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Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2008

Codice DA1204
D.D. 7 maggio 2008, n. 156

Lago Maggiore. Comune di Cannero riviera. Parere ai fini della disciplina della navigazione relativo all’occupazione di area demaniale con n. 1 pontile galleggiante richiesto dalla A.D. Cannero Sportiva.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole ai fini della disciplina della navigazione, all’occupazione di un’area demaniale per la posa di n. 1 pontile galleggiante di mq 72,00 sul Lago Maggiore, in comune di Cannero Riviera, nelle acque antistanti il foglio 10 mappale 368, richiesto dall’Associazione Cannero Sportiva così come meglio identificata in premessa.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione che, vengono vistati da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

Il pontile dovrà risultare conforme alle norme contenute nel “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002. Viene assegnato il numero distintivo: CR91.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

I titolari del presente parere sono direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento.

Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere adottato ogni utile accorgimento volto a garantire la sicurezza della navigazione nell’area di cantiere. In tale sede l’occupazione di specchio acqueo eccedente la superficie dei manufatti dovrà essere preventivamente comunicata al Settore Navigazione Interna e Merci (con l’indicazione dei mezzi e delle attrezzature presenti in acqua) e potrà essere soggetta a particolari prescrizioni.

I titolari del presente parere hanno altresì l’obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione dell’area in questione.

Il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R - 2002

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti