Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2008

Codice DA1000
D.D. 29 aprile 2008, n. 246

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia della sorgente denominata “Comuni1" (le cui acque vengono gia’ da anni captate ed immesse nell’acquedotto comunale) e della sorgente denominata ”Comuni2" (nuova derivazione), in Comune di Aurano (VCO).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

a) Le aree di salvaguardia delle sorgenti denominate “Comuni1" e ”Comuni2", in Comune di Aurano (VCO), sono definite come risulta nella “Planimetria catastale evidenziante le fasce di rispetto delle sorgenti - Tav. n. 6 - scala 1:2.000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta e allargata.

c) Il gestore, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall’art. 4 del Regolamento regionale 15/R/2006, siano recintate e completamente dedicate alla gestione della risorsa;

- provvedere a mettere in sicurezza il tratto di pista agro-silvo-pastorale (pista consortile Alpe Segletta-Calpera, interdetta al pubblico transito) localizzata a circa 50 metri a monte rispetto all’opera di presa della sorgente denominata “Comuni2", all’interno della zona di rispetto ristretta;

- provvedere alla verifica delle eventuali attività che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall’articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006.

d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all’Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell’ARPA.

e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Aurano, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla ridefinizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta ridefinizione delle aree di salvaguardia;

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di ridefinizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del regolamento n. 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio