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Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2008
Codice DA1202
D.D. 5 maggio 2008, n. 155
G.O.I. Torino 2006. Opere connesse. Autorizzazione del progetto definitivo integrato con gli elaborati elettromeccanici, di cui alla D.D. n. 319/26.4 del 06/07/06, della seggiovia biposto ad ammorsamento fisso, portata oraria 995 p/h, Chiomonte-Pian del Frais (m 783,80 - 1479,70 s.l.m.), in Comune di Chiomonte (TO).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di rilasciare al Comune di Chiomonte lautorizzazione, ex art. 3 del D.P.R. n. 753/80, per la realizzazione dellopera connessa ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (sita nel Comune di Chiomonte (TO) e già autorizzata, ex L. 285/200 e s.m.i., con D.D. n. 319/26.4 del 06/07/2006) denominata Seggiovia Biposto ad Ammorsamento Fisso Chiomonte-Pian del Frais (portata oraria massima 995 p/h), a valere sul progetto definitivo, integrato con gli elaborati elettromeccanici, a firma del dott. ing. Giovanni Semperboni, iscritto allOrdine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. 1589, per conto dellA.T.I. C.T. Crane Team s.r.l. (CT Ceretti Tanfani) e Sacif Impianti s.r.l.;
- di condizionare lefficacia del presente provvedimento allottemperanza:
- delle prescrizioni e delle considerazioni riportate nella D.D. n. 319/26.4 del 06/07/2006;
- delle seguenti ulteriori prescrizioni, disposte dal nulla osta tecnico dellU.S.T.I.F.:
1) il nulla-osta tecnico dellU.S.T.I.F. verrà a decadere qualora la visita per lespletamento delle verifiche e prove funzionali non venga richiesta entro due anni dalla data del presente provvedimento e comunque si dovrà tenere conto, relativamente alla data di messa in servizio dellimpianto, del decreto legislativo del 12 giugno 2003 n. 210 e delle più recenti disposizioni in materia;
2) almeno trenta giorni prima della richiesta di visita per lespletamento delle verifiche e prove funzionali dovranno essere presentati allU.S.T.I.F. le dichiarazioni di conformità e le certificazioni dei componenti e dei sottosistemi di cui al decreto legislativo 12 giugno 2003 n. 210;
3) dovranno essere dichiarati i limiti di impiego dei componenti e sottosistemi di sicurezza nonché la loro compatibilità con gli elementi dellimpianto a loro connessi;
4) lU.S.T.I.F., esaminata la documentazione presentata, potrà richiedere, se ritenuta incompleta, leventuale integrazione e solo successivamente potrà acconsentire allespletamento delle verifiche e prove funzionali;
5) alla fine dei lavori, fermo restando che siano state ottemperate tutte le altre prescrizioni, nonché siano state sottoposte alla prescritte prove di collaudo tutte le forniture e parti dellimpianto e soddisfatti tutti gli adempimenti da parte del Direttore di Lavori previsti dalle disposizioni vigenti, si provvederà ad effettuare gli accertamenti preliminari necessari per la prescritta visita di ricognizione ai sensi dellart. 5 del D.P.R. 753/80;
6) prima della visita di ricognizione si dovrà provvedere ai seguenti ulteriori adempimenti con riferimento alla parte infrastruttura:
a) tutti gli elementi, contro la cui rottura non esistono accorgimenti atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori, dovranno essere sottoposti a controlli non distruttivi; questi dovranno essere documentati dal Direttore dei Lavori;
b) tutte le opere in c.a. nonché a struttura metallica, dovranno essere collaudate ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e relativi aggiornamenti ed integrazioni (Norme tecniche relative alle costruzioni in zona sismica);
c) dovrà essere effettuato il collaudo ai sensi del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988, e verificata la corrispondenza delle opere previste nella relazione geologico - tecnica, dal Direttore dei Lavori;
d) dovrà essere predisposto, a cura della ditta Ceretti Tanfani s.r.l., un manuale contenente le istruzioni per la manutenzione delle parti elettriche e meccaniche ai sensi del D.M. 02/01/85 n. 23;
7) ultimata la costruzione e la messa a punto dellimpianto, effettuato il prescritto preliminare periodo di funzionamento, per effettuare la visita di ricognizione, sempreché listruttoria tecnica sia stata completata con lo scioglimento di tutte le riserve connesse con le prescrizioni formulate, dovrà pervenire allU.S.T.I.F., da parte del Direttore dei Lavori, la documentazione prevista allart. 30 del D.M. 4 agosto 1998 n. 400, relativa allultimazione dei lavori, dalla quale risulti che gli stessi sono stati realizzati a regola darte e nel rispetto del progetto approvato, con allegata la seguente documentazione:
I. relazione riguardante la sorveglianza eseguita sui lavori nel corso della costruzione;
II. relazione sugli adempimenti attuati in conformità a quanto indicato nella relazione geologico- tecnica;
III. relazione circa il controllo effettuato sui certificati relativi alle prove dei materiali ai sensi dellart. 6 del D.M. 4 agosto 1998 n. 400 a riguardo della parte infrastruttura;
IV. relazione sui controlli non distruttivi effettuati (vedi precedente punto a);
V. relazione sullavvenuto preliminare periodo di funzionamento dellimpianto;
8) allatto della visita di ricognizione si procederà inoltre alla verifica del piano delle operazioni di salvataggio mediante prova generale di soccorso nelle condizioni di carico progettuali con limpiego di tutti i mezzi previsti e i risultati dovranno essere verbalizzati dal proposto Direttore di esercizio;
9) dovrà essere presentato il Regolamento di Esercizio che dovrà raccogliere eventuali salvaguardie per lesercizio derivanti dallanalisi di sicurezza riferite allattività del personale dellimpianto preposto alle funzioni di sicurezza;
10) allimpianto verrà attribuita la vita tecnica prevista dal Decreto Ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, e dovrà essere sottoposto a tutti gli adempimenti previsti dal citato D.M., nonché quelli previsti dallart. 34 del Decreto Ministeriale 4 agosto 1998, n. 400.
Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari, legislativi e autorizzazioni che esulano dalla competenza di questa autorizzazione.
Le opere autorizzate con il presente atto dovranno essere ultimate, con lobbligo di ottemperare le prescrizioni impartite, entro 24 mesi dalla data del presente Atto, entro e non oltre tale periodo dovrà essere richiesta la visita di ricognizione per lespletamento di verifiche e prove funzionali. Linosservanza di tale termine comporta la decadenza dellautorizzazione.
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971 n. 1199.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.
Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino