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Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Deliberazione G.P. n. 220 del 10 giugno 2008. Progetto di cava in località Avei lotti 8,9,10,11,12 2 F.C. e Ciafalco lotti 20,21, 2 F.C. nel Comune di Bagnolo Piemonte. Proponenti: Ditta LO.PI.CA. S.n.c. - Via Bibiana, 129 - Bagnolo Piemonte; Ditta Maurino Antonio - Via I Maggio, 5 - Luserna S. Giovanni. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 18.10.2007 e del 06.05.2008, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

Preso atto inoltre del parere del Settore regionale Gestione Beni Ambientali, espresso ex art. 159 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. con nota pervenuta agli atti del procedimento in data 12.05.2008 con prot. ric. n. 26548, e cioè dopo la conclusione della 2^ Conferenza dei Servizi.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

1.Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di cava in località Avei lotti 8,9,10,11,12 2 F.C. e Ciafalco lotti 20,21, 2 F.C., nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato da parte di Depetris Pietro Luigi, Legale Rappresentante della Ditta LO.PI.CA. S.n.c. con sede in Via Bibiana 129, Bagnolo Piemonte, e di. Maurino Antonio, Legale Rappresentante della Ditta Maurino Antonio con sede a Luserna S. Giovanni in Via I Maggio 5, in quanto il progetto estrattivo si inserisce entro un contesto già fortemente compromesso per la presenza di numerose cave, che hanno già sostanzialmente modificato l’ambiente in modo rilevante e pertanto l’attuazione dell’intervento non comporterà significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite e consentirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l’intorno.

3. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dai proponenti, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

4. entro il 31 gennaio di ogni anno le Ditte autorizzate sono tenute alla presentazione di una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di recupero ambientale realizzati ed una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell’anno successivo;

5. entro 30 giorni a far data dall’espressione del giudizio di compatibilità ambientale dovrà essere inviata a tutti i soggetti della Conferenza dei Servizi copia dell’autorizzazione alla realizzazione del tratto, di competenza comunale, della nuova pista di accesso al cantiere inferiore in località Avei e copia della documentazione attestante la disponibilità d’uso da parte della Ditta istante delle aree necessarie per la realizzazione del restante tratto della suddetta pista;

6. entro sei mesi a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale dovrà essere realizzata la nuova pista di accesso al cantiere inferiore dei lotti 8 – 9 – 10 – 11 – 12 e 2 fuori corso in località Avei e la relativa rete di smaltimento delle acque meteoriche;

7. entro l’autunno 2008 dovranno essere realizzati e completati gli interventi di recupero ambientali descritti nella documentazione integrativa presentata, previsti a carico dei gradoni superiore (1270 m), intermedio (1257 m) ed inferiore (1239 m), che risultano ancora raggiungibili mediante accesso carrabile;

8. entro il medesimo termine di cui al punto precedente dovrà essere effettuato l’inerbimento previsto sulla scarpata del ciglio del fronte di scavo F3B;

9. la coltivazione preceda dall’alto verso il basso per ribassi successivi, rispettando le geometrie dei fronti verificate in fase progettuale e limitando il più possibile la formazione dei fronti laterali temporanei, operando in maniera coordinata rispetto ai limitrofi lotti di cava;

10. nei lotti di cava in località Avei (8 – 9 – 10 – 11 – 12 e 2 fuori corso), al termine della I fase di progetto, lungo i fronti laterali F2A e F3A, venga lasciato in posto un gradone di pedata non inferiore a 5 m;

11. durante tutto l’intervento, sui fronti di cava derivanti dalla coltivazione dovranno essere periodicamente condotti rilievi geostrutturali aggiornati, al fine di verificare le caratteristiche dell’ammasso roccioso oggetto di coltivazione, provvedendo all’individuazione della presenza di cunei potenzialmente instabili già verificati anche in corso d’opera;

12. prima dell’inizio dei lavori per l’impostazione del cantiere inferiore in località Avei, lungo il pendio a valle dovranno essere posizionate le reti metalliche previste in progetto come protezione nei confronti dell’eventuale caduta di materiale;

13. durante le successive fasi di ribasso, lungo il lato esterno del piazzale di cava dovrà essere posizionato un cordolo in blocchi al fine di evitare la caduta di materiale verso il sottostante Comba Mora;

14. i materiali di scarto derivanti dall’attività estrattiva dovranno essere conferiti esclusivamente all’esterno del bacino estrattivo di Bagnolo P.te, come dichiarato dalle Ditte istanti nella documentazione progettuale prodotta;

15. sia in fase di coltivazione che al termine degli interventi di recupero ambientale sia assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche, provvedendo alla manutenzione delle rete di drenaggio prevista nelle aree interessate dalla coltivazione;

16. la fascia di raccordo tra le scarpate risultanti dall’apertura del nuovo tracciato della pista di servizio ed il versante, sia verso valle, che verso monte, dovranno essere rimodellate con un’inclinazione non superiore ai 33° previsti in progetto;

17. tutte le superfici scoperte derivanti dalla creazione della nuova viabilità di servizio, non interessate dal passaggio di mezzi meccanici, dovranno essere tempestivamente recuperate mediante l’idrosemina di un idoneo miscuglio erbaceo ed arbustivo;

18. per quanto possibile, dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione, sia ai conseguenti lavori di recupero ambientale;

19. le pedate dei gradoni risultanti dall’evolversi della coltivazione durante le diverse fasi di progetto dovranno essere interessati da lavori di recupero ambientale, prima di procedere ai successivi ribassi;

20. la conformazione del riporto in terra previsto sulle pedate dei gradoni risultanti dalla coltivazione dovrà garantire la stabilità globale e superficiale del materiale riportato in particolare lungo il lato di valle del rilevato;

21. la posa in opera del materiale per la ricostituzione della morfologia definitiva, come previsto nella configurazione finale illustrata in progetto, dovrà avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati;

22. al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata a tutti i soggetti della Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale;

23. in considerazione delle difficili condizioni stazionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina potenziata;

24. l’impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà il piazzale di cava dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile;

25. entro sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

26. al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

27. Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 18 Ottobre 2007 e del 06 Maggio 2008, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

(omissis)

28. Di considerare acquisiti, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii., l’assenso della Comunità Montana Valli, Po, Bronda e Infernotto ed il parere igienico-sanitario dell’A.S.L. n. 17 in quanto tali soggetti, pur essendo stata regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

29. Di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Idriche ed Energetiche, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, recependo il parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato

30. Di rinviare il rilascio dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 giorni dalla notifica della presente deliberazione e con la condizione che i lavori di rimboschimento compensativo di cui al D.Lgs.227/2001, autorizzati con D.G.C. n. 16 del 05.02.2008, vengano iniziati entro un anno dalla data di rilascio della predetta autorizzazione comunale e siano ultimati entro 2 anni dalla data di inizio.

31. Di subordinare il rilascio dell’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 7, al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

32. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 7, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

33. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto.

34. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciati:

35. sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

36. facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

37. subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, di cui al già citato punto 4.

38. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA, pena l’inefficacia del presente provvedimento.

39. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.

40. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

41. Di inviare il presente provvedimento ai proponenti ed a tutti i soggetti interessati.

42. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

43. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

44. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire il tempestivo completamento degli adempimenti amministrativi di competenza che, ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., avrebbe già dovuto avvenire il 19.05.2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati

(omissis)