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Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2008
Ordinanza commissariale 30 giugno 2008, n. 2/DA14.00
Disposizioni per lapplicazione dellarticolo 2, comma 5 dellOrdinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 14 giugno 2008 per la cessione di materiali litoidi a compensazione di lavori e oneri di trasporto.
La Presidente della Giunta regionale
Commissario delegato per il superamento dellemergenza derivante dagli eventi metereologici che hanno colpito il Piemonte il 29 e 30 maggio 2008
(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13/06/2008)
Considerato che nei giorni 29 e 30 maggio 2008 la Regione Piemonte, con particolare riferimento alle Province di Torino e Cuneo, è stata colpita da eccezionali eventi metereologici che hanno determinato lesondazione di alcuni fiumi e torrenti nonché linnesco di fenomeni franosi e provocato danni ad impianti, opere e infrastrutture ed edifici pubblici e privati, determinando altresì una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
vista lOrdinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 recante Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito la Regione Piemonte e la Regione Valle dAosta nei giorni 29 e 30 maggio 2008;
visto larticolo 1 dellO.P.C.M. citata che nomina il Presidente della Giunta regionale del Piemonte Commissario delegato per il superamento dellemergenza derivante dagli eventi in oggetto per il territorio piemontese;
visto larticolo 2, comma 5 dellO.P.C.M. n. 3683/2008, il quale dispone che per lattuazione degli interventi previsti al comma 1 dellO.P.C.M. medesima i materiali litoidi rimossi dagli alvei per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dellofficiosità dei corsi dacqua possono essere ceduti ai realizzatori degli interventi stessi a compensazione degli oneri di trasporto nelle zone montane e possono formare oggetto di compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali;
visto che larticolo 2, comma 5 dellO.P.C.M. n. 3683/2008 dispone inoltre che i Commissari delegati assicurano la corretta valutazione dei materiali rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi, coerentemente con quanto stabilito allart. 1, comma 4;
ritenuto opportuno, anche al fine di garantire la corretta esecuzione degli interventi e la coerenza con la pianificazione di bacino di cui allart. 1, comma 5 dellO.P.C.M. n. 3683/2008, fornire indicazioni e direttive per lattuazione della predetta disposizione, che deroga alle ordinarie procedure disciplinate dalla Regione Piemonte per leffettuazione degli interventi di cui si tratta,
dispone
Articolo 1
1. Gli interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e quelli per il ripristino dellofficiosità dei corsi dacqua, che comportano la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, inseriti nel programma di cui allart. 1, comma 4 dellO.P.C.M. n. 3683/2008 e da eseguirsi nel territorio dei comuni danneggiati individuati con ordinanza del Commissario delegato, possono essere realizzati secondo quanto disposto dallart. 2, comma 5 dellO.P.C.M. medesima e di seguito meglio precisato.
2. Il programma di cui allart. 1 dellO.P.C.M. n. 3683/2008 individua gli interventi da realizzare, in tutto o in parte, con cessione di materiali a compenso.
3. Possono altresì essere ceduti a compenso anche i materiali estratti e accumulati a seguito degli interventi immediatamente successivi allevento, attuati in esecuzione di ordinanze sindacali durgenza. Qualora detti materiali, valutati ai sensi dellarticolo 2, risultino di valore commerciale scarso o nullo, ma comunque utilizzabili per interventi pubblici, possono essere ceduti gratuitamente ai comuni o alle province interessate con apposita ordinanza del Commissario delegato.
4. Nelle more dellapprovazione del programma di cui allart.1, comma 4 dellO.P.C.M. n. 3683/2008, possono essere autorizzati con ordinanza del Commissario delegato interventi urgenti da eseguire a compenso, nei limiti di cui agli articoli seguenti.
Articolo 2
1. Il materiale oggetto degli interventi di cui alla presente ordinanza è valutato in base ai canoni demaniali vigenti. Gli uffici tecnici regionali possono ridurre lentità del canone applicando opportuni correttivi qualora la localizzazione, le condizioni di accesso o la qualità del materiale lo rendessero necessario.
Articolo 3
1. Gli interventi da attuare a compenso possono consistere nella sola rimozione e asportazione di materiale oppure nella esecuzione di lavori comprendente anche rimozione ed asportazione.
2. Nel caso di sola asportazione, la modalità a compenso è attuabile solo per gli interventi da realizzare in zone montane con accesso disagiato e la compensazione avviene tra il valore del materiale determinato secondo quanto disposto allarticolo 2 e gli oneri connessi al trasporto; la compensazione è effettuata allatto del rilascio della concessione attraverso la corrispondente riduzione del canone.
3. Per gli interventi di sola asportazione effettuati in zone diverse da quelle montane con accesso disagiato è dovuta la corresponsione del canone demaniale vigente ovvero valutato ai sensi dellarticolo 2.
4. Nel caso di esecuzione di lavori che comprendono anche asportazione, la compensazione è ammessa per i lavori che riguardano la sistemazione dei tronchi fluviali nei quali si effettua lasportazione nonché dei loro affluenti. Il materiale estratto, valutato secondo quanto disposto allart. 2, forma oggetto di compensazione con la prestazione dellappaltatore. Non formano oggetto di compensazione le altre spese comprese nel quadro economico dellintervento.
Articolo 4
1. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono realizzati avvalendosi delle deroghe di cui allO.P.C.M. n. 3683/2008 e i relativi progetti sono approvati anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui allart. 2 dellO.P.C.M. medesima, indetta dagli uffici regionali competenti.
2. Gli interventi di sola estrazione ed asportazione di materiale sono realizzati a seguito del rilascio di concessione demaniale da parte dei competenti uffici regionali, anche in deroga a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 44-5084 del 14/01/2002 in ordine alle pubblicazioni e alle procedure di affidamento.
3. Per le estrazioni ed asportazioni di materiali eseguite a compenso delle sistemazioni di tronchi fluviali si prescinde dal rilascio del formale provvedimento di concessione, fermo restando lo svolgimento delle attività di competenza dellautorità idraulica.
Articolo 5
1. Ai sensi di quanto disposto dallart. 1, comma 5 dellO.P.C.M. n. 3683/2008, gli interventi di cui alla presente ordinanza possono essere eseguiti, indipendentemente dai quantitativi di materiale da asportare, anche se non inclusi nel programma generale di gestione dei sedimenti di cui alla Direttiva allegata alla Deliberazione dellAutorità di bacino del fiume Po 5 aprile 2006, n. 9 recante Direttiva per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi dacqua.
2. Al fine di garantirne la coerenza con la pianificazione di bacino, la Regione effettua il monitoraggio degli interventi realizzati ai sensi della presente ordinanza e trasmette, con cadenza semestrale, allAutorità di bacino del fiume Po una relazione informativa evidenziando, in particolare, lo stato di attuazione degli interventi e il totale dei volumi di cui è stata autorizzata lasportazione.
La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Mercedes Bresso