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Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2008

Ordinanza commissariale
3 luglio 2008, n. 3/DA1400-1.2.6

Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni idrauliche per lavori di ripristino delle opere di captazione danneggiate dagli eventi metereologici del 29 e 30 maggio 2008

La Presidente della Giunta regionale

Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi metereologici che hanno colpito il Piemonte il 29 e 30 maggio 2008

(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13/06/2008)

Considerato che nei giorni 29 e 30 maggio 2008 la Regione Piemonte, con particolare riferimento alle Province di Torino e Cuneo, è stata colpita da eccezionali eventi metereologici che hanno determinato l’esondazione di alcuni fiumi e torrenti nonché l’innesco di fenomeni franosi e provocato danni ad impianti, opere e infrastrutture ed edifici pubblici e privati, determinando altresì una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 recante Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito la Regione Piemonte e la Regione Valle d’Aosta nei giorni 29 e 30 maggio 2008;

visto l’articolo 1 dell’O.P.C.M. citata che nomina il Presidente della Giunta regionale del Piemonte Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi in oggetto per il territorio piemontese;

visto il comma 2 del medesimo articolo 1 che prevede, fra gli interventi diretti al superamento dell’emergenza, anche quelli necessari a garantire l’immediata ripresa dell’attività irrigua;

visto l’articolo 4, comma 5 dell’O.P.C.M. 3693/2008 il quale dispone che, al fine di garantire lo svolgimento dell’attività irrigua sono ammessi interventi urgenti di ripristino provvisorio delle derivazioni idrauliche e delle opere di captazione danneggiate ed asservite a tali attività, avendo cura di assicurare comunque l’officiosità idraulica dei corsi d’acqua interessati dagli interventi stessi;

ritenuto necessario, al fine di consentire la più rapida riparazione delle opere di cui si tratta, individuare forme accelerate per il conseguimento delle autorizzazioni idrauliche previste dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche delle diverse categorie);

visti gli articoli 42 e 48 del R.D. 11 dicembre 1933, n, 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

vista l’Ordinanza commissariale n. 1 del 25 giugno 2008 avente come oggetto la prima individuazione dei comuni danneggiati dall’evento del 29-30 maggio 2008;

dispone

Articolo 1

1. Per la realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino delle opere di captazione e di derivazione per scopo irriguo da eseguirsi nel territorio dei comuni danneggiati individuati con ordinanza del Commissario delegato, qualora riguardino manufatti collocati sule sponde e negli alvei dei corsi d’acqua, l’autorizzazione idraulica prevista dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche delle diverse categorie), è rilasciata dalle autorità idrauliche competenti entro sette giorni dal ricevimento della richiesta da parte dei soggetti interessati.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l’autorità idraulica abbia espresso il proprio diniego, l’istanza si intende accolta, fatta salva la possibilità di provvedimento autorizzativo espresso. Le autorità idrauliche competenti possono comunque assumere, in via di autotutela, determinazioni di revoca o annullamento.

3 Ai fini dell’applicazione del comma 2, gli interventi devono essere limitati a quanto necessario per la rimessa in funzione irrigua e non devono prevedere modificazioni dello stato dei luoghi originario e variazioni della portata del prelievo rispetto al disciplinare di concessione di derivazione.

4 Il materiale litoide risultante dai lavori di pulizia delle opere di captazione e derivazione deve essere utilizzato per l’imbottimento delle sponde. Qualora dopo le operazioni di imbottimento residuasse ulteriore materiale, può esserne autorizzata la rimozione e l’asportazione con le procedure e modalità di cui all’ordinanza commissariale n. 2/DA14.00 del 30/06/2008.

5. E’ vietata, in ogni caso, l’asportazione di materiale fuori dall’alveo senza la preventiva autorizzazione dell’autorità idraulica.

Articolo 2

1. Le autorità idrauliche competenti possono, nei limiti e nel rispetto dei criteri di cui alla presente ordinanza, definire le disposizioni di dettaglio per il rilascio delle autorizzazioni in oggetto.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Mercedes Bresso