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Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2008

Codice DA1403
D.D. 2 maggio 2008, n. 985

R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004 sul demanio idrico.Autorizzazione idraulica n. 15/08 per l’installazione di una stazione di misura delle portate del torrente Stura, in Cantoira (TO), per anni uno. Concessione n. TO/A/2917. Domanda della Ditta Tosco Marmi S.p.A., con sede in Via Pisana n. 47, Barberino Val d’Elsa (Fi).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, ed ai fini della gestione del demanio idrico, ai sensi della l.r. 12/2004, la Ditta Tosco Marmi S.p.a. all’esecuzione delle opere di cui in premessa ed al mantenimento delle stesse per anni uno, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità della scogliera nel corso d’acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d’appoggio dovrà essere posto ad una quota inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, mentre il piano superiore della medesima fondazione dovrà essere posto ad almeno m 0,50 sotto l’alveo;

3. al fine di non determinare ostacolo al regolare deflusso in concomitanza di eventi di piena, la condotta posta trasversalmente all’alveo dovrà risultare asportabile;

4. per quanto riguarda il manufatto d’alloggiamento della strumentazione di misura, dovrà essere osservata la distanza minima di rispetto dal ciglio di sponda di cui all’art. 96/f del R.D. 523/1904 (nel caso, trattandosi di opera provvisoria, m 4,00), fatte salve diverse norme comunali;

5. l’opera di difesa dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nell’esistente sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente; mantenendo un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

6. le movimentazioni di materiale d’alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d’acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente;

7. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava di prestito; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc. e peso superiore a 8,0 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente in piena, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

8. il materiale demaniale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

9. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

10. è a carico della Ditta richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica anche del cantiere ai sensi L. 494/1996 e s.m.i, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d’acqua; pertanto codesta Ditta dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici relative agli eventi meteorici ed adottare all’occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

11. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti entro il termine di mesi 24 dalla data della presente, è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’esecuzione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

12. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato;

13. il presente provvedimento è accordato -a partire dall’inizio lavori- per la durata di anni uno; decorso detto periodo le opere in alveo dovranno essere smantellate e ripristinato lo stato dei luoghi previa autorizzazione idraulica di questo Settore -da richiedere, a cura della Ditta Tosco Marmi, con congruo anticipo-;

14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua;

15. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere; dovrà essere trasmesso l’estratto della mappa catastale riportante le opere previste;

16. prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (autorizzazioni edilizie, l.r 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi