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Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2008

Codice DA1202
D.D. 5 maggio 2008, n. 155

G.O.I. Torino 2006. Opere connesse. Autorizzazione del progetto definitivo integrato con gli elaborati elettromeccanici, di cui alla D.D. n. 319/26.4 del 06/07/06, della seggiovia biposto ad ammorsamento fisso, portata oraria 995 p/h, “Chiomonte-Pian del Frais” (m 783,80 - 1479,70 s.l.m.), in Comune di Chiomonte (TO).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di rilasciare al Comune di Chiomonte l’autorizzazione, ex art. 3 del D.P.R. n. 753/80, per la realizzazione dell’opera connessa ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (sita nel Comune di Chiomonte (TO) e già autorizzata, ex L. 285/200 e s.m.i., con D.D. n. 319/26.4 del 06/07/2006) denominata “Seggiovia Biposto ad Ammorsamento Fisso Chiomonte-Pian del Frais” (portata oraria massima 995 p/h), a valere sul progetto definitivo, integrato con gli elaborati elettromeccanici, a firma del dott. ing. Giovanni Semperboni, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. 1589, per conto dell’A.T.I. C.T. Crane Team s.r.l. (CT Ceretti Tanfani) e Sacif Impianti s.r.l.;

- di condizionare l’efficacia del presente provvedimento all’ottemperanza:

- delle prescrizioni e delle considerazioni riportate nella D.D. n. 319/26.4 del 06/07/2006;

- delle seguenti ulteriori prescrizioni, disposte dal nulla osta tecnico dell’U.S.T.I.F.:

1) il nulla-osta tecnico dell’U.S.T.I.F. verrà a decadere qualora la visita per l’espletamento delle verifiche e prove funzionali non venga richiesta entro due anni dalla data del presente provvedimento e comunque si dovrà tenere conto, relativamente alla data di messa in servizio dell’impianto, del decreto legislativo del 12 giugno 2003 n. 210 e delle più recenti disposizioni in materia;

2) almeno trenta giorni prima della richiesta di visita per l’espletamento delle verifiche e prove funzionali dovranno essere presentati all’U.S.T.I.F. le dichiarazioni di conformità e le certificazioni dei componenti e dei sottosistemi di cui al decreto legislativo 12 giugno 2003 n. 210;

3) dovranno essere dichiarati i limiti di impiego dei componenti e sottosistemi di sicurezza nonché la loro compatibilità con gli elementi dell’impianto a loro connessi;

4) l’U.S.T.I.F., esaminata la documentazione presentata, potrà richiedere, se ritenuta incompleta, l’eventuale integrazione e solo successivamente potrà acconsentire all’espletamento delle verifiche e prove funzionali;

5) alla fine dei lavori, fermo restando che siano state ottemperate tutte le altre prescrizioni, nonché siano state sottoposte alla prescritte prove di collaudo tutte le forniture e parti dell’impianto e soddisfatti tutti gli adempimenti da parte del Direttore di Lavori previsti dalle disposizioni vigenti, si provvederà ad effettuare gli accertamenti preliminari necessari per la prescritta visita di ricognizione ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 753/80;

6) prima della visita di ricognizione si dovrà provvedere ai seguenti ulteriori adempimenti con riferimento alla parte infrastruttura:

a) tutti gli elementi, contro la cui rottura non esistono accorgimenti atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori, dovranno essere sottoposti a controlli non distruttivi; questi dovranno essere documentati dal Direttore dei Lavori;

b) tutte le opere in c.a. nonché a struttura metallica, dovranno essere collaudate ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e relativi aggiornamenti ed integrazioni (Norme tecniche relative alle costruzioni in zona sismica);

c) dovrà essere effettuato il collaudo ai sensi del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988, e verificata la corrispondenza delle opere previste nella relazione geologico - tecnica, dal Direttore dei Lavori;

d) dovrà essere predisposto, a cura della ditta Ceretti Tanfani s.r.l., un manuale contenente le istruzioni per la manutenzione delle parti elettriche e meccaniche ai sensi del D.M. 02/01/85 n. 23;

7) ultimata la costruzione e la messa a punto dell’impianto, effettuato il prescritto preliminare periodo di funzionamento, per effettuare la visita di ricognizione, sempreché l’istruttoria tecnica sia stata completata con lo scioglimento di tutte le riserve connesse con le prescrizioni formulate, dovrà pervenire all’U.S.T.I.F., da parte del Direttore dei Lavori, la documentazione prevista all’art. 30 del D.M. 4 agosto 1998 n. 400, relativa all’ultimazione dei lavori, dalla quale risulti che gli stessi sono stati realizzati a regola d’arte e nel rispetto del progetto approvato, con allegata la seguente documentazione:

I. relazione riguardante la sorveglianza eseguita sui lavori nel corso della costruzione;

II. relazione sugli adempimenti attuati in conformità a quanto indicato nella relazione geologico- tecnica;

III. relazione circa il controllo effettuato sui certificati relativi alle prove dei materiali ai sensi dell’art. 6 del D.M. 4 agosto 1998 n. 400 a riguardo della parte infrastruttura;

IV. relazione sui controlli non distruttivi effettuati (vedi precedente punto a);

V. relazione sull’avvenuto preliminare periodo di funzionamento dell’impianto;

8) all’atto della visita di ricognizione si procederà inoltre alla verifica del piano delle operazioni di salvataggio mediante prova generale di soccorso nelle condizioni di carico progettuali con l’impiego di tutti i mezzi previsti e i risultati dovranno essere verbalizzati dal proposto Direttore di esercizio;

9) dovrà essere presentato il Regolamento di Esercizio che dovrà raccogliere eventuali salvaguardie per l’esercizio derivanti dall’analisi di sicurezza riferite all’attività del personale dell’impianto preposto alle funzioni di sicurezza;

10) all’impianto verrà attribuita la vita tecnica prevista dal Decreto Ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, e dovrà essere sottoposto a tutti gli adempimenti previsti dal citato D.M., nonché quelli previsti dall’art. 34 del Decreto Ministeriale 4 agosto 1998, n. 400.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari, legislativi e autorizzazioni che esulano dalla competenza di questa autorizzazione.

Le opere autorizzate con il presente atto dovranno essere ultimate, con l’obbligo di ottemperare le prescrizioni impartite, entro 24 mesi dalla data del presente Atto, entro e non oltre tale periodo dovrà essere richiesta la visita di ricognizione per l’espletamento di verifiche e prove funzionali. L’inosservanza di tale termine comporta la decadenza dell’autorizzazione.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971 n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino