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Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2008

Codice DA1000
D.D. 29 aprile 2008, n. 247

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell’area di salvaguardia dei pozzi dell’acquedotto comunale ubicati in localita’ San Chiaffredo, via Duccio Galimberti, in Comune di Tarantasca (CN).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

a) L’area di salvaguardia dei pozzi denominati 1 e 2 dell’acquedotto comunale ubicati in località San Chiaffredo, via Duccio Galimberti, in Comune di Tarantasca (CN) é definita come risulta nella planimetria “Ridefinizione dell’area di salvaguardia dei pozzi comunali ubicati in Via Duccio Galimberti, località San Chiaffredo - Planimetria dell’area di salvaguardia - Tavola n. 1 - scala 1:2.000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell’area di salvaguardia in argomento è dimensionata, in via cautelativa, considerando l’inviluppo delle fasce di rispetto ristretta e allargata derivanti dall’esercizio di emungimento dei due singoli pozzi, escludendone tuttavia l’utilizzo contestuale (il pozzo 1 attualmente non viene utilizzato ma mantenuto efficiente in caso di avaria del pozzo 2).

c) La definizione dell’area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 30 l/s da entrambi i pozzi, a fronte di una portata massima di concessione pari a 30 l/s per il pozzo 1 (attualmente non utilizzato) e pari a 40 l/s per il pozzo 2 (in esercizio) e di una portata media di concessione complessiva pari a 241.000 m3/anno.

d) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta e allargata. In particolare, a partire dall’annata agraria successiva al presente provvedimento, le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia dovranno essere condotte secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci presentato dal proponente, agli atti con la documentazione trasmessa, e che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Cuneo da coloro che lo hanno già sottoscritto e che detengono i titoli d’uso delle particelle interessate.

e) Il gestore, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall’art. 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa;

- provvedere ad allacciare alla rete fognaria comunale, nel più breve tempo possibile e con un manufatto strutturato con i migliori criteri di sicurezza disponibili, il fabbricato residenziale non allacciato alla pubblica fognatura presente all’interno della zona di rispetto ristretta;

- provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e degli eventuali parcheggi esistenti procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno dell’area di salvaguardia medesima.

f) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Cuneo per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all’Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell’ARPA.

g) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Tarantasca affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del regolamento n. 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio