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Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2008

Ordinanza commissariale 30 giugno 2008, n. 2/DA14.00

Disposizioni per l’applicazione dell’articolo 2, comma 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 14 giugno 2008 per la cessione di materiali litoidi a compensazione di lavori e oneri di trasporto.

La Presidente della Giunta regionale

Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi metereologici che hanno colpito il Piemonte il 29 e 30 maggio 2008

(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13/06/2008)

Considerato che nei giorni 29 e 30 maggio 2008 la Regione Piemonte, con particolare riferimento alle Province di Torino e Cuneo, è stata colpita da eccezionali eventi metereologici che hanno determinato l’esondazione di alcuni fiumi e torrenti nonché l’innesco di fenomeni franosi e provocato danni ad impianti, opere e infrastrutture ed edifici pubblici e privati, determinando altresì una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 recante Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito la Regione Piemonte e la Regione Valle d’Aosta nei giorni 29 e 30 maggio 2008;

visto l’articolo 1 dell’O.P.C.M. citata che nomina il Presidente della Giunta regionale del Piemonte Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi in oggetto per il territorio piemontese;

visto l’articolo 2, comma 5 dell’O.P.C.M. n. 3683/2008, il quale dispone che per l’attuazione degli interventi previsti al comma 1 dell’O.P.C.M. medesima i materiali litoidi rimossi dagli alvei per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua possono essere ceduti ai realizzatori degli interventi stessi a compensazione degli oneri di trasporto nelle zone montane e possono formare oggetto di compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali;

visto che l’articolo 2, comma 5 dell’O.P.C.M. n. 3683/2008 dispone inoltre che i Commissari delegati assicurano la corretta valutazione dei materiali rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi, coerentemente con quanto stabilito all’art. 1, comma 4;

ritenuto opportuno, anche al fine di garantire la corretta esecuzione degli interventi e la coerenza con la pianificazione di bacino di cui all’art. 1, comma 5 dell’O.P.C.M. n. 3683/2008, fornire indicazioni e direttive per l’attuazione della predetta disposizione, che deroga alle ordinarie procedure disciplinate dalla Regione Piemonte per l’effettuazione degli interventi di cui si tratta,

dispone

Articolo 1

1. Gli interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e quelli per il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua, che comportano la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, inseriti nel programma di cui all’art. 1, comma 4 dell’O.P.C.M. n. 3683/2008 e da eseguirsi nel territorio dei comuni danneggiati individuati con ordinanza del Commissario delegato, possono essere realizzati secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 5 dell’O.P.C.M. medesima e di seguito meglio precisato.

2. Il programma di cui all’art. 1 dell’O.P.C.M. n. 3683/2008 individua gli interventi da realizzare, in tutto o in parte, con cessione di materiali a compenso.

3. Possono altresì essere ceduti a compenso anche i materiali estratti e accumulati a seguito degli interventi immediatamente successivi all’evento, attuati in esecuzione di ordinanze sindacali d’urgenza. Qualora detti materiali, valutati ai sensi dell’articolo 2, risultino di valore commerciale scarso o nullo, ma comunque utilizzabili per interventi pubblici, possono essere ceduti gratuitamente ai comuni o alle province interessate con apposita ordinanza del Commissario delegato.

4. Nelle more dell’approvazione del programma di cui all’art.1, comma 4 dell’O.P.C.M. n. 3683/2008, possono essere autorizzati con ordinanza del Commissario delegato interventi urgenti da eseguire a compenso, nei limiti di cui agli articoli seguenti.

Articolo 2

1. Il materiale oggetto degli interventi di cui alla presente ordinanza è valutato in base ai canoni demaniali vigenti. Gli uffici tecnici regionali possono ridurre l’entità del canone applicando opportuni correttivi qualora la localizzazione, le condizioni di accesso o la qualità del materiale lo rendessero necessario.

Articolo 3

1. Gli interventi da attuare a compenso possono consistere nella sola rimozione e asportazione di materiale oppure nella esecuzione di lavori comprendente anche rimozione ed asportazione.

2. Nel caso di sola asportazione, la modalità a compenso è attuabile solo per gli interventi da realizzare in zone montane con accesso disagiato e la compensazione avviene tra il valore del materiale determinato secondo quanto disposto all’articolo 2 e gli oneri connessi al trasporto; la compensazione è effettuata all’atto del rilascio della concessione attraverso la corrispondente riduzione del canone.

3. Per gli interventi di sola asportazione effettuati in zone diverse da quelle montane con accesso disagiato è dovuta la corresponsione del canone demaniale vigente ovvero valutato ai sensi dell’articolo 2.

4. Nel caso di esecuzione di lavori che comprendono anche asportazione, la compensazione è ammessa per i lavori che riguardano la sistemazione dei tronchi fluviali nei quali si effettua l’asportazione nonché dei loro affluenti. Il materiale estratto, valutato secondo quanto disposto all’art. 2, forma oggetto di compensazione con la prestazione dell’appaltatore. Non formano oggetto di compensazione le altre spese comprese nel quadro economico dell’intervento.

Articolo 4

1. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono realizzati avvalendosi delle deroghe di cui all’O.P.C.M. n. 3683/2008 e i relativi progetti sono approvati anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui all’art. 2 dell’O.P.C.M. medesima, indetta dagli uffici regionali competenti.

2. Gli interventi di sola estrazione ed asportazione di materiale sono realizzati a seguito del rilascio di concessione demaniale da parte dei competenti uffici regionali, anche in deroga a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 44-5084 del 14/01/2002 in ordine alle pubblicazioni e alle procedure di affidamento.

3. Per le estrazioni ed asportazioni di materiali eseguite a compenso delle sistemazioni di tronchi fluviali si prescinde dal rilascio del formale provvedimento di concessione, fermo restando lo svolgimento delle attività di competenza dell’autorità idraulica.

Articolo 5

1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 5 dell’O.P.C.M. n. 3683/2008, gli interventi di cui alla presente ordinanza possono essere eseguiti, indipendentemente dai quantitativi di materiale da asportare, anche se non inclusi nel programma generale di gestione dei sedimenti di cui alla Direttiva allegata alla Deliberazione dell’Autorità di bacino del fiume Po 5 aprile 2006, n. 9 recante “Direttiva per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua”.

2. Al fine di garantirne la coerenza con la pianificazione di bacino, la Regione effettua il monitoraggio degli interventi realizzati ai sensi della presente ordinanza e trasmette, con cadenza semestrale, all’Autorità di bacino del fiume Po una relazione informativa evidenziando, in particolare, lo stato di attuazione degli interventi e il totale dei volumi di cui è stata autorizzata l’asportazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Mercedes Bresso