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Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2008, n. 50-9096

Criteri e modalita’ per la concessione e l’erogazione a Unioni di Comuni e Comunita’ montane dei contributi statali “regionalizzati” per il sostegno dell’associazionismo comunale.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di stabilire con il presente provvedimento i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi “regionalizzati”, destinati alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per la gestione associata di servizi comunali, con esclusivo riferimento all’anno 2008, dando mandato alla Direzione regionale “Affari istituzionali e Avvocatura” di approvare apposito bando, a seguito dell’iscrizione sui competenti capitoli del bilancio regionale per l’anno 2008 dei fondi assegnati con D.M. dell’Interno n. 4722 del 26.05.2008;

- di garantire, in ragione del processo di revisione normativa coinvolgente le Comunità montane, e per quanto possibile in relazione alle disponibilità effettive di bilancio per l’anno 2008, alle Unioni di Comuni e Comunità montane una continuità di finanziamento rispetto a quanto corrisposto nell’anno 2007;

- di provvedere all’integrazione del fondo statale trasferito con una quota di fondi regionali pari ad euro 600.000,00, assegnati alla Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura con D.G.R. n.3-8950 del 16/6/2008;

- di rimandare all’anno 2009 la predisposizione di nuovi criteri che, con l’adozione di un unico bando per i contributi regionali e “regionalizzati”, tengano conto del processo riorganizzativo in essere;

- di approvare conseguentemente, ai sensi della l.r. n. 3/2004 e s.m.i. nonché dell’Intesa tra Stato e Regioni per la regionalizzazione dei fondi statali a sostegno dell’associazionismo comunale (Rep. n. 936 del 1° marzo 2006), i seguenti criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi “regionalizzati” destinati alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per la gestione associata di servizi comunali:

1. Finalita’ dei contributi

I contributi sono destinati alle Unioni e alle Comunità montane di cui al successivo punto 3. a copertura, nel rispetto delle limitazioni di cui al punto 2, delle spese impegnate nell’anno di presentazione della domanda di contributo per l’attivazione di nuove forme associative e/o l’effettivo svolgimento di servizi comunali rientranti nell’allegato elenco “A”.

2. Spese ammesse a contributo

Il contributo è utilizzato per qualsiasi spesa connessa alle specifiche finalità per cui è stato concesso, ad esclusione delle spese attinenti i servizi comunali di competenza esclusiva dello Stato (ex art. 14 del D.Lgs. n. 267/2000: anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica).

3. Destinatari dei contributi

Sono destinatarie dei contributi, alle condizioni e secondo le modalità indicate nei successivi punti, le seguenti forme associative:

- Unioni di Comuni (ivi comprese le Unioni-Comunità collinari) previste dall’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di cui non facciano parte Comuni già componenti di altre Unioni (ivi comprese le Unioni-Comunità collinari) o di Comunità montane, fatte salve le Unioni comprese in Comunità montane destinatarie dei contributi statali per l’anno 2005 (art. 1 della l.r. 3/2004 e s.m.i.);

- Comunità montane per la gestione associata di cui all’art. 28 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esercitata anche mediante articolazione del territorio di riferimento in sottoambiti omogenei;

4. Requisiti per accedere ai contributi

Per accedere ai contributi le forme associative di cui al punto 3 devono presentare, per l’anno 2008, richiesta di contributo, entro e non oltre il termine perentorio previsto da apposito bando.

e trovarsi nelle seguenti condizioni:

- essere Unioni di Comuni e Comunità montane che hanno presentato, nell’anno 2008, domanda di contributo regionale di cui al bando approvato in attuazione della D.G.R. n. 22-9069 del 1.07.2008 per la concessione dei contributi regionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto bando;

oppure

- essere Unioni di Comuni e Comunità montane che non hanno presentato, nell’anno 2008, domanda di contributo regionale di cui al bando approvato in attuazione della D.G.R. n. 22-9069 del 1.07.2008 per la concessione dei contributi regionali, in tal caso il possesso dei requisiti è verificato in sede di domanda del presente contributo;

Le forme associative di cui ai punti a) e b) devono essere in possesso dei livelli ottimali di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i. salvo richiesta di deroga ai sensi dell’art. 6 della legge citata da presentarsi secondo le modalità seguenti:

le proposte di deroga presentate dalle Province competenti, formulate di concerto con gli Enti locali interessati, sono prese in esame solo se motivate in modo puntuale e dettagliato. Devono perciò:

- compiutamente illustrare le specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali che non consentono, in relazione all’esigenza di tutelare particolari evidenziate condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, il rispetto dei criteri previsti per i livelli ottimali.

Per situazioni territoriali e funzionali di cui sopra, si intendono le caratteristiche del territorio sia “naturali” ( es. l’orografia, la morfologia e la struttura del territorio ecc. ) che “artificiali” (es. le strade, le ferrovie ecc.), nonché la connessa organizzazione territoriale di funzioni pubbliche.

Per le suddette condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, si intende somiglianza per quanto concerne le caratteristiche generali dei Comuni aderenti alla forma associativa, la struttura delle popolazioni, le risorse umane e produttive, la struttura delle attività, i servizi, la struttura delle residenze, la ricchezza prodotta, le tradizioni culturali ecc.;

- comprovare l’idoneità delle forma associativa a garantire comunque modalità di esercizio dei servizi conformi ai principi di cui all’art.4, comma 2, della l.r. 34/98.

A tale scopo devono, in particolare, dettagliare l’adeguatezza delle risorse professionali e finanziarie disponibili nei Comuni interessati, nonché la rilevanza delle eventuali forme di cooperazione già in atto tra i Comuni stessi.

Per le Unioni di Comuni (ivi comprese le Unioni – Comunità collinari), possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa Provincia, purché i servizi da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, il rispetto dei predetti criteri e non vi siano specifiche norme che impongano l’osservanza di tali vincoli.

Per le Comunità montane che, in qualità di Enti capo-fila, gestiscono servizi comunali in forma associata per Comuni confinanti con le stesse e non appartenenti ad altre Comunità montane possono formularsi proposte di deroga “all’appartenenza alla stessa Comunità montana”, purché le funzioni/servizi da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, il rispetto del predetto criterio e non vi siano specifiche norme che impongano l’osservanza di tale vincolo.

L’atto formale di proposta di deroga espresso dal competente organo provinciale, di concerto con gli Enti locali interessati, deve essere trasmesso alla Regione Piemonte, Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura - Settore Autonomie locali.

In particolare le Province devono produrre alla Regione Piemonte l’elenco delle forme associative che hanno richiesto la deroga ai livelli ottimali entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda formale di contributo.

Entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo le Province devono procedere alla trasmissione dell’atto formale di proposta di deroga ai livelli ottimali.

5. Modalita’ di concessione dei contributi

I contributi sono concessi ed erogati con determinazione del Direttore della Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura alle Unioni e alle Comunità montane che ne abbiano titolo e che trasmettano la richiesta entro e non oltre il termine perentorio previsto da apposito bando.

Le richieste di contributo devono rispettare le modalità indicate in apposito bando approvato con Determinazione del Direttore della Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura, nel rispetto delle direttive di cui alla presente Deliberazione ed inoltrate esclusivamente con lettera raccomandata, ed indirizzata a:

Regione Piemonte-Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura- Settore Autonomie locali -Via Santa Teresa n.23 -10122 Torino.

Le determinazioni di cui sopra saranno pubblicate sul B.U. della Regione Piemonte, sul sito Web del Settore Autonomie locali: http://www.regione.piemonte.it/autonomie/ e sul portale dell’associazionismo locale “Comuni in Comune”.

Il procedimento di erogazione del contributo deve concludersi entro il termine di 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

La eventuale richiesta di integrazione istruttoria sospende il termine sopra previsto, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni medesime, da prodursi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di esclusione.

Le domande di contributo relative a forme associative non in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i. sono collocate in graduatoria con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i. della predetta legge. In caso di provvedimento negativo sono escluse dalla concessione di contributo.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione o documentazione che si rendesse necessaria ai fini del procedimento di concessione del contributo.

6. Determinazione dell’ammontare dei contributi

Per le Unioni di Comuni e le Comunità montane già destinatarie nell’anno 2007 del contributo “regionalizzato” il contributo è corrisposto garantendo, per quanto possibile in relazione alle disponibilità effettive di bilancio per l’anno 2008, la continuità del finanziamento erogato nell’anno 2007.

Per le Unioni di Comuni e le Comunità montane di nuova istituzione nell’anno 2008 dal 1/9/2007 al 31/8/2008 oppure Comunità montane che non hanno beneficiato del contributo “regionalizzato” nell’anno 2007, il contributo è corrisposto, per quanto possibile in relazione alle disponibilità effettive di bilancio per l’anno 2008, applicando i criteri del contributo regionale.

7. Modalita’ di erogazione dei contributi

I contributi sono erogati in un’unica soluzione a seguito dell’adozione della determinazione di individuazione delle forme associative beneficiarie, nei limiti delle disponibilità effettive di bilancio per l’anno 2008.

Alle forme associative beneficiarie con riserva, in attesa del provvedimento autorizzativo di deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., il contributo viene erogato a partire dal mese successivo all’intervenuta adozione del predetto provvedimento. Il predetto provvedimento di deroga è adottato entro 60 giorni dalla data di emanazione della determinazione di individuazione dei beneficiari.


8. Rendicontazione dei contributi

Entro il termine perentorio del 31 luglio 2009 la forma associativa beneficiaria di contributo per l’anno precedente è tenuta a rendicontare le spese impegnate nell’anno di presentazione della domanda e in coerenza con le finalità del finanziamento concesso. Devono essere rendicontati, entro tale termine, tutti i servizi finanziati.

La rendicontazione deve contenere, nel limite del contributo concesso ed in coerenza con le finalità per cui è stato accordato, l’elenco analitico delle spese impegnate nell’anno di concessione del contributo regionale, corredato dell’elenco delle determinazioni di impegno delle spese stesse, entrambi sottoscritti dal Responsabile dei servizi finanziari e dal Responsabile del/i servizio/i finanziato/i. A fini istruttori, potrà essere richiesta copia delle determinazioni di impegno delle spese.

Qualora la forma associativa rendiconti tutti i servizi finanziati, ma per una somma complessivamente inferiore al contributo ricevuto, la somma non rendicontata sarà detratta dal contributo dell’anno successivo (qualora concesso). Qualora la forma associativa non rendiconti uno o più servizi finanziati dovrà attestare che gli stessi sono stati finanziati con fondi propri o con fondi provenienti da altre Direzioni regionali o da soggetti pubblici o privati. In caso contrario il contributo concesso nell’anno successivo sarà decurtato di una somma pari al/i valore/i del/i servizio/i finanziato/i e non rendicontato/i.

La rendicontazione del contributo deve contenere spese diverse o complementari rispetto alle spese relative al bando approvato sulla base dei criteri di cui alla DGR. n. 22-9069 del 1.7.2008 nonché a quelle relative a contributi concessi da altre Direzioni regionali.

Nel caso in cui la rendicontazione non sia effettuata secondo le modalità e i termini di cui sopra e non si possa procedere alla decurtazione del contributo per mancata presentazione della domanda di contributo nell’anno successivo, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo, provvedendo al recupero della somma già erogata nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.

La mancata rendicontazione non consente alla forma associativa di beneficiare del contributo per l’anno successivo.

9. Revoca dei contributi

Il Settore Autonomie locali provvede, secondo le direttive indicate in apposita deliberazione della Giunta regionale, ad effettuare un “monitoraggio” a campione presso le forme associative finanziate, al fine di verificare l’esistenza dei presupposti per la concessione del contributo, nonché le reali modalità di gestione associata, anche attraverso la verifica degli atti relativi alla stessa.

La mancanza dei presupposti per la concessione del contributo previsti nel relativo bando, comporta la revoca dello stesso con il recupero della somma già erogata nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo alla data di restituzione.

Qualora si accerti che il contributo è stato destinato totalmente o parzialmente a spese non attinenti il/i servizio/i finanziato/i, si provvederà alla revoca totale o parziale dello stesso.

Nel caso di revoca totale la somma da recuperare è data dalla somma già erogata più gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo alla data di restituzione.

Nel caso di revoca parziale la somma da recuperare è pari al valore del/i servizio/i finanziati più gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo alla data di restituzione.

10. Rinuncia ai contributi

La rinuncia da parte dei beneficiari al contributo concesso comporta la contestuale restituzione del contributo erogato. Qualora tale restituzione avvenga oltre i 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuta concessione, si applicano gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione alla data di restituzione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato