Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2008

Codice DA1414
D.D. 5 maggio 2008, n. 987

Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Art. 40, D.Lgs. 152/1999. Art. 114, D. Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione del bacino di Pourrieres in comune di Usseaux (TO), di proprieta’ della Energie S.p.A., modificato per i lavori di ammodernamento dell’impianto idroelettrico di Fenestrelle ai sensi dell’art. 14 D.P.G.R. 9 novembre 2004, n. 12/R e s.m.i..

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Si approva il progetto di gestione relativo al bacino di Pourrières in comune di Usseaux, che la ditta Energie S.p.A. di Bolzano ha modificato presentando la nota datata 18/03/2008 (Ns. prot.n.20767/14.14 del 19/03/2008).

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi del giorno 21/04/2008 nonché delle prescrizioni seguenti, in particolare:

1. Al fine di valutare l’impatto dell’attività sull’ecosistema, il gestore dovrà effettuare il monitoraggio di parametri chimico-fisici e biologici secondo modalità da definirsi in sede di un apposito Tavolo tecnico. In tale ambito verranno anche definite le concentrazioni massime ammissibili di solidi sospesi rilasciati a valle della centrale in relazione agli apporti naturali del bacino;

2. Dovranno in ogni modo essere rilevati i principali parametri di controllo, quali portata rilasciata, solidi sospesi e ossigeno disciolto, in almeno tre sezioni del corpo idrico, di cui una a monte dell’invaso e le rimanenti a valle dello sbarramento e dopo lo scarico di Finestrelle;

3. Per quanto riguarda l’analisi della componente biologica, poiché la nuova modalità operativa, da considerarsi a carattere sperimentale, causerà un’immissione di solidi sospesi nel corso d’acqua per circa tre mesi, periodo eccedente il limite massimo di durata delle operazioni previsto dal D.P.G.R. del 29 gennaio 2008 n. 1/R, si chiede di programmare un monitoraggio particolarmente approfondito per valutarne la reale compatibilità ambientale;

4. Il gestore, dovrà prevedere un monitoraggio della fauna macrobentonica, possibilmente con campionamento semiquantitativo, al fine di valutare consistenza e abbondanza della comunità e consentire l’applicazione di indici di biodiversità. Il campionamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio delle operazioni, durante la fluitazione e al termine delle operazioni, nelle sezioni poste a valle dello sbarramento e dopo lo scarico di Fenestrelle. Dovrà essere altresì previsto un rilevamento prima e dopo le operazioni nella sezione a monte dell’invaso. Si ritiene opportuno effettuare contestualmente il campionamento delle Diatomee bentoniche. Resta inteso che modalità e tempistiche dei monitoraggi suddetti dovranno essere concordate in sede di Tavolo tecnico;

5. Al fine di mitigare l’impatto sull’ambiente fluviale si chiede, inoltre, di prevedere specifiche modulazioni di portata al termine di ciascun ciclo di fluitazione;

6. Sulla base dei risultati dei monitoraggi sopra descritti e in presenza di un significativo peggioramento di qualità delle acque, la Regione Piemonte si riserva la possibilità di proporre una modifica alla modalità di fluitazione attuata o l’interruzione definitiva delle operazioni;

7. Poiché la nuova modalità operativa di fluitazione controllata dei sedimenti, da considerarsi a carattere sperimentale, causerà un’immissione di solidi sospesi nel corso d’acqua per circa tre mesi, al fine di valutarne l’impatto sulla fauna ittica, il gestore dovrà effettuare il monitoraggio dell’ittiofauna in tre sezioni del corso idrico, una posta a monte dell’invaso e le altre a valle dello sbarramento e dopo lo scarico di Fenestrelle. Il monitoraggio dovrà essere effettuato prima dell’inizio delle operazioni e al termine delle operazioni medesime e dovrà prendere in considerazione l’incidenza degli eventuali ripopolamenti di fauna ittica effettuati. Il piano di monitoraggio (modalità di esecuzione, tempistiche, stazioni di monitoraggio) dovrà essere concordato con le Direzioni regionali Agricoltura e Ambiente, con Arpa Piemonte e con il Servizio Tutela della fauna e della flora della Provincia di Torino nell’ambito del Tavolo tecnico. I risultati del monitoraggio dovranno essere comunicati a tutti i soggetti interessati;

8. In base a quanto indicato dall’articolo 12 comma 4 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, in caso di significative morie di pesci determinate dalle operazioni di fluitazione controllata dei sedimenti, tali operazioni dovranno essere tempestivamente sospese;

9. Il gestore dell’invaso dovrà dare tempestiva comunicazione dell’inizio delle operazioni di fluitazione controllata dei sedimenti e delle relative modalità operative sia al Consorzio Irriguo di II grado Val Chisone-Pinerolese (Via Bignone 83 b - Pinerolo), che, per il tramite della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, ai consorzi irrigui di I grado operanti nell’area.

Il progetto di gestione ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell’ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d’acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite. Al gestore inoltre rimane l’obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dal comma 6 dell’art. 3 del decreto del 30 giugno 2004.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l’Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente responsabile
Lorenzo Masoero