPiemonte e la Banca avvieranno autonomamente le proprie istruttorie e potranno richiedere agli interessati ogni altra documentazione ritenuta necessaria. La Banca potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere qualsiasi garanzia a sostegno del finanziamento.

-Articolo 6-

Al termine della procedura di istruttoria, il CEIPiemonte e la Banca comunicheranno alla Regione Piemonte le seguenti determinazioni:

° i limiti di disponibilità alla concessione del finanziamento richiesto;

° l’importo del finanziamento attuato con il fondo pubblico e l’importo del finanziamento erogato dalla Banca;

° le forme e l’entità delle eventuali garanzie sul finanziamento concordate

° le condizioni economiche praticate dalla Banca sul finanziamento.

-Articolo 7-

Ottenuta l’approvazione da parte della Banca, il CEIPiemonte comunicherà alla Regione Piemonte il nulla osta alla stipula del contratto di finanziamento.

La Banca convenzionata comunica alla Regione Piemonte, almeno cinque giorni lavorativi antecedenti, la data dell’erogazione del finanziamento.

La Banca convenzionata provvede a versare al beneficiario anche la quota di finanziamento di competenza regionale.

La Regione Piemonte trasferisce alla Banca convenzionata l’importo anticipato per suo conto disponendone l’accredito con valuta “data erogazione finanziamento”.

La Banca convenzionata invierà a Regione Piemonte e a Ceipiemonte i piani di ammortamento del finanziamento erogato, sia per la parte regionale che per quella bancaria, dai quali devono risultare:

° il tasso bancario applicato;

° la data di inizio e la data di fine ammortamento;

° la quota di capitale e la quota di interessi semestrale;

° il numero delle rateo e la loro scadenza.

La Banca convenzionata, contestualmente al pagamento della rata da parte del beneficiario del finanziamento, si impegna a rimettere la relativa quota di ammortamento del capitale e degli interessi di competenza regionale sul medesimo conto corrente utilizzato per effettuare l’addebito della quota erogata con fondi regionali.

Qualora dovessero verificarsi errori od inesattezze nella comunicazione e/o contabilizzazione dei fondi pubblici da parte della Banca convenzionata, la Regione Piemonte, per il tramite della Banca Tesoriera applicherà, a titolo di rimborso spese, una commissione a carico della stessa banca convenzionata pari a eurouro 100,00 (cento/00).

-Articolo 8-

In caso di inadempienza dal parte del soggetto finanziato degli obblighi derivanti dal Contratto, la Regione Piemonte potrà disporre la revoca parziale o totale del finanziamento concesso e ne darà immediata comunicazione alla Banca convenzionata.

Tale revoca non si estende automaticamente al finanziamento concesso con fondi bancari, laddove non espressamente indicato dalla Banca convenzionata stessa.

-Articolo 9-

Il mancato pagamento - anche parziale - alla scadenza della rata delle somme messe a disposizione da Regione Piemonte dovute dal soggetto finanziato produrrà, da giorno di scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori a favore di Regione Piemonte.

Detti interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo, pari al tasso per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla Banca Centrale Europea pubblicato sul sito www.ecb.int ovvero sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 o su “Il Sole 24 Ore” pro tempore vigente durante la mora, maggiorato di 2,50 (duevirgolacinquanta) punti percentuali annui (parametro sostitutivo: Euribor 6 mesi).

-Articolo 10-

La Banca convenzionata potrà revocare a suo insindacabile giudizio i finanziamenti concessi, dandone immediata comunicazione motivata a Regione Piemonte.

Inoltre, in caso di inadempienza dell’obbligo di rientro, la Banca attiverà tutte le azioni che riterrà necessarie e utili e nei modi e nei tempi valutati opportuni per il recupero dell’intero credito vantato dalla Banca stessa e dalla Regione Piemonte compatibilmente con la normativa vigente.

La Banca convenzionata si impegna a trasmettere annualmente alla regione Piemonte un tabulato dal quale risultino tutte le situazioni e le sofferenze in essere nonché una relazione dettagliati di tutte le azioni intraprese per il recupero del credito incluso quello di competenza regionale.

-Articolo 11-

Tutte le somme recuperate sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti saranno comunque ripartite pro-quota tra la banca convenzionata e la Regione Piemonte , in modo tale che eventuali perdite siano sempre proporzionalmente ripartite, in base alla percentuale di concorso del finanziamento.

-Articolo 12-

Al fine dell’accertamento delle somme dovute faranno stato di prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca convenzionata.

-Articolo 13-

La soluzione di ogni controversia in dipendenza dell’applicazione e interpretazione della presente convenzione, o comunque connessa o dipendente, sarà demandata al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati, uno per ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo designato dalle parti stesse di comune accordo, oppure, in caso di loro disaccordo, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino. Se le parti fossero più di due, gli arbitri saranno (tutti) nominati di comune accordo tra esse o, in difetto di accordo, dal Presidente sopra menzionato.

-Articolo 14-

La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della firma e sarà valida fino al 31 dicembre dell’anno successivo, ferme restando, in ogni caso, le operazioni già concesse. La presente convenzione sarà comunque prorogabile tacitamente di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale. Qualunque onere fiscale derivante dal presente contratto o che comunque dovesse derivare dall’applicazione della convenzione, resta a carico di Regione Piemonte.

-Articolo 15-

Ai fini delle presente convenzione le parti eleggono domicilio rispettivamente:

Regione Piemonte presso la propria sede sita in Piazza Castello, 165 - Torino

Banca presso la propria sede sita in ____________- __________

Torino, _______