Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2008

Legge regionale 2 luglio 2008, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), è inserita la seguente:

“c bis) individuazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato da proporre al Presidente del Consiglio regionale per la nomina prevista all’articolo 13, comma 3, di quattro componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all’articolo 15 della l. 266/1991.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente:

“3. Il Presidente del Consiglio regionale, in parziale deroga alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), nomina, quali componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all’articolo 15 della l. 266/1991, quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, maggiormente presenti e operanti sul territorio regionale, scelte in una rosa di almeno dodici organizzazioni individuate dal Consiglio regionale del volontariato. Tali componenti non possono ricoprire cariche negli organi direttivi dei centri di servizio previsti all’articolo 15 della l. 266/1991.”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 38/1994 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, rappresenta la Regione nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all’articolo 15 della l. 266/1991.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 luglio 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 517

- Presentato dalla Giunta regionale il 20 febbraio 2008

- Assegnato alla IV Commissione in sede referente il 22 febbraio 2008

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 30 maggio 2008 con relazione di Gianni Wilmer Ronzani

- Approvato in Aula il 26 giugno 2008 con 34 voti favorevoli , 1 astenuto e 1 non votante

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 11 della legge regionale 38/1994, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11. (Consiglio regionale del volontariato)

1. E’ istituito presso la Giunta regionale il Consiglio regionale del volontariato.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, vengono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale di cui al comma 1.

3. Nell’ambito del Consiglio regionale del volontariato deve essere garantita la rappresentanza di ogni settore del volontariato. Al Consiglio regionale del volontariato sono attribuite le seguenti funzioni:

a) attività di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all’articolo 15 della legge n. 266/91, di iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo dell’attività di volontariato;

b) promozione con cadenza biennale della conferenza regionale del volontariato;

c) formulazione di pareri e proposte circa l’attuazione della legge.

c bis) individuazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato da proporre al Presidente del Consiglio regionale per la nomina prevista all’articolo 13, comma 3, di quattro componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all’articolo 15 della l. 266/1991.

4. Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dall’articolo 15.".

- Il testo dell’articolo 13 della legge regionale 38/1994, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 13. (Centri di servizio e comitato di gestione del fondo speciale presso la Regione)

1. I centri di servizio di cui all’articolo 15 della l. 266/1991, nella programmazione e gestione della propria attività di sostegno alle organizzazioni di volontariato, si uniformano agli indirizzi emergenti dal piano regionale di sviluppo e dai singoli piani di settore.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, sono stabiliti ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla normativa statale per l’utilizzo dei fondi dei centri di servizio secondo principi di progettualità integrata con la Regione, gli enti locali, le fondazioni e le realtà associative del territorio, prevedendo in particolare la possibilità di finanziamento diretto di progetti alle organizzazioni di volontariato e di interventi a favore delle sedi.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, in parziale deroga alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), nomina, quali componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all’articolo 15 della l. 266/1991, quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, maggiormente presenti e operanti sul territorio regionale, scelte in una rosa di almeno dodici organizzazioni individuate dal Consiglio regionale del volontariato. Tali componenti non possono ricoprire cariche negli organi direttivi dei Centri di servizio previsti all’articolo 15 della l. 266/1991.

4. Il Comitato di gestione del fondo speciale presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull’attività dei centri di servizio.

4 bis. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, rappresenta la Regione nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all’articolo 15 della l. 266/1991.".